Legge regionale 11 Agosto 1983, n. 17

Disposizioni transitorie per applicazione della l.r. 1/6/1979,n. 47

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
11/08/1983
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Per l' anno formativo 1983-84, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli approvati con la Legge regionale 27 agosto 1982, n. 20. Per l' anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti. Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1983 - 84, l' amministrazione Regione e' autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e organismi di cui agli articoli 16. 17 e 18 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, le seguenti attivita' : a ) corsi di prosecuzione dei cicli gia' approvati negli anni precedenti ; b ) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo Sociale Europeo, sempreche' gia' ammessi al contributo comunitario. Per il finanziamento delle attivita' di cui al punto a ) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l' anno formativo 1982 - 83, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1983 - 84.

Art. 2

La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

11 Agosto 1983

Azioni sul documento