Legge regionale 21 Febbraio 1985, n. 16
Discipline degli interventi in materia di formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 21/02/1985 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I: FINALITA' ED OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 1 - ( finalita' della formazione professionale )
1.
La Regione Toscana in attuazione degli artt.3, 4, 35 e 38 della Costituzione, degli artt. 3, 4, 5 dello statuto e nell' ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente Legge le attivita' di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.
2.
La formazione professionale, servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico - sociale per contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dell' organizzazione del lavoro funzionale ad una politica attiva dell' impiego.
3.
Gli interventi di formazione professionale sono conseguentemente finalizzati : a ) alla qualificazione e specializzazione, per l' inserimento nell' attivita' lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea ; b ) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico - professionale ; c ) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei lavoratori autonomi in relazione dalla natura familiare, associativa o cooperativistica dell' impresa ; d ) alla creazione delle condizioni per una autonoma scelta professionale dei giovani, e a favorire il reinserimento degli adulti e i processi di mobilita' dei lavoratori occupati.
4.
Gli interventi consistono nella istituzione, autorizzazione o riconoscimento di iniziative di formazione professione organicamente progettate, nonche nello svolgimento di attivita' connesse di ricerca, sperimentazione ed orientamento professionale.
Art. 2 - ( destinatari degli interventi )
1.
Agli interventi di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini Italiani nonche gli stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell' ambito degli accordi internazionali e delle vigenti leggi. Nell' ammissione agli interventi e' garantita la piena parita' tra i sessi in attuazione della Legge 9.2.1977, n. 903.
2.
La Regione favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalita' dei lavoratori, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio - sanitari - territoriali.
3.
La Regione favorisce altresi', d' intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, la partecipazione dei detenuti alle iniziative di formazione professionale suddetta.
Art. 3 - ( orientamento professionale )
1.
La Regione, in conformita' alle finalita' dello statuto e in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, attua interventi di orientamento professionale finalizzati a offrire a tutti i cittadini un sistema informativo e a favorire le condizioni per una scelta professionale autonoma dei giovani, il reinserimento lavorativo degli adulti e la mobilita' dei lavoratori occupati.
2.
Gli interventi di orientamento professionale concernono : a ) la promozione di studi inerenti la realta' socio - economica territoriale al fine di acquisire dati generali e specifica relativi alle professionalita' tenuto conto prevalentemente delle informazioni dell' Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ; b ) la diffusione di informazioni quantitative e qualificative sul mercato del lavoro , in particolare all' interno delle occasioni formative e delle strutture di aggregazione Sociale e della struttura produttiva.
3.
La Regione potra' concordare con i consigli scolastici distrettuali attivita' di orientamento professionale coordinare con quelle di orientamento scolastico.
Titolo II: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 4 - ( programma regionale per la formazione professionale )
1.
Il programma regionale per la formazione professionale e' strumento di attuazione delle linee di programma regionale di sviluppo di cui all' art. 48 dello statuto.
2.
Il programma per la formazione si compone di due parti. La prima parte stabilisce : a ) gli obiettivi specifici da conseguire con le eventuali indicazioni di priorita' relativamente al quadro territoriale e ai comparti economici ; b ) gli indirizzi della programmazione didattica ; c ) gli indirizzi per le attivita' di orientamento ; d ) i criteri di formulazione dei progetti organici di formazione presentati dalle province, distinti in attivita' dirette o convenzionate, autorizzate e riconosciute, e delle iniziative di orientamento ; e ) le indicazioni per lo sviluppo e l' adeguamento della dotazione di beni immobili e mobili per l' esercizio delle attivita' ; f ) i criteri e le procedure finalizzati al controllo di gestione degli interventi.
3.
La seconda parte contiene ; a ) i progetti di attivita' di formazione, articolati territorialmente, riferiti alla quantita' e caratteristiche dell' utenza, alle fasce di qualificazione e alle tipologie dei corsi, distinti in attivita' dirette o convenzionate, autorizzate e riconosciute ; b) i progetti di orientamento professionale ; c ) la previsione di spesa per ciascun progetto della lettera a = distinta tra attivita' finanziate e autorizzate, e della lettera b ), suddivisa per ogni soggetto che esercita funzioni in materia ; d ) l' indicazione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti e imprevedibili, finalizzati e specifiche occasioni di nuova occupazione o collegati a processi di riconversione o ristrutturazione aziendale.
