Legge provinciale 10 Novembre 1960, n. 10
Istituzione di un servizio di orientamento professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 10/11/1960 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
E istituito il servizio di orientamento professionale di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 7-10-1955, n. 3. Esso e' organizzato in un ufficio centrale a Bolzano ed in cinque uffici periferici a Bressanone, Brunico, Egna, Merano e Silandro.
Art. 2
Per il servizio di orientamento professionale e' istituito un ruolo speciale con il seguente organico: con gerarchia provinciale III (carriera Direttiva) qualifica di psicologo di I classe, posti 1. Con gerarchia provinciale V-IV (carriera Direttiva) qualifica di psicologo di II classe posti 3. Con gerarchia provinciale VII-VI-V (carriera di concetto) qualifica di assistente, posti 9. Il passaggio dal grado V al grado VI nella carriera Direttiva ha luogo a ruolo aperto dopo 2 anni di effettivo servizio. Il passaggio ai gradi VI e V nella carriera di concetto ha luogo anche a ruolo aperto rispettivamente dopo 2 o 5 anni complessivi di servizio effettivo.
Art. 3
Per la qualifica di psicologo e' richiesta la laurea in filosofia, medicina o pedagogia con specializzazione in psicologia. Per la qualifica di assistente e' richiesto il diploma magistrale o di maturita' classica.
Art. 4
Salvo quanto disposto nella presente Legge, al servizio di orientamento professionale si applicano le disposizioni contenute nella Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano.
Art. 5
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente Legge sono coperti dall'apposito stanziamento all'art. 134 del bilancio di previsione 1960 e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente Legge sono coperti dall'art. 43 del bilancio di previsione 1960 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.
NORME TRANSITORIE
Art. 6
In sede di prima copertura dei posti di assistente possono essere inquadrate con Deliberazione della Giunta provinciale persone, alle quali sia stato conferito analogo incarico e che all'entrata in vigore della presente Legge abbiano prestato ininterrotto servizio presso la Provincia per almeno un anno dando prova di attitudine e di rendimento, prescindendo dal limite di eta' .
10 Novembre 1960





