Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8

Diritto allo studio universitario, artt. 2, 4

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
31/01/1983
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 2 - Tipologia degli interventi

Le finalita' di cui alla presente Legge si attuano mediante: a) servizi di orientamento professionale; b) assegni di studio; c) borse di studio; d) servizi abitativi; e) servizi di mensa; f) facilitazioni di trasporto; g) servizi sanitari e di medicina preventiva; h) servizi editoriali e librari e centro di ascolto audiotelevisivi; i) interventi per le attivita' culturali e ricreative; l) interventi di promozione turistica e sportiva; m) sussidi straordinari; n) prestiti d'onore; o) servizi speciali per studenti handicappati; p) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio, IV i compresi la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature. I servizi e gli interventi di cui al comma precedente, in rapporto alla loro tipologia, possono essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell' universita' . I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle universita' e degli istituti di istruzione superiore. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente Legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facolta' di opzione da parte degli interessati.

Art. OMISSIS

Art. 4

Servizio di orientamento il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi quelli che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione. A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le universita' , gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi della Regione e degli Enti Locali, le associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali. Sono altresi' promosse iniziative di studio, ricerca convegni, seminari e ogni altra attivita' ritenuta attinente al perseguimento delle finalita' del presente articolo, comprese la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio-lavoro e a tirocini guidati. Omissis

31 gennaio 1983

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