4.
Per quanto attiene ai progetti di attivita' di formazione in agricoltura il programma si armonizza con quello dei servizi di sviluppo agricolo di cui all' art. 9 della Legger. N. 60 del 29.10.1984.
5.
Il programma e' corredato dal consuntivo annuale delle attivita' realizzate e delle spese sostenute, nonche da apposita relazione illustrativa in funzione del controllo di gestione di cui all'art. 14.
Art. 5 - ( programma regionale per la formazione professionale. procedimento di formazione )
1.
La Giunta regionale elabora uno schema di programma che assume gli obiettivi e le strategie indicate dal programma regionale di sviluppo, con particolare riferimento alle esigenze di area e / o settore che richiedono un uso integrato delle risorse, e che utilizza i flussi informativi dell' osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Lo schema di programma indica la distribuzione delle risorse per azioni, categorie di utenti e province.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, sottopone lo schema di programma entro il 28 febbraio all' esame delle province le quali devono far pervenire le loro osservazioni nonche le proposte di intervento elaborate per progetti entro il termine perentorio di 60 giorni, tenuto conto del parere delle AA.II. E delle CC.MM. Presenti nel territorio di loro competenza nonche delle proposte presentate entro il 28 febbraio da altri soggetti per le attivita' da autorizzare e riconoscere; per i progetti formativi nel settore agricolo le province dovranno riferirsi al programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo e ai piani zonali agricolo - forestali. Le province dovranno corredare ciascun progetto di apposita relazione tecnico - contabile nonche del consuntivo annuale dei progetti realizzati e della relazione o illustrativa dei risultati della verifica di efficienza di cui al primo comma dell' art. 14. Le Provincie si avvalgono inoltre dell' apporto consultivo delle organizzazioni sindacali e di categoria, nonche degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3 .
La Giunta regionale e le Provincie, nella fase di elaborazione delle proposte di programma forniscono alle organizzazioni sindacali ed altri soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, ai corrispondenti livelli territoriali, i dati di base relativi alle proposte stesse.
4.
La Giunta regionale, viste le osservazioni e le proposte delle province, e dopo aver acquisito il parere della Commissione regionale per l' impiego, da esprimersi entro e non oltre il 31 maggio, definisce la proposta di programma con le modalita' di cui all' art. 4 e la trasmette entro 10 giugno al Consiglio Regionale.
5.
Entro il 31 luglio il Consiglio regionale approva il programma, ripartisce le risorse per le attivita' gestite direttamente o convenzionate fra i soggetti di cui al primo comma dell' art. 6 e autorizza i progetti di cui all' art. 24 della Legge 845 / 78.
6.
La Giunta regionale, su proposte delle province, approvati gli interventi di cui alla lettera d, terzo comma, art. 4, nei limiti di spesa non superiori al 10 per cento della somma complessivamente riservata e propone al Consiglio l' approvazione di interventi per importi di spesa superiori. La Giunta regionale Comunica trimestralmente al Consiglio regionale lo Stato di attuazioni del programma, compresi gli interventi di cui al presente comma.
7.
Il Programma regionale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume con riferimento finanziario le sue disponibilita' ed e' soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell' art. 49 della Legger. 6 maggio 1977 n. 28.
Titolo III ( ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINA DEI CORSI )
Art. 6 - ( attribuzione delle funzioni )
1.
Tutte le funzioni amministrative in materia di formazione professionale, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo e di quelle riservate alla Regione, sono delegate ai Comuni che le esercitano in forma associata mediante. Le assicurazioni interComunali di cui alla Legger. 17.8.1979 n. 37 e le Comunita' Montane di cui all' art. 2, secondo comma, della Legger. 12.6.1981 n. 52.
2.
Le funzioni di cui all' art. 7, secondo comma, e quelle indicate all' art. 4 lettera b ), c ) e d ) del d.p.r. 10.1.1972 n. 10 sono esercitate dalle province. Le Provincie esercitano inoltre funzioni di : a ) supporto tecnico - didattico e organizzativo per l' attuazione del programma da parte associazioni interComunali e delle Comunita' Montane; b ) coordinamento delle iniziative di orientamento professionale ; c ) verifica di efficienza di cui all' art. 14, primo comma.
Art. 7 - ( corsi gestiti direttamente o in convenzione )
1.
