Legge regionale 7 Marzo 1983, n. 14

Norme per l' attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, art.2, 20, 35

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
07/03/2002
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Art. OMISSIS

Art. 2 - Tipologia dei servizi

Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso i seguenti interventi: a) servizio di orientamento professionale; b) servizi abitativi; c) servizi di mensa; d) assegni di studio; e) borse di studio; f) prestiti d'onore; g) servizi di agevolazione dei trasporti; h) servizi per le attivita' culturali, ricreative e turistiche; i) servizi per le attivita' sportive; l) facilitazioni per manifestazioni culturali; m) servizi editoriali e di distribuzione libraria. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e scientifico delle universita' degli studi e degli istituti superiori ed in armonia con il calendario accademico.

Art. OMISSIS

Titolo III: realizzazione e regolamentazione degli interventi

Art. OMISSIS

Art. 20 - Servizio di orientamento

Il servizio di orientamento professionale e' volto ad indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola media superiore, alla scelta degli studi, tenendo conto delle loro attitudini ed aspirazioni culturali e professionali. Tale servizio ha anche il compito di fornire notizie ed informazioni sull'attivita' e sui servizi forniti dall'universita' e dagli IDISU - istituti per il diritto allo studio universitario, nonche sui diritti e doveri degli utenti. Il servizio di orientamento collabora con gli analoghi servizi della Regione, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive di occupazione nei vari settori professionali, anche richiedendo la collaborazione dell'universita' ed avvalendosi, eventualmente, di enti, istituti ed associazioni studentesche ritenuti idonei, fornendo tempestivamente tali informazioni agli studenti.

Art. OMISSIS

Titolo IV: FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. OMISSIS

Art. 35 - Attribuzioni della giunta regionale

La Giunta regionale: a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli IDISU -istituti per il diritto allo studio universitario, coordinandone l'attivita' con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria, con i servizi socio-sanitari, con quelli dell'educazione permanente e delle altre istituzioni culturali; b) coordina, sentita la Commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 37 , l'attivita' degli IDISU Al fine di assicurare il massimo possibile di omogeneita' nella qualita' e quantita' delle prestazioni e dei servizi resi dai vari istituti; c) esercita l'attivita' di vigilanza nonche il controllo di legittimita' delle Deliberazioni degli organi degli IDISU Ai sensi del successivo art. 36 ; d) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente Legge e per la programmazione dei relativi interventi; e) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dagli osservatori territoriali e dalle universita', assicura la omogeneita' della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli IDISU E le universita' e assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale; f) impartisce le opportune direttive intese ad assicurare il massimo di omogeneita' dell'amministrazione del personale; g) predispone, su iniziativa del Consiglio di amministrazione dell'istituto, le proposte di provvedimenti normativi relativi all'ordinamento delle strutture amministrative, che deve uniformarsi a quello della Regione, ed alla consistenza dello organico del personale da assegnare all'istituto. Omissis

7 Marzo 1983

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