Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3
Norme per l'attuazione del diritto allo studio dell'universita' , artt. 2, 16
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 27/01/1986 |
| Regione | Molise |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I: PRINCIPI GENERALI
Art. OMISSIS
Art. 2 - Tipologia degli interventi
L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza attraverso i seguenti interventi: a) servizio di orientamento professionale; b) servizio abitativo; c) servizio mensa; d) assegno di studio e borse di studio; e) facilitazioni di trasporto; f) servizi editoriali e librari, centri di ascolto audiovisivo; g) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori, di quelli fuori sede e di quelli portatori di handicaps; h) servizi per le attivita' culturali e ricreative IV i compresi posti di ritrovo per studenti; i) servizi di promozione turistica e sportiva; l) soggiorno presso altre universita' e centri produttivi di ricerca.
Art. OMISSIS
Titolo III: TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Art. 16 - Servizio di orientamento professionale
Il servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta degli studi universitari in relazione alla loro aspirazioni culturali e professionali e alle possibilita' di occupazione. L' ESU per il conseguimento di quanto previsto dal comma precedente richiede anche la collaborazione dell'universita' e si avvale eventualmente di enti e istituti od organismi specializzati. Inoltre fornisce agli studenti tutte le notizie e le informazioni sulle attivita' e sui servizi universitari, nonche sui diritti e doveri degli utenti. Omissis
27 gennaio 1986





