Legge regionale 27 Aprile 1995, n. 69

Rifinanziamento della l.r. 14 settembre 1994, n. 61 modificata ed integrata con l.r. 20 gennaio 1995, n. 5 concernente: fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
27/04/1995
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La L.R. 14 settembre 1994, n. 61: "fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale e successive modificazioni" e' rifinanziata, per l'anno 1995, con la somma di lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).

Art. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1995 in lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni) si provvede sull'apposita partita n. 4 dell'elenco n. 4, cap. 324000 del bilancio 1995. Nello stato di previsione della spesa, lo stanziamento del cap. 22434 e' incrementato, in termini di competenza e cassa, di lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).

Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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