Le associazioni interComunali e le Comunita' Montane provvedono alla attuazione del programma, realizzando i corsi programmati, direttamente o mediante convenzione.
2.
Le associazioni interComunali e le Comunita' Montane, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, trasmettono per l' approvazione alla Provincia competente per territorio, che la Comunica alla Regione, il dettaglio dell' articolazione dei corsi gestiti direttamente o in convenzione, con l' indicazione per ciascuno di essi dei seguenti elementi : tipologia, sede di svolgimento, qualifica, numero utenti, numero ore, previsione di spesa, modo di gestione ; nonche l' articolazione delle attivita' di orientamento professionale.
3.
Le associazioni interComunali e le Comunita' Montane, per la gestione diretta dei corsi, oltre alla utilizzazione delle strutture Regionali e di quelle dei Comuni compresi nelle rispettive aree territoriali, possono avvalersi, previa convenzione, del concorso integrativo ; a ) di imprese o loro consorzi limitatamente alla realizzazione di periodi di tirocinio pratico e di sistemi di alternanza trasformazione e lavoro ) ; b ) della scuola, dell' universita' di istituzioni scientifiche di ricerca, di enti e organizzazioni con finalita' di formazione professionale.
4.
Le associazioni interComunali e le Comunita' Montane possono provvedere all' attuazione degli interventi programmati affidandone mediante convenzione ad enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di enti e associazioni con finalita' formative e sociali o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo.
5.
Per essere soggetti di convenzione gli enti di cui al comma 4 devono : a ) avere come fine la formazione professionale ; b ) disporre di strutture, capacita' organizzative e attrezzature idonee alla realizzazione dei corsi convenzionati ; c ) non perseguire scopo di lucro ; d ) applicare il contratto nazionale di lavoro di categoria per il personale dipendente ; e ) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita' oggetto di convenzione ; f ) accettare il controllo dell' associazione intercomunale o della Comunita' Montana, che puo' effettuarsi anche mediante ispezione, sul corretto utilizzo dei fondi erogati e sull' applicazione della convenzione.
6.
Le convenzioni stipulate dalle aa.II. E cc.mm. Di cui al precedente comma stabiliscono fra l' altro : - i corsi o le altre iniziative formative che saranno attuati dagli enti o dalle imprese ; - le modalita' di attuazione, la durata e il relativo finanziamento regionale ; e devono contenere la dichiarazione dell' ente di assoggetarsi alle norme previste alle lettere d, e, f, del precedente comma 5. Le convenzioni debbono altresi' prevedere che gli enti di formazione e le imprese impieghino le risorse esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti, li depositino su apposito conto bancario, ne diano rendiconto e restituiscano le eventuali somme non utilizzate, mantengano in efficienza i locali e le attrezzature delle sedi in cui si svolge l' attivita' di formazione e li dotino del personale necessario. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione l' ente pubblico, titolare della convenzione, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione, dispone la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.
7.
Gli enti convenzionati possono avvalersi, previo assenso dell' associazione intercomunale o della Comunita' Montana competente, del concorso di imprese o loro consorzi per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico o di sistemi di alternanza formazione e lavoro.
Art. 8 - ( corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontaria di formazione )
1.
I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.7, comma 4, possono essere riconosciuti dalla Regione su proposta delle province purche' conformi agli obiettivi della programmazione regionale.
2.
I soggetti richiedenti il riconoscimento devono : a ) disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee per i corsi da riconoscere ; b ) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante ; c ) indicare l' ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo ; d ) accettare il controllo della associazione intercomunale o Comunita' Montana, che puo' effettuarsi anche mediante ispezione.
3.
La richiesta di riconoscimento e' presentata dai soggetti interessati alla Provincia, che correda l' eventuale proposta alla Regione con le risultanze della istruttoria compiuta sull' esistenza delle condizioni di cui alle lettere a ) e b ) del precedente comma.
4.
Qualora, sulla base di una relazione dell' associazioni intercomunale o della Comunita' Montana, si rilevi in venir meno dei requisiti richiesti o irregolarita' attinenti lo svolgimento delle attivita' il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato.
5.
L' assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontarie di formazione professionale, di cui all' art. 41 terzo comma del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso dalla Regione su domanda degli enti interessati alle condizioni di cui alle lettere a ), b ) del secondo comma.
6.
