Decreto Ministeriale 2 Aprile 1996, n. 16
Modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 02/04/1996 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
Sono approvati i modelli relativi alla presentazione delle domande di pagamento dei ratei o del saldo o della totalita' del contributo (allegato 1).
2 .
E' parimenti approvato l'elenco delle spese sostenute dai beneficiari da ritenersi ammissibili a contributo (allegato 2).
Art. 2
1 .
Sono approvate le modalita' di esecuzione dei progetti ammessi a contributo relative alle richieste di proroghe, adattamenti e modifiche dei progetti approvati (allegato 3).
Art. 3
1 .
Un'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione sia pari almeno al 70% della spesa ammessa.
2 .
Per l'ammodernamento dei pescherecci, l'iniziativa si puo' ritenere conclusa anche con un tasso di realizzazione inferiore, ove i lavori ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalita' dell'iniziativa; il livello di realizzazione non puo' comunque essere inferiore al 50%. In ogni caso la realizzazione deve essere conforme alle finalita' produttive per le quali il Progetto e' stato ammesso a finanziamento.
Art. 4
1 .
In ogni domanda di pagamento il beneficiario indica le coordinate bancarie dell'istituto di credito prescelto (codice cab e abi, n. C/c, indirizzo esatto della banca).
Art. 5
1 .
Le attrezzature e gli impianti finanziati con il contributo comunitario nell'ambito delle misure impianti a terra, acquacoltura e attrezzature portuali non possono essere ceduti senza autorizzazione dell'amministrazione, rispettivamente per sei o dieci anni dalla data di acquisto o fine lavori.
2 .
Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito delle misure ammodernamento e costruzione non possono essere cedute fuori della Unione Europea rispettivamente per 5 anni dalla fine lavori per l'ammodernamento e 10 anni dall'entrata in esercizio per la costruzione. Detto vincolo e' annotato a cura degli uffici marittimi competenti sul R.N. M.G., a seguito di apposita comunicazione da parte del Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali; l'ufficio marittimo comunica al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali l'avvenuta annotazione.
3 .
Per le iniziative concernenti le societa' miste si applicano i vincoli ed i criteri indicati nel Regolamento CE n. 3699/93 - allegato III, punto 1.2. Lettera b).
Art. 6
1 .
Alla domanda di pagamento presentata in duplice esemplare e' allegata la modulistica richiesta, nonche' i documenti giustificativi.
2 .
Il contributo e' corrisposto al massimo in due rate, ad eccezione dell'ammodernamento che e' liquidato in una unica soluzione e degli impianti di trasformazione che sono erogati in tre rate.
3 .
Una domanda di pagamento parziale puo' essere presentata soltanto se il livello di realizzazione e' pari almeno al 40% delle spese ammissibili (30% nel caso degli impianti di trasformazione e commercializzazione).
4 .
L'amministrazione si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
Art. 7
1 .
Al fine di consentire la vigilanza tecnica sull'iniziativa ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 41/82, modificata dalla Legge n. 165/92, il beneficiario comunica l'inizio dei lavori all'ufficio tecnico competente. A tale scopo l'inizio dei lavori e' comunicato:
- Al R.I.NA. (registro Italiano navale) per gli investimenti concernenti l'ammodernamento e la costruzione di motopescherecci;
- All'ufficio genio civile OO.MM. O all'ufficio genio civile regionale o all'ufficio tecnico comunale competente per le iniziative riguardanti le attrezzature portuali, le barriere artificiali, l'acquacoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Art. 8
1 .
L'inizio dei lavori antecedente la data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell'amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca, si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave.
2 .
I lavori devono essere completati entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.





