Legge provinciale 10 Novembre 1960, n. 10

Istituzione di un servizio di orientamento professionale

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
10/11/1960
Regione P.A. di Bolzano

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

E istituito il servizio di orientamento professionale di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 7-10-1955, n. 3. Esso e' organizzato in un ufficio centrale a Bolzano ed in cinque uffici periferici a Bressanone, Brunico, Egna, Merano e Silandro.

Art. 2

Per il servizio di orientamento professionale e' istituito un ruolo speciale con il seguente organico: con gerarchia provinciale III (carriera Direttiva) qualifica di psicologo di I classe, posti 1. Con gerarchia provinciale V-IV (carriera Direttiva) qualifica di psicologo di II classe posti 3. Con gerarchia provinciale VII-VI-V (carriera di concetto) qualifica di assistente, posti 9. Il passaggio dal grado V al grado VI nella carriera Direttiva ha luogo a ruolo aperto dopo 2 anni di effettivo servizio. Il passaggio ai gradi VI e V nella carriera di concetto ha luogo anche a ruolo aperto rispettivamente dopo 2 o 5 anni complessivi di servizio effettivo.

Art. 3

Per la qualifica di psicologo e' richiesta la laurea in filosofia, medicina o pedagogia con specializzazione in psicologia. Per la qualifica di assistente e' richiesto il diploma magistrale o di maturita' classica.

Art. 4

Salvo quanto disposto nella presente Legge, al servizio di orientamento professionale si applicano le disposizioni contenute nella Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano.

Art. 5

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente Legge sono coperti dall'apposito stanziamento all'art. 134 del bilancio di previsione 1960 e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente Legge sono coperti dall'art. 43 del bilancio di previsione 1960 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

NORME TRANSITORIE

Art. 6

In sede di prima copertura dei posti di assistente possono essere inquadrate con Deliberazione della Giunta provinciale persone, alle quali sia stato conferito analogo incarico e che all'entrata in vigore della presente Legge abbiano prestato ininterrotto servizio presso la Provincia per almeno un anno dando prova di attitudine e di rendimento, prescindendo dal limite di eta' .

10 Novembre 1960

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