Legge Statale 14 Febbraio 1987, n. 40

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita formative.

Ente 2
Fonte Altro
n. 0
14/02/1987

tipologia: Stato - Legge

Art. 1

1. [Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2.

Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una Regione ; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

3.

Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita' giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la Costituzione di un Collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro-ragioneria generale dello stato] (1). (1) con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro. In particolare sono state definite le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. Pertanto le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi ormai superate.

Art. 2

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente Legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente Legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge medesima.

2.

I criteri e le modalita' da utilizzare per determinare l'entita' dei contributi sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale sentita la Commissione Centrale per L'impiego] (1). (1) con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro. In particolare sono state definite le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. Pertanto le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi ormai superate.

Art. 3

[1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2.

Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e' effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonche delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale puo' disporre presso le sedi centrali dei predetti enti] (1). (1) con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro. In particolare sono state definite le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. Pertanto le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi ormai superate.

Art. 4

(omissis) (1). (1) articolo abrogato dall'art. 9, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, conv. In Legge 19 luglio 1993, n. 236.

14 Febbraio 1987

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