Legge regionale 2 Aprile 1982, n. 13

Nomina in ruolo di docenti della formazione professionale e variazioni dell'organico

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 13
02/04/1982
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Concorso

Gli insegnanti, incaricati a tempo determinato, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma, sono nominati in ruolo, nei limiti della disponibilita' dei posti, tenuto conto della variazione d'organico di cui alla presente legge, dopo aver superato un concorso. Sono ammessi al concorso gi insegnanti in servizio a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati formalmente incaricati, negli anni formativi 1980/81 e 1981/82 , a svolgere attivita' di formazione professionale nei centri regionali e che nell'anno formativo 1981/82 siano stati incaricati per un orario di effettivo insegnamento non inferiore alle dodici ore settimanali. Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono partecipare al concorso per i posti appartenenti al livello funzionale retribnutivo corrispondente a quello loro attribuito all'atto del conferimento dell'incarico a termine perl'anno formativo 1981/82.

Art. 2 - Svolgimento del concorso

I concorsi si svolgono a norma delle disposizioni che regolano i concorsi per l'ammissione nel ruolo unico della Regione Emilia Romagna, salvo quanto disposto dai successivi commi. I concorsi sono banditi dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I concorsi sono per titoli ed esami. Le prove d'esame consistono in una prova scritta o tecnicopratica ed in un colloquio sulle materie insegnate dal candidato nell'annoformativo 1981/82.

Art. 3 - Nomina dei vincitori

La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dal 1 luglio 1982. La nomina e' subordinata alla formale dichiarazione degli interessati che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilita' all'impiego regionale ovvero che esse siano cessate. Non sono nominati vincitori o, se nominati, VI decadono, coloro che siano cessati dal servizio a tempo determinato e coloro che abbiano rilasciato dichiarazione non veritiera in ordine al disposto delprecedente comma.

Art. 4 - Variazione di organico

Il numero dei posti previsti dalla tabella 3 dell'allegato c) alla Legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, per le qualifiche funzionali 5.11 docente di centro di formazione professionale e 6.12 consigliere docente laureato di centro di formazione professionale, e'aumentato, rispettivamente, di n. 84 e di n. 72 posti.

Art. 5 - Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi che saranno stanziati sul capitolo di spesa dei bilanci 1982 e successivi, corrispondenti al cap.75050 del bilancioper l'esercizio finanziario 1981, dalle leggi annuali di bilancio.

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