Legge regionale 25 Giugno 1984, n. 31

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate, art. 13

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
25/06/1984
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 13 - Competenze della regione

La Regione : a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio e il relativo programma annuale degli interventi di cui al successivo art. 14 ; b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi; c) eroga ai Comuni o ai consorzi di Comuni i finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 nonche i finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo e terzo comma, e 15, terzo comma; d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione; promuove altresi' incontri di studio, convegni e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli istituti di ricerca di cui alla Legge 30 luglio 1973, n. 477 , e successivi Decreti delegati; e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell' art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa la Regione eroga agli stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e orientamento; f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche ed extrascolastiche; g) eroga contributi agli istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, nonche contributi per l'acquisto di suppellettili necessarie per il loro funzionamento; h) eroga contributi agli istituti professionali di stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonche per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali; i) effettua gli interventi di cui all' art. 3 ; l) eroga finanziamenti straordinari ai Comuni per il riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture degli istituti professionali di stato, nonche dei convitti annessi. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all' art. 1, lettera a), della Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 , e' attribuita all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, informazione, spettacolo e sport. Omissis

25 Giugno 1984

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