Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3

Norme per l'attuazione del diritto allo studio dell'universita' , artt. 2, 16

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
27/01/1986
Regione Molise

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Art. OMISSIS

Art. 2 - Tipologia degli interventi

L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario si realizza attraverso i seguenti interventi: a) servizio di orientamento professionale; b) servizio abitativo; c) servizio mensa; d) assegno di studio e borse di studio; e) facilitazioni di trasporto; f) servizi editoriali e librari, centri di ascolto audiovisivo; g) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori, di quelli fuori sede e di quelli portatori di handicaps; h) servizi per le attivita' culturali e ricreative IV i compresi posti di ritrovo per studenti; i) servizi di promozione turistica e sportiva; l) soggiorno presso altre universita' e centri produttivi di ricerca.

Art. OMISSIS

Titolo III: TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 16 - Servizio di orientamento professionale

Il servizio di informazione e di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nella scelta degli studi universitari in relazione alla loro aspirazioni culturali e professionali e alle possibilita' di occupazione. L' ESU per il conseguimento di quanto previsto dal comma precedente richiede anche la collaborazione dell'universita' e si avvale eventualmente di enti e istituti od organismi specializzati. Inoltre fornisce agli studenti tutte le notizie e le informazioni sulle attivita' e sui servizi universitari, nonche sui diritti e doveri degli utenti. Omissis

27 gennaio 1986

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