I corsi di cui al presente articolo si concludono secondo le stesse modalita' previste per i corsi gestiti direttamente o in convenzione.
Art. 9 - ( programmazione didattica )
1.
Gli indirizzi della programmazione didattica devono contenere la tipologia, le fasce di durata, le modalita' di svolgimento e di conclusione dei corsi nonche una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire, in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi, l' unitarieta' tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.
2.
La progettazione didattica del singolo corso deve conformarsi a criteri di polivalenza nell' ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell' esperienza professionale degli allievi, nonche dei risultati della sperimentazione formativa effettuata.
Art. 10 - ( rapporti con l' ordinamento scolastico statale )
1.
Per l' attuazione degli interventi compresi nel piano annuale le associazioni interComunali e le Comunita' Montane possono stipulare convenzioni con i competenti organi dello Stato ai sensi dell' art. 38 del d.p.r. 24.7.1977, n. 616. Mediante analoghe convenzioni possono essere messe a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di tirocinio lavorativo e di formazione tecnologica nell' ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore.
2.
Le associazioni interComunali e le Comunita' Montane possono inoltre realizzate interventi, in accordo con i competenti organi scolastici, destinati agli allievi della scuola secondaria superiore e volti alla integrazione della preparazione professionale degli stessi.
Art. 11 - ( prove finali e commissioni d' esame )
1.
Al termine dei corsi, per i quali gli indirizzi della programmazione didattica prevedono il rilascio di un attestato di qualifica, gli allievi sostengono un esame finale per l' accertamento dell' idoneita' conseguita nel rispetto della lettera a ) dell' art. 18 della Legge 21-12-1978, n. 845, di fronte ad una Commissione composta da ; a ) un rappresentante dell' associazione intercomunale che la presiede; b ) un rappresentante designato dall' ufficio provinciale del lavoro ; c ) un rappresentante designato dal provveditorato agli studi ; d ) gli insegnanti che hanno operato nel corso o nella struttura, designati dall' organo di gestione fino al massimo di tre, di cui almeno uno della materia maggiormente attinente alla qualifica ; e ) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ; f ) un esperto in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso ; g ) un esperto designato dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso ; h ) un esperto designato dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole, in caso di corsi rivolti prevalentemente a soggetti da queste rappresentati ; i ) un rappresentante dell' ente gestore nel caso di corsi gestiti in convenzione o riconosciuti. Nell' ipotesi di corsi istituti dalla Regione nell' ambito delle competenze riservate, la Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione, presieduta da un rappresentante della Regione stessa.
2.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono un attestato rilasciato dalla Regione in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l' ammissione ai pubblici concorsi.
3.
Ai membri della Commissione, eccezione fatta per i membri di cui al primo comma, lett.d ) ed h ), e' attribuita un' indennita' per ogni giornata di seduta nella misura fissata dal programmi regionale della formazione professionale. Ai membri della Commissione, cui e' attribuita l' idennita' e che risiedono in Comuni diversi da quello in ci ha svolgimento l' esame, spetta il trattamento di missione nella misura e secondo le modalita' stabilite dalla normativa regionale per i funzionari Regionali inquadrati al livello dirigenziale ; ai membri di cui al primo comma lett. D ) l' indennita' di missione e' dovuta nella misura e secondo le modalita' stabilite dalla normativa regionale per i funzionari Regionali inquadrati al livello dirigenziale ; ai membri di cui al primo comma lett. D ) l' indennita' di missione e' dovuta nella misura e secondo le modalita' dell' ordinamento di appartenenza.
Art. 12 - ( diritto alla formazione )
1.
L' ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivita' formative, ad eccezione dei corsi riconosciuti, e' gratuita ; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e materiali didattici necessari per lo svolgimento dell' attivita' formativa.
2.
Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati dalle associazioni interComunali e dalle Comunita' Montane, i servizi previsti per i frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore secondo le modalita' e nei termini previsti dalla normativa regionale sul diritto allo studio.
Art. 13 - ( competenza riservate alla regione)
1.
