Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9

Norme per l' esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale

Ente 3
Fonte Altro
n. 0
21/01/1985
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La presente Legge, informandosi ai principi fissati dalla LeggeQuadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 , ed alle norme stabilite con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , disciplina le attivita' di orientamento professionale in Campania. Tale attivita' ha carattere pubblico correlato alla formazione professionale e costituisce uno strumento della politica attiva del lavoro, dell' istruzione, della cultura, nel quadro degli obiettivi della Programmazione Economica e del Piano regionale di Sviluppo.

Art. 2

Le attivita' di orientamento, quale momento di collegamento fra la programmazione scolastica, la formazione professionale ed il mercato del lavoro , hanno lo scopo di rendere effettivo il diritto alla formazione ed il diritto al lavoro favorendo nello individuo un processo autonomo e responsabile di scelte per quelle attivita' formative prima e di lavoro poi che meglio possono concorrere ad un armonico sviluppo della personalita' ed al progresso Sociale. In particolare tale attivita' e' finalizzata a promuovere: a) una responsabile scelta degli utenti verso gli indirizzi di formazione professionale ed attivita' lavorative; b) l'inserimento lavorativo dei giovani in cerca di prima occupazione; c) il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro ; d) la qualificazione, riqualificazione, l' aggiornamento professionale dei lavoratori; e) l'inserimento degli invalidi, dei disabili, dei devianti e dei ristretti, nelle strutture formative e nel mondo del lavoro attivando un sistema di servizi che, garantendo il diritto alla formazione, si avvale delle strutture territoriali competenti, attivando anche interventi di assistenza psico-pedagogica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche e/o sensoriali.

Art. 3

Le finalita' di cui agli articoli precedenti, sono realizzate dai centri di orientamento professionale. I centri, in numero di sessantadue, operano su base territoriale coincidente con il territorio del corrispondente distretto scolastico. Detti centri hanno funzione di consulenza in relazione ai servizi psico-socio-culturali a struttura pluridisciplinare nel contesto della programmazione formativa regionale. All'istituzione dei centri di cui ai commi precedenti ed alla relativa dotazione organica, costituita da personale di ruolo della Giunta regionale e dal personale del ruolo speciale, ad esaurimento, di cui alla Legge 9 luglio 1984, n. 32, si provvedera' a norma delle disposizioni Regionali vigenti in materia. In particolare, il personale di cui al precedente comma, dovra' essere impegnato in tre diverse aree operative: a) prima area orientamento: programmazione, ricerca, sperimentazione; b) seconda area orientamento: informazione, tecnologie audiovisive, banca dati; c) terza area orientamento: informazione di base, uso e gestione delle tecnologie di orientamento.

Art. 4

Il servizio dei centri di orientamento disciplinato dalla presente Legge e' gratuito per tutti i cittadini; in particolare e' rivolto a coloro che si trovano coinvolti in processi di transizione scolastica, formativa e lavorativa. Possono usufruire del servizio di orientamento: singoli, istituzioni, scuole, centri di formazione professionale, organizzazioni socio-culturali, centri di educazione degli adulti, imprese, amministrazioni ed altri organismi esistenti sul territorio.

Art. 5

Presso ogni centro operano almeno cinque laureati nelle seguenti discipline: psicologia, sociologia, pedagogia, statistica e/o matematica, medicina. Presta servizio presso ogni centro un assistente Sociale. Il personale del centro opera, di norma, secondo il metodo del lavoro di gruppo e della interdisciplinarieta'. Il personale del centro e' tenuto al segreto professionale. Alla copertura delle eventuali figure professionali vacanti, necessarie al corretto funzionamento dei centri di orientamento, si provvedera' mediante apposite convenzioni da stipulare con istituti universitari, nonche istituti pubblici specializzati.

