Legge regionale 30 Agosto 1991, n. 45

Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (pim) per la regione lazio.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
30/08/1991
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Capo I

Norme generali

Art. 1 - Attuazione del programma integrato mediterraneo

1 .

Il programma integrato mediterraneo per la Regione Lazio, di seguito denominato PIM, di cui al regolamento CEE n. 2088/85, approvato dalla commissione della Comunita' Europea con decisione del 5 ottobre 1988 (COM 88/1833), viene posto in attuazione.

2 .

Il PIM si articola in cinque sottoprogrammi composti da varie misure. Ogni misura si specifica in progetti ed azioni d'intervento.

3 .

La Regione Lazio, quale autorita' responsabile dell'attuazione del PIM, adotta i necessari provvedimenti con le modalita' fissate dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di programma, sottoscritto il 7 ottobre 1988 dai rappresentanti della commissione della Comunita' Europea, del governo della Repubblica Italiana e della Regione Lazio.

Art. 2 - Istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento

1 .

L'istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM e' curata dai responsabili delle misure stesse, avvalendosi delle strutture, degli enti, delle aziende e delle societa' regionali competenti in materia.

2 .

L'istruttoria e' effettuata con le modalita' indicate nel Capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

3 .

Esaurita l'istruttoria, i progetti e le azioni d'intervento, con i relativi schemi di provvedimento predisposti dalle strutture competenti, sono trasmessi dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse, il quale redige una motivata relazione evidenziando, ove occorra, le iniziative tecnico-amministrative e finanziarie per l'esecuzione.

Art. 3 - Approvazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1 .

I progetti e le azioni d'intervento, istruiti ai sensi del precedente articolo 2, sono sottoposti dall'Assessore regionale, competente per materia, alla Giunta regionale, che li approva con propria deliberazione.

Art. 4 - Individuazione dei beneficiari, delle opere e della localizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1 .

I progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali siano gia' stati individuati i beneficiari, le opere e la localizzazione vengono direttamente istruiti ed approvati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

2 .

Per i progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali gli elementi sopraindicati sono ancora da individuare, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, impartisce direttive ai responsabili dei sottoprogrammi, fissando termini e modalita' per tale individuazione nel rispetto delle previsioni contenute nella misura in cui gli stessi sono inseriti. Definita l'individuazione, si procede all'istruttoria e all'approvazione a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5 - Realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento

1 .

Per la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento, inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM, si seguono le modalita' indicate nel Capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

2 .

Lo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento e' comunicato dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse per gli adempimenti previsti nel contratto di programma menzionato al terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 6 - Gestione del sottoprogramma n. 5

1 .

La gestione del sottoprogramma n. 5 del PIM e' coordinata dal responsabile del sottoprogramma stesso ed e' curata dai responsabili delle singole misure che lo compongono, sulla base delle direttive impartite dal comitato amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del contratto di programma di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

2 .

Con deliberazione della Giunta regionale vengono autorizzate aperture di credito sui capitoli del bilancio annuale di previsione numeri 25501, 25504, 25507, 25510, 25513, 25516, 25519, 25522, 25525 e 25528 a favore del funzionario regionale segretario del comitato amministrativo di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 30 della Legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e nei limiti degli stanziamenti inseriti negli stessi capitoli in deroga al limite per ciascuna apertura di credito fissato dal quinto comma dell'articolo 30 della citata Legge regionale.

Art. 7 - Supporto di assistenza da parte di soggetti specializzati

1 .

La Giunta regionale, qualora si verifichino particolari e moti- vate esigenze, puo', per le attivita' di assistenza e supporto inerenti o connesse all'attuazione del PIM, avvalersi delle prestazioni di soggetti specializzati alle condizioni e con le modalita' fissate in apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente ed a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposito capitolo dei bilanci regionali.

Art. 8 - Nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del pim

1 .

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tecnico- operativo degli interventi previsti nel PIM ed al fine di formulare proposte per la soluzione di problemi, anche di natura finanziaria, connessi con l'attuazione degli interventi medesimi, e' istituito, presso La presidenza della Giunta regionale il "nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM", cosi' composto:

  • Presidente della Giunta regionale o dirigente del settore regionale "rapporti con le comunita' europee ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei" da lui delegato, che lo presiede;
  • Responsabili dei sottoprogrammi;
  • Dirigente del settore regionale "bilancio" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
  • Dirigente del settore regionale "ragioneria" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
  • Dirigente del settore regionale "programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso.

2 .

Sono chiamati a far parte del nucleo, di volta in volta, i responsabili delle misure nel cui ambito rientrano i progetti e le azioni d'intervento da trattare, nonche' i funzionari regionali dei settori interessati alle materie in esame.

3 .

Il nucleo e' convocato dal presidente anche su richiesta di uno o piu' responsabili dei sottoprogrammi.

4 .

La segreteria del nucleo e' assicurata dall'ufficio "coordinamento programmi integrati e FERS fuori quota" del settore regionale "rapporti con la Comunita' Europea ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei".

Art. 9 - Anticipazioni

1 .

Le anticipazioni previste dall'articolo 10, punto 7, del contratto di programma di cui al precedente articolo 1 a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

2 .

L'onere per il rilascio della garanzia di cui al precedente comma e' a carico della Regione che VI provvede nei limiti dello stanziamento che sara' iscritto in appositi capitoli dei bilanci regionali.

Art. 10 - Norma finanziaria

1 .

Alla quantificazione della spesa derivante dall'approvazione della presente legge, sia in ordine al cofinanziamento comunitario che al finanziamento nazionale (quota a carico del bilancio dello stato, quota a carico del bilancio regionale), si provvede sulla base delle assegnazioni che saranno deliberate dai competenti organi dello stato, da iscrivere nei bilanci di competenza dei relativi esercizi finanziari.

Capo II

Norme procedurali speciali per l'attuazione del PIM

Art. 11 - Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 "trasformazione delle strutture agricole del pim"

1 .

Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 del PIM "Trasformazione delle strutture agricole", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno Parte Integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Allegato al file ale001364arlex.txt

Art. 12 - Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 "consolidamento dell'artigianato e della pmi"

1 .

Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 del PIM "Consolidamento dell'artigianato e della PMI", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno Parte Integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Allegato al file ale001364arlex1.txt

Art. 13 - Attuazione delle misure che compongono il sotto-programma n. 3 "itinerari turistici (fuori area ismez)"

1 .

Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 3 del PIM "Itinerari turistici (fuori area Ismez)", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno Parte Integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Allegato al file ale001364arlex2.txt

Art. 14 - Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 "itinerari turistici (in area ismez)"

1 .

Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 del PIM "Itinerari turistici (in area Ismez)", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno Parte Integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

Allegato al file ale001364arlex3.txt

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

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