Legge regionale 26 Aprile 1985, n. 30
Nuova normativa del diritto allo studio, art.2
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 26/04/1985 |
| Regione | Campania |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. OMISSIS
Art. 2 - Obiettivi
La Regione persegue i sottoindicati obiettivi: a) favorire ed estendere la frequenza della scuola materna; b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all' istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano nell' ambito delle proprie competenze di favorire l' assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l' evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l' emarginazione; c) garantire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi; d) favorire, con opportuni interventi, l' inserimento nella scuola materna e dell'obbligo, nonche la prosecuzione negli studi, degli alunni disadattati o portatori di handicap per consentirne la realizzazione personale ed il recupero sociale; e) favorire il completamento dell' obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori; f) fornire il necessario sostegno all' orientamento scolastico anche in connessione con l'orientamento professionale e con il rapporto tra scuola e mondo del lavoro ; g) sostenere le innovazioni educative, IV i comprese le esperienze di tempo pieno e di integrazione scolastica, anche mediante forme di collaborazione tra servizi scolastici e servizi sociali; h) favorire lo svolgimento di attivita' ricreative ai fini educativi durante i mesi estivi, in particolare per gli alunni delle scuole materne. Omissis
26 Aprile 1985