Art. 6

I centri, ai fini degli opportuni interventi orientativi di carattere psico motivazionale, informativi e di programmazione didattica, si avvalgono del personale che con precedenti atti formali della Giunta regionale risulti gia' operante nel settore orientamento della formazione professionale, nonche altro personale di cui al precedente art.3. I centri possono avvalersi delle strutture operanti nel territorio sia per le attivita' di sostegno agli utenti del servizio, sia per ogni altra ricerca strumentale idonea al conseguimento delle finalita' previste dalla presente Legge. I centri in particolare svolgono i seguenti compiti: a) studi e ricerche ed altre iniziative, di concerto con le autorita' scolastiche e con gli organi collegiali, atti a promuovere, per una completa conoscenza della realta' Sociale e lavorativa, il dibattito sui temi riguardanti la cultura del lavoro , la organizzazione del lavoro, i processi produttivi, le caratteristiche del mercato del lavoro; b) coordinare ed attuare le attivita' di formazione permanente degli operatori socio- educativi e degli operatori addetti alle attivita' previste dalla presente Legge ed in particolare nel campo dell'educazione permanente; c) iniziative atte alla capillare diffusione dei programmi formativi, della tipologia delle iniziative su base distrettuale, con particolare riferimento alle risultanze delle analisi svolte sul collocamento degli allievi che hanno conseguito una qualificazione professionale ed alle possibilita' di raccordo col sistema scolastico ed il sistema produttivo; d) sensibilizzazione sui problemi dell'orientamento e sulle tematiche ad esso connesse, delle componenti del sistema formativo e delle forze politiche, sociali e culturali del territorio, attraverso tavole rotonde, dibattiti, seminari, ed ogni altro intervento che possa contribuire al conseguimento dell'obiettivo; e) opera di orientamento a favore dei giovani ristretti negli istituti di prevenzione e pena al fine di facilitare il loro reinserimento nella attivita' socio-economica anche attraverso corsi di formazione professionale; f) promuovere tutte le iniziative per la piena attuazione della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11.

Art. 7

Il servizio formazione professionale provvede a: a) coordinamento, ricerche e sperimentazione volte al reperimento ed alla gestione, nonche all' organizzazione dei dati qualitativi concernenti l'utenza, l'ambiente socio-culturale e gli indirizzi formativi; b) informazioni e documentazioni attraverso pubblicazioni periodiche, testi, dibattiti, programmi audiovisivi per i diversi tipi di utenza relative a canali informativi, profili e sbocchi professionali, sistema economico del territorio regionale, dinamiche e possibilita' occupazionali Regionali, problemi istituzionali, metodologici, formativi e didattici dello orientamento in stretto collegamento con i centri pilota, i distretti scolastici e l'O.R.ME.L. (Osservatorio regionale Mercato del Lavoro ); c) studi e ricerche volte al reperimento ed alla organizzazione dei dati concernenti l'utenza e la realta' socio-economica; d) attivita' di ricerca e sperimentazione in ambiti di orientamento, nonche la qualificazione professionale degli operatori di orientamento, avvalendosi anche delle strutture Regionali denominate 'centri pilota'; e) iniziative capaci di attuare pienamente i commi i), l), m) ed n) dell' art. 3 della Legge-Quadro di formazione professionale n. 345 del 21 dicembre 1978 ; f) creazione di una banca dati per l' orientamento; g) messa a punto di materiali formativi ed informativi e tecnologia audiovisiva.

Art. 8

Sulla base delle indicazioni del Programma regionale di Sviluppo e dei dati forniti dall' osservatorio sul mercato del lavoro , il Consiglio regionale approva i piani triennali e annuali di intervento in materia di orientamento professionale in uno con i piani triennali e annuali di formazione professionale previsti dagli articoli 7 e 10 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni con le stesse procedure ed entro gli stessi tempi. Il piano triennale stabilisce: a) le linee e la tipologia degli interventi con riferimento agli ambiti distrettuali; b) tempi e modalita' di attuazione delle iniziative; c) la previsione globale di spesa ripartendola per esercizio finanziario per ambito distrettuale e per tipologia di intervento. Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalita' stabiliti dal piano triennale, determina l' impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell' ambito della previsione globale di finanziamento triennale, la ripartizione dei finanziamenti per Provincia e per tipi di intervento.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge, determinati per il 1985 in lire 1 miliardo, si fara' fronte con l'apposito stanziamento di bilancio di cui al cap. 1506 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985. Agli oneri per gli anni successivi si fara' fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entita' sara' determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10

La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma,Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

21 gennaio 1985

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