Legge regionale 30 Dicembre 1984, n. 38
Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps, art. 3
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 30/12/1984 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. OMISSIS
Art. 3
Gli obiettivi della presente Legge si attuano favorendo: a) la informazione socio-sanitaria e la prevenzione degli handicaps; b) la permanenza e l' integrazione dell' handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita; c) il superamento di ogni forma di emarginazione; d) il superamento degli istituti; e) l' inserimento e l' integrazione scolastica; f) l' effettiva fruibilita' delle strutture abitative, dei trasporti, delle Comunicazioni e dei servizi; g) l' orientamento professionale e l' inserimento lavorativo; h) la concreta possibilita' di esercitare lo sport, il turismo e le attivita' di tempo libero. Omissis
30 Dicembre 1984





