Legge regionale 11 Giugno 1986, n. 25
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 11/06/1986 |
| Regione | Valle D'Aosta |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finanziamenti alle imprese
Il primo comma dell'art.1 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "la Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati di:
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno 10 mesi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero per cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda;
- Lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda;
- Lavoratori in mobilita' extraziendale a seguito di accordo fra le parti sociali".
Il secondo comma dell'art.1 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4,e' abrogato.
Art. 2 - Lavoro autonomo
L'art.9 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "la Giunta regionale e' autorizzata, nel quadro degli inerventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento a:
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno sei mesi;
- Licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attivita' produttiva dell'azienda;
- I lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Che intraprendono un'attivita' lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni. "i finanziamenti sono ammessi 'una tantum' e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 101, recante Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni". Il secondo comma dell'art.10 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "durante il primo anno di attivita' lavorativa autonoma ai lavoratori gia'in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale". Il secondo comma dell'art.14 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "il sussidio equivalente all'importo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attivita'lavorativa".
Art. 3 - Cooperazione
Alla fine del primo comma dell'art.15 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' aggiunto il seguente alinea: "lavoratori che usufruiscano del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni". Il secondo comma dell'art.15 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "i finanziamenti sono ammessi una tantum e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi e successive modificazioni ed integrazioni". Il secondo comma dell'art.16 della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, e' cosi' sostituito: "ai soci lavoratori gia' collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto, durante il primo anno di attivita' della cooperativa, un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale odel sussidio straordinario di disoccupazione speciale".
Art. 4 - Norme finanziarie
L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge e' autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alla Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.





