Decreto Ministeriale 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico audiometrista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

Ente 2
Fonte G.U.C.E.
n. 195
22/08/2000

thesaurus: Educazione:Istruzione:Istruzione universitaria - Formazione

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audiometrista di cui al Decreto del Ministro della Sanita' 14 settembre 1994, n. 667,.indicato nella sezione a della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella 1

 

Sez. A

 

Diploma universitario

 

Tecnico audiometrista - Decreto del Ministro della Sanita' 14 settembre 1994, n. 667

 

Sez. B

 

Titoli equipollenti

 

Tecnico audiometrista - corsi regionali triennali di formazione specifica, purche siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanita' 26 gennaio 1988, n. 30 corsi Regionali triennali di formazione specifica Decreto del Ministro della sanita' 26 gennaio 1988, n. 30

 

Tecnico di audiometria - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

 

Tecnico di audiometria e ortofonia - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo1982

Art. 2

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nella sezione a della stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quiquennio. La specifica attivita' esercitata deve essere formalmente documentata.

 

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata, unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

 

3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanita'-dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale -, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.

 

4. L'opzione e' comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.

Tabella 2

 

Sez. A

 

Diploma universitario

 

Tecnico audiometrista - Decreto del Ministro della Sanita' 14 settembre 1994, n. 667

 

Sez. B

 

Titoli equipollenti

 

Tecnico audiometria e di protesizzazione acustica - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

 

Tecnico di audiometria e audioprotesi - Legge 11 novembre 1990, n. 341.

Art. 3

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiometrista indicato nelle sezioni a delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente Decreto il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2000

27 Luglio 2000

P. Il Ministro della Sanita' Labate;

P. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Guerzoni

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