Legge regionale 15 Novembre 1983, n. 40
Norme sull' osservatorio regionale del mercato del lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 0 15/11/1983 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Osservatorio del mercato del lavoro
E' istituito l' osservatorio del mercato del lavoro per il conseguimento delle finalita' di cui all' art. 3, lettera b), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e dell' art. 5 della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19. L' osservatorio promuove attivita' permanenti di analisi del mercato del lavoro finalizzata all'esercizio delle funzioni Regionali in materia di orientamento e formazione professionale e di programmazione socio-economica. Contribuisce altresi' alla impostazione degli interventi di competenza regionale attinenti ai problemi dell' occupazione, della mobilita' dei lavoratori, del miglioramento dell' incontro fra domanda ed offerta di lavoro. L' osservatorio e' costituito dal servizio del mercato del lavoro e formazione professionale integrato da un Comitato tecnico-scientifico.
Art. 2 - Criteri e metodi operativi dell' osservatorio
L'osservatorio agisce in costante collegamento con la segreteria tecnica della Commissione regionale per l' impiego. Nello svolgimento delle sue attivita' l' osservatorio cura l' utilizzazione dei dati e delle rilevazioni gia' disponibili, ricerca e valorizza, anche attraverso convenzioni, la collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato preposti al controllo del mercato del lavoro , con l' ISTAT, con l' INPS, con le camere di commercio, con le universita', con altri istituti di ricerca pubblici e privati, con le forze sociali, con gli organi istituzionali di tutela, promozione e autoGoverno dei settori produttivi.
Art. 3 - Osservatori provinciali
Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell' art. 18 della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 , e in particolare di quelle attinenti gli interventi formativi, le province ed il circondario di Rimini costituiscono, per il rispettivo territorio, un osservatorio del mercato del lavoro coordinato con quello regionale. Il coordinamento delle reCiproche attivita', fermo restando il potere di Direttiva regionale sulle funzioni delegate, e' garantito da apposite convenzioni.
Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato e' composto da esperti altamente qualificati, estranei all'amministrazione regionale, in numero non superiore ad otto. Ne fa parte anche il responsabile del servizio mercato del lavoro e formazione professionale, che risponde alla Giunta ed all'Assessore competente dell'attivita' complessiva dell'osservatorio. Esso e' nominato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare. Con medesimo atto la Giunta provvede altresi' a nominare il presidente del Comitato. Alle riunioni del Comitato che determinano il piano annuale di attivita' o che riguardano argomenti di interesse delle amministrazioni Provincia li partecipano, su invito del presidente, i responsabili degli osservatori del mercato del lavoro esistenti presso le province ed il circondario di Rimini. Il Comitato dura in carica tre anni. Gli incarichi ai membri del Comitato estranei all'amministrazione regionale sono rinnovabili. I compensi sono stabiliti con la Deliberazione di nomina. Non hanno diritto a compenso i dipendenti Regionali. Il Comitato e' organismo di consulenza tecnico-scientifica dell' Assessore competente in materia di formazione professionale e mercato del lavoro , sotto la cui direzione opera, e della Giunta regionale in ordine alle attivita' di cui all' art. 5 della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19. L'Assessore informa periodicamente la Commissione Consiliare competente sull'attivita' del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 5 - Compiti del comitato
Il Comitato, nel quadro del sistema informativo nazionale e regionale, elabora studi e proposte in ordine all' obiettivo generale di assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive di lavoro attraverso sistematiche rilevazioni dell' evoluzione dell' occupazione e delle esigenze formative, nonche in ordine ai fini: di istituire una stabile e sistematica attivita' di raccolta, analisi, comparizione, integrazione, elaborazione e divulgazione dei dati forniti dalle fonti statistiche operanti in ambito regionale, ovvero anche promuovendo estensioni e adeguamenti delle rilevazioni statistiche correnti; di definire criteri di carattere metodologico per le rilevazioni sul mercato del lavoro regionale e, in particolare, di impostare, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni competenti, nuove rilevazioni su particolari aspetti del mercato del lavoro ; di impostare iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza regionale in tema di occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, e in tema di mobilita' professionale e territoriale; di provvedere al coordinamento tecnico delle rilevazioni dei dati relativi ai mercati del lavoro subregionali condotte dagli enti locali territoriali, al fine di renderle omogenee. Il Comitato inoltre cura pubblicazioni Regionali contenenti informazioni, elaborazioni e ricerche in tema del mercato del lavoro.
Art. 6 - Istituzione di ufficio
L' osservatorio, nell'ambito del servizio mercato del lavoro e formazione professionale', si avvale di un apposito ufficio costituito ai sensi dell' art. 23 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 7 - Convenzione con il ministero del lavoro e della previdenza sociale
La Regione promuove apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di contribuire alla costruzione del sistema informativo e di osservazione nazionale e regionale su basi di coordinamento ed omogeneita'.
Art. 8 - Segreto statistico
La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell' osservatorio avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico. In particolare sono coperti da segreto d' ufficio e non possono essere resi noti se non in forma aggregata, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie: a) che pervengono alla Regione dall' istituto centrale di statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio; b) che siano stati raccolti dalla Regione o per conto della Regione garantendone agli interessati la riservatezza. Le imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali possono assolvere alle richieste di dati statistici provenienti dall' osservatorio regionale del mercato del lavoro , mediante la trasmissione di essi attraverso le associazioni di appartenenza. La Regione e le amministrazioni Provincia li favoriscono l' accesso ai dati aggregati delle istituzioni e delle organizzazioni presenti sul territorio.
Art. 9 - Norme finanziarie
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge, l' amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione per l' esercizio 1983: cap. 70020, cap. 70050, cap. 70100 e capitolo 75120, nell' ambito della Sezione VI 'scuola, cultura, formazione professionale e tempo libero'. Per gli esercizi successivi a partire dal 1984, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per l' esercizio 1983. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .
15 Novembre 1983





