Legge regionale 7 Maggio 1985, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5/12/1979, n. 63

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
07/05/1985
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il primo comma dell'art. 13 della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, e' sostituito dal seguente: ogni centro di formazione professionale deve sostituire un Comitato di controllo sociale della gestione di cui fanno Parte Il componente la Giunta preposto al settore o suo delegato, nel caso dei centri regionali, o il legale rappresentante dell' ente o suo delegato nel caso dei centri convenzionati, in funzione di presidente, i rappresentanti del personale, degli allievi, del Comune ove ha sede il centro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle famiglie degli allievi.

Art. 2

La presente Legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

7 Maggio 1985

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