Legge regionale 28 Marzo 1984, n. 20

Istituzione dell' osservatorio regionale sul mercato del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
28/03/1984
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati nell' art. 4 della Costituzione e nell' art. 4 del proprio statuto, promuove ed attua, nell' ambito delle materie di propria competenza e tenendo conto delle scelte del programma regionale di sviluppo, iniziative permanenti per l' osservazione e l' analisi della situazione e delle tendenze della domanda e della offerta di lavoro sul territorio regionale, al fine di favorirne l' incontro. Le risultanze delle iniziative di cui al comma precedente costituiscono il fondamento della programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di orientamento e di formazione professionale, della programmazione didattica dei corsi e della formazione e aggiornamento dei docenti; costituiscono inoltre strumento conoscitivo per l' attuazione di politiche attive dell' occupazione con particolare riferimento a quelle volte a realizzare la mobilita' dei lavoratori. La Regione promuove la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, con gli Enti Locali, con le altre Regioni, con gli organi centrali e periferici dell' amministrazione dello Stato, con l' istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e con gli organismi comunitari preposti a compiti di analisi e di intervento sul mercato del lavoro. La Giunta regionale, anche attraverso il Comitato della programmazione di cui all' art. 6 della Legge regionale 30 maggio 1978, n. 27 , assicura il coordinamento delle iniziative di cui al primo comma con le attivita' di programmazione socio-economica e con le altre attivita' influenti sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro. La Regione assicura che le attivita' dell' osservatorio regionale siano coordinate e coerenti con le iniziative assunte dallo Stato nella stessa materia.

Art. 2 - Istituzione dell' osservatorio

Per le iniziative di cui all' art. 1 la Regione istituisce l' osservatorio regionale sul mercato del lavoro (OML). L' osservatorio e' una struttura organizzativa della Regione nell' ambito delle attivita' riguardanti le materie del lavoro e della formazione professionale e fa capo all' Assessore regionale ad esse preposto. L' osservatorio opera sia in sede regionale sia attraverso articolazioni operative periferiche, al fine di assicurare un costante collegamento con le realta' locali del mercato del lavoro. Le articolazioni periferiche dell' osservatorio operano presso le amministrazioni Provinciali con le quali la Regione stipula apposite convenzioni per definire l' attivita' e la gestione delle strutture stesse.

Art. 3 - Compiti dell' osservatorio

L' osservatorio ha i seguenti compiti: a) svolgere analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell' assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l' economia regionale; b) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalita' e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro; c) accertare ed aggiornare costantemente l' andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell' obbligo, nella scuola media superiore e nella universita'; d) studiare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro.

Art. 4 - Commissione tecnica

La Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente Legge costituisce una Commissione tecnica, presieduta dall' Assessore regionale competente in materia o da un suo delegato, composta da: a) un rappresentante dell' Unione regionale delle Camere di Commercio; b) un rappresentante dell' ISTAT c) un rappresentante dell' INPS d) il direttore dell' ufficio regionale del lavoro e massima occupazione; e) due esperti particolarmente competenti rispettivamente in discipline economico-statistiche e in discipline giuridiche del lavoro, designati dalla Giunta regionale; f) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, che svolge anche funzioni di segretario. Per quanto concerne il trattamento di missione ed i gettoni di presenza per i componenti della Commissione si applicano le norme regionali vigenti in materia. La Commissione dura in carica tre anni; sessanta giorni prima della scadenza la Giunta regionale ne promuove il rinnovo; i componenti possono essere riconfermati e durano comunque in carica fino al rinnovo. La Commissione si riunisce di norma almeno una volta al trimestre su iniziativa del proprio presidente; per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti e le Deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Compiti della commissione tecnica

La Commissione ha i seguenti compiti: 1) assicurare i collegamenti a livello operativo fra la Regione e gli enti rappresentati nella Commissione stessa; 2) individuare le fonti statistiche da utilizzare e garantire l' afflusso all' osservatorio dei relativi dati, assicurandone la coerenza; 3) contribuire a realizzare i raccordi e le integrazioni tra l' osservatorio regionale e le iniziative nazionali di osservazione del mercato del lavoro ; 4) fornire contributi tecnici per la elaborazione e la realizzazione del piano di lavoro di cui all' art. 8 , nonche su ogni altra questione sottoposta alla Commissione dal presidente.

Art. 6 - Pubblicita' ed utilizzazione delle attivita' dell' osservatorio

La Regione mette a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati al mercato del lavoro, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze della attivita' dell' osservatorio sul mercato del lavoro. In particolare, l' osservatorio e' strumento tecnico che puo' essere utilizzato dalla Commissione regionale per l' impiego per lo svolgimento della propria attivita', specie per quanto concerne gli interventi diretti a favorire la piu' elevata ed appropriata occupazione dei lavoratori.

Art. 7 - Convenzioni

Per lo svolgimento dei compiti di cui all' art. 3 la Regione stabilisce collegamenti operativi con i centri di ricerca, informazione e analisi economica esistenti a livello regionale e puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell' universita', dell' Istituto ligure di ricerche economiche e sociali e di altri qualificati istituti scientifici, nonche di organismi od esperti di elevata capacita' professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro.

Art. 8 - Piano di lavoro dell'osservatorio e relazioni annuali

Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano di lavoro dell'osservatorio relativo all' anno successivo, sentito il Comitato regionale per la formazione professionale di cui all' art. 16 della Legge regionale 7 agosto 1979, n. 27. L' Assessore competente informa periodicamente tale Comitato sullo stato di attuazione del piano di lavoro al fine di avere indicazioni e suggerimenti in merito. Allo svolgimento dei compiti dell' osservatorio sono tenuti a collaborare costantemente, secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro di cui al primo comma, i centri regionali e convenzionati di formazione professionale di cui alla Legge regionale 7 agosto 1979, n. 27. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull' attivita' svolta dall' osservatorio nell' anno precedente e su quella prevista nel piano di lavoro per l' anno in corso.

Art. 9 - Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente Legge si provvede mediante: a) utilizzo di quota pari a L 120.000.000 in termini di competenza del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo' iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, ai sensi dell' art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977, n. 42; b) prelevamento di L 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984; c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 del cap. 4610 spese per l' istituzione e il funzionamento dell' osservatorio sul mercato del lavoro' con lo stanziamento di L 520.000.000 in termini di competenza e di L 400.000.000 in termini di cassa. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con Legge di bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

28 Marzo 1984

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