Legge regionale 8 Aprile 1978, n. 16

Norme concernenti il personale dei centri di formazione professionale e del collegio scuola di maratea

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
08/04/1978
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente Legge presta servizio con nomina a tempo indeterminato presso i centri regionali di formazione professionale e presso il collegio scuola di Maratea e' immesso nel ruolo organico regionale, previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolametno di cui al terz'ultimo comma dell'art.29 della Legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, in ordine alle materie ed ai criteri di valutazione delle prove per l'ammissione agli impieghi regionali. Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma la tabella organica del personale di cui all'art.26 della citata Legge regionale 25 luglio 1947, n. 16, e' incrementata dei seguenti posti:

  • Nella qualifica di funzionario, posti n. 9;
  • Nella qualifica di collaboratore, posti n. 15;
  • Nella qualifica di assistente, posti n. 2;
  • Nella qualifica di commesso, posti n. 1.

Art. 2

Al personale con incarico a tempo determinato presso i centri regionali di formazione professionale e presso il collegio scuola di Maratea e' attribuito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale stabilito per i dipendenti regionali dall'art.97 della Legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, per prestazioni di 36 ore settimanali. Per prestazioni inferiori a 36 ore settimanali la retribuzione e' commisurata a tanti trentaseiesimi quante sono le ore di lavoro espletate nella settimana.

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