Oltre a quanto gia' previsto da altre disposizioni della presente Legge, sono riservate alla Regione le funzioni concernenti : a ) i rapporti con gli organi centrali e Regionali dello Stato ; b ) la presentazione alla Comunita' Economica Europea tramite il Ministero del Lavoro , di progetti di formazione organicamente inseriti nel programma regionale per la formazione ; c ) l' autorizzazione per la presentazione alla Comunita' economica Europea, tramite il Ministero del Lavoro , di formazione elaborati da altri soggetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 21.12.1978 n. 845, su proposta delle province avanzata dopo aver sentito le associazioni interComunali e le Comunita' Montane interessate ; d ) la vigilanza amministrativo - contabile sull' attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, compreso il rilascio, su richiesta dei soggetti interessati, delle attestazioni previste dalla normativa della Comunita' Europea.
2.
La Regione svolge direttamente, anche per mezzo di convenzioni con l' universita', con altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private o con gli enti indicati al precedente art. 7, comma quarto : a ) iniziative di ricerca e documentazione nel rispetto delle competenze statali in particolare quelle connesse con le attivita' dell' osservatorio regionale sul mercato del lavoro , anche al fine del controllo di efficacia degli interventi e progetti connessi alla politica attiva del lavoro ; b ) corsi di tipo sperimentale o per particolari specializzazioni ; c ) l' istituzione di borse di studio per particolari specializzazioni; d ) attivita' di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale.
Art. 14 - ( controllo di gestione )
1.
Ai fini delle verifiche di efficienza le associazioni interComunali e le Comunita' Montane trasmettono entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale e alla Provincia interessata i prospetti di informazione statistica e contabile degli interventi effettuati, secondo i criteri e le procedure fissate dal programma regionale per la formazione professionale. Trascorso il termine di cui sopra su segnalazione della Provincia competente, la Regione provvede a nominare a tal fine un commissario ad acta che acquisisce direttamente presso le AA.II e leCC.MM. I dati necessari.
2.
La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma regionale secondo le metodologie indicate dal programma stesso. La verifica di efficacia e' rivolta in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni ai processi di mobilita' interaziendale e intersettoriale.
Titolo IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 - ( regolamento di attuazione )
1.
La Giunta regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge, presenta al Consiglio una proposta di Regolamento di attuazione.
2.
Il Regolamento disciplina tra l' altro : a ) le modalita' di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, i contenuti fondamentali, le modalita' di finanziamento e le procedure per la rendicontazione contabile delle convenzioni ; b ) le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi e dell' accertamento dei requisiti necessari ; c ) i requisiti e le modalita' di designazione dei componenti le commissioni d' esame finale nonche le caratteristiche degli attestati di qualifica e le modalita' del loro rilascio ; d ) le modalita' per la presentazione delle richieste di autorizzazione di cui all' art. 13, primo comma, lett.c ) ; e ) i contenuti fondamentali delle normative per la gestione dei corsi.
Art. 16 - ( erogazione dei finanziamenti )
1.
L' erogazione dei fondi alle associazioni interComunali e alle Comunita' Montane e' disposta dalla Giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse all' attuazione delle attivita' programmate, comprese quelle previste della lett. D.) terzo comma,articolo 4 stabilisce tempi e modalita' per la Comunicazione alla Giunta regionale delle esigenze finanziarie stesse in relazione all' avvio e allo Stato di avanzamento della realizzazione delle attivita' comprese nei piani di dettaglio. Con le stesse modalita' di cui al secondo comma dell' art. 7, le associazioni interComunali e le Comunita' Montane Comunicano alla Provincia competente per territorio le variazioni da apportare agli elementi dei corsi indicati. Le province Comunicano alla Giunta regionale le variazioni approvate.
2.
I fondi non utilizzati dalle associazioni interComunali e dalle Comunita' Montane nel corso dell' esercizio finanziario di erogazione devono essere impiegati prioritariamente nell' esercizio finanziario successivo. La Regione provvede all' erogazione occorrente per ciascuna associazione intercomunale e Comunita' Montana per l' attuazione degli interventi programmati tenuto conto dei residui dell' esercizio precedente.
Art. 17 - ( finanziamento degli interventi )
1.
Al finanziamento degli interventi di cui alla presente Legge, IV i compresi gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con Legge di bilancio :
Art. 18 - ( abrogazioni )
Sono abrogate le L.R. 15.11.1980 n. 86 e 7.9.1981 n. 67.
Art. 19 - ( rinvio alla legge quadro nazionale )
Per quanto non disposto dalla presente Legge si applicano le norme contenute nella Legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845. La presente Legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
21 Febbraio 1985





