Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita dell'eta evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

Ente 2
Fonte G.U.C.E.
n. 195
22/08/2000

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione b della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva di cui al Decreto del Ministro della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 56, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella 1.

Sez. - A

Diploma universitario

Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - Decreto del Ministro della Sanita' 17 gennaio 1997, n. 56

Sez. - B

Titoli equipollenti

Ttecnico riabilitatore della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - Decreto del presidente |della Repubblica n. 1168 del 17 ottobre 1972

Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2

1.

Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva indicato nella sezione A della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.

2.

La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3.

L'unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita' -dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.

Tabella 2.

Sez. - A

Diploma universitario

Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - Decreto Ministeriale della sanita' 17 gennaio 1997, n. 56

Ssez. - B

Titoli equipollenti

Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto Ministeriale sanita' 10 febbraio 1974, e normative Regionali

Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2000

27 Luglio 2000

P. Il Ministro della Sanita' Labate; p. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Guerzoni

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