Legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6

Diritto allo studio, art.9

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
25/01/1983
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 9 - Compiti della regione

La Regione predispone e approva il programma regionale per il diritto allo studio di cui allo articolo precedente, provvede alla ripartizione dei fondi per conseguire le finalita' del programma, a norma del successivo art. 10 , e concorre al perseguimento delle finalita' di cui alla presente Legge mediante interventi volti a: provvedere, realizzare e diffondere pubblicazioni, strumenti e sussidi multimediali, destinati agli utenti e agli operatori del sistema scolastico e formativo, e promuovere la produzione e la diffusione di materiale didattico speciale per studenti portatori di handicaps, anche mediante convenzioni con enti specializzati; a promuovere la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico e professionale ed all'educazione degli adulti; a promuovere il coordinamento tra sistema formativo e sistema scolastico, attuando o promuovendo anche progetti sperimentali di rilevanza regionale. Nell' attuazione di tali interventi la Regione si avvale della consulenza dello istituto regionale per l'apprendimento e realizza forme di collaborazione con l'istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. Omissis

25 gennaio 1983

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