Decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17
Convertito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 testo coordinato misure per il contenimento del costo del lavoro e favorire l'occupazione
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Altro
n. 0 29/01/1983 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. OMISSIS
Art. 8 - Disposizioni speciali per i giovani
Chiamate nominative: 1) ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in Attivita' Produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni, con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi. 2) all'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalita' di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. 3) il rapporto di cui al primo comma puo' essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. 4) i giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. 5) la facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della Legge 12 agosto 1977 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. 6) per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla meta' del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali e' prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, puo' essere maggiorata dalle commissioni Regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1 bis secondo e terzo comma, del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 16 aprile 1981, n. 140. La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporot durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva. 7) i lavoratori assunti ai sensi del precedente primo comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti. 8) resta comunque ferma ogno altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa. 9) al fine di rendere operanti i processi di mobilita' interaziendale, le commissioni Regionali per l'impiego possono estendere la facolta' di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilita' concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti. 10) le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del Comune campione d'Italia. Omissis
29 gennaio 1983





