Legge regionale 30 Dicembre 1984, n. 38

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps, art. 3

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
30/12/1984
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 3

Gli obiettivi della presente Legge si attuano favorendo: a) la informazione socio-sanitaria e la prevenzione degli handicaps; b) la permanenza e l' integrazione dell' handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita; c) il superamento di ogni forma di emarginazione; d) il superamento degli istituti; e) l' inserimento e l' integrazione scolastica; f) l' effettiva fruibilita' delle strutture abitative, dei trasporti, delle Comunicazioni e dei servizi; g) l' orientamento professionale e l' inserimento lavorativo; h) la concreta possibilita' di esercitare lo sport, il turismo e le attivita' di tempo libero. Omissis

30 Dicembre 1984

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