Legge provinciale 20 Marzo 1991, n. 7
Ordinamento delle comunita' comprensoriali.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 20/03/1991 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Natura giuridica
1 .
Sono costituite le seguenti comunita' comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:
- Comunita' comprensoriale della Val Venosta;
- Comunita' comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
- Comunita' comprensoriale della Val Pusteria;
- Comunita' comprensoriale del Burgraviato;
- Comunita' comprensoriale della Val d'Isarco;
- Comunita' comprensoriale di Salto-Sciliar;
- Comunita' comprensoriale di Bolzano;
- Comunita' comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.
2 .
La Giunta provinciale e' autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunita' di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneita' geografica e socio-economica, sentiti i consigli comunali interessati.
3 .
Il territorio del Comune di Bolzano e' costituito in comunita' comprensoriale a se' stante e le funzioni degli organi comprensoriali vengono esercitate dai corrispondenti organi del Comune.
4 .
La Giunta Provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, puo', su richiesta di singoli comuni e sentite le comunita' interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunita' diversa da quella di appartenerza, purche' confinante.
Art. 2 - Compiti delle comunita' comprensoriali
1 .
La comunita' comprensoriale:
- Persegue gli interessi comuni del comprensorio;
- Promuove e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorita' competenti.
2 .
La Provincia ed i comuni possono delegare alla comunita' comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.
3 .
La comunita' comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con Legge Provinciale.
Art. 3 - Statuto
1 .
La comunita' comprensoriale e' retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2 .
Lo statuto deve contenere, fra l'altro:
- L'individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;
- L'indicazione degli scopi;
- Le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi;
- Le attribuzioni degli organi;
- Le norme sul furzionamento degli organi;
- L'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- La partecipazione finanziaria dei comuni interessati;
- La consistenza patrimoniale;
- La designazione del tesoriere della comunita' comprensoriale.
3 .
Le deliberazioni di approvazione e di modificazione dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggiorarza di due terzi dei componenti, e sono sottoposte alla approvazione della Giunta Provinciale.
4 .
Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto e' approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggiorarza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 4 - Organi
1 .
Sono organi della comunita' comprensoriale:
- Il consiglio;
- La giunta;
- Il presidente;
- Il collegio dei revisori dei conti.
2 .
I membri del consiglio comprensoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purche' abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va assicurata la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.
3 .
La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunita' comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle localita' ladine, va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
4 .
Il consiglio comprensoriale e' rinnovato ogni 5 anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.
5 .
Il consiglio comprensoriale determina le indennita' spettanti agli amministratori delle comunita' comprensoriali entro i limiti minimi e massimi fissati dalla Giunta Provinciale.
Art. 5 - Regolamenti
1 .
Nel rispetto della legge e dello statuto la comunita' comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 6 - Controllo sugli atti
1 .
La vigilanza e la tutela sugli atti della comunita' comprensoriale sono esercitate dalla Giunta Provinciale, ai sensi dell'articolo 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e secondo la normativa vigente per i comuni.
Art. 7 - Personale
1 .
La comunita' comprensoriale puo' disporre di proprio personale o avvalersi, in posizione di comando o di distacco, di personale dipendente dei comuni partecipanti o della Provincia
2 .
Per la disciplina dello stato economico e giuridico del personale dipendente si osservano le disposizioni della Legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
Art. 8 - Scioglimento di consorzi e comunita' e trasferimento di funzioni
1 .
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, e puo' sopprimerli ed attribuire le rela- tive funzioni alle comurita' comprensoriali, solo se essi esercitano furzioni rientranti tra quelle indicate nell'articolo 2.
Art. 9 - Norma finanziaria
1 .
Alle comunita' comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle Comunita' Montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonche' per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'art. 2.
2 .
In caso di delega di funzioni alla comunita' comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.
3 .
I finanziamenti concernenti le spese correnti possono essere ripartiti direttamente tra le comunita' comprensoriali dalla Giunta Provinciale, o vengono corrisposti direttamente dai comuni interessati.
4 .
Le relative modalita' sono determinate dalla Giunta Provinciale, sentito il consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano.
Art. 10 - Abrogazioni e modifiche
1 .
Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e' sostituito dal seguente: "2. Con questa quota del fondo e' altresi' consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente gia' concessi ai sensi dell'articolo 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entita' dei bisogni".
2 .
Nel comma 6 dell'articolo 3 della Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, aggiunto con l'articolo 10 della Legge provinciale 5 agosto 1988, n. 29, le parole "sentite le relative comunita' comprensoriali" sono soppresse.
Art. 11 - Norma transitoria
1 .
Con effetto dal 1 luglio 1991 le comunita' comprensoriali di cui all'articolo 1, succedono alle Comunita' Montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data, secondo la coincidenza o prevalenza di ambiti territoriali di competenza, che viene accertata con deliberazione della Giunta Provinciale.
2 .
Gli organi degli enti di cui al comma 1, in carica alla data del 1 luglio1991,continuano ad espletare le loro furzioni fino a quando non sono eletti i nuovi consigli delle comunita' comprensoriali. Le relative elezioni devono tenersi entro il31 dicembre 1991.
3 .
Le comunita' comprensoriali di cui all'articolo 1 subentrano, con effetto dal 1 luglio 1991 in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di natura patrimoniale o demaniale, posti in essere dalle Comunita' Montane, di valle o comprensoriale cui succedono. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.





