Legge regionale 3 Novembre 1986, n. 70
Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione abruzzo
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 03/11/1986 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - deleghe agli enti locali
Art. 1
La Regione opera per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato attraverso il metodo della programmazione e per progetti tesi ad affrontare le problematiche della realta' del settore e promuovere la partecipazione ai diversi livelli delle forze sociali e delle organizzazioni artigiane; la Regione delega alle province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:
- La formazione professionale;
- Gli interventi di incentivazione per l'occupazione giovanile;
- Gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole o associate, che le leggi regionali riservano alla competenza delle province.
Art. omissis
Titolo VIII - incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attivita' artigianali
Art. 62
Per ogni giovane assunto dopo il 1 gennaio di ogni anno dalle imprese artigiane ubicate nel territorio regionale, in aggiunta al numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, la Regione ha facolta' di concedere un contributo di l.300.000 mensili alle imprese stesse che applicano il contratto nazionale collettivo di lavoro; il contributo regionale ha la durata di un anno dalla data di assunzione; la Giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare entro il mese di giugno di ogni anno delibera a quali settori dell'artigianato e' riservato il contributo di cui al recedente comma e, per ogni settore scelto, determina il numero massimo di giovani ammissibili a contributo; il contributo di cui sopra sara' liquidato alle imprese artigiane aventi diritto secondo un rigoroso ordine cronologico delle domande prodotte.
Art. 63
Le imprese artigiane che assumono giovani lavoratori, per potersi avvalere del contributo regionale previsto dall'articolo precedente, dovranno risultare in regola con le norme sul collocamento dei lavoratori; i giovani da assumere devono avere ottemperato all'obbligo scolastico e non avere superato il 29 anno di eta'.
Art. 64
Per usufruire del contributo previsto nel presente titolo, le imprese interessate devono presentare domanda alla rispettiva amministrazione provinciale di competenza entro il mese di settembre di ogni anno, con plico raccomandato; nella domanda devono essere specificati:
- L'attivita' espletata dall'impresa e la sua ubicazione;
- Il numero e le generalita' dei dipendenti con la data della relativa assunzione e l'eta' di ciascuno di essi;
- La dichiarazione che l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere convalidate dall'ispettorato del lavoro competente per territorio; alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi; non sono concessi contributi per periodi di occupazione inferiore ai primi sei mesi continuativi. I contributi previsti nel presente titolo sono liquidati per semestre previo accertamento della permanenza dello stato occupativo del giovane.
Titolo IX - corsi di formazione professionale nel settore artigianato
Art. 65
I titolari di imprese singole o associate appartenenti ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che intendono porre in formazione giovani allievi, devono farne richiesta all'amministrazione provinciale competente per territorio con apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno. Le province dovranno preventivamente istruire le domande presentate dalle imprese artigiane, accertando la loro iscrizione all'albo delle imprese artigiane, il numero presumibile dei giovani che potrebbero essere formati, compatibilmente con la dimensione, l'attrezzatura, l'organizzazione dell'impresa richiedente e la professionalita' del titolare dell'impresa stessa, esprimendo un giudizio sulla fattibilita' della richiesta e sul riconoscimento di bottegascuola all'impresa artigiana richiedente; il piano provinciale delle domande, corredate da una relazione tecnicoillustrativa, dovra' essere inoltrato, a cura della Provincia al servizio artigianato della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno; la Giunta regionale sentita la commissione regionale per l'artigianato ed il servizio della formazione professionale autorizzera' i richiedenti alla esecuzione dei corsi, concedendo contestualmente il riconoscimento di bottegascuola alle imprese artigiane interessate, entro il 31 luglio precedente l'esercizio formativo cui si riferisce l'autorizzazione; l'esercizio formativo ha inizio il 1 settembre di ogni anno per concludersi il 31 agosto dell'anno successivo.
Art. 66
Il titolare di impresa artigiana deve curare la formazione pratica sull'arte o mestiere dell'allievo sotto le sue dirette responsabilita'. La formazione culturale e' curata dal centro di formazione professionale piu' vicino, presso il centro stesso; al termine del primo trimestre di formazione il titolare dell'impresa stilera' un giudizio sul risultato conseguito; tale giudizio, se negativo, consentira' al titolare dell'impresa di rinunciare all'allievo ritenuto inadatto; tale rinuncia e' vietata per il periodo successivo; l'allievo riconosciuto dal titolare della impresa inidoneo al proseguimento del corso, potra' inoltrare ricorso, entro 30 giorni, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio; a quest'ultima e' demandato il compito di esaminare il ricorso ed il grado di preparazione del ricorrente, comunicando il proprio giudizio entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, al servizio della Giunta regionale, che adottera' le decisioni del caso; se tale giudizio risulta contrastante con quello di idoneita', l'artigiano che rifiuta la riammissione al corso dell'allievo predetto perde i benefici di cui alla presente legge.
Art. 67
Al termine del triennio di formazione, nel rispetto della normativa vigente, e' attribuita la qualifica professionale all'allievo, il quale dovra' essere assunto presso l'ipresa artigiana nel rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore al momento della conclusione del corso di formazione.
Art. 68
Gli allievi saranno selezionati nel rispetto delle leggi sul collocamento, per la messa in formazione, dal consiglio dei docenti del centro di formazione professionale piu' vicino, integrato dal titolare dell'impresa attraverso la propria organizzazione di categoria, curera' la pubblicizzazione dela propria disponibilita' ai corsi; gli allievi, sotto tutti gli aspetti giuridici, nel triennio di formazione, saranno considerati come studenti e percepiranno esclusivamente un presalario; tale presalario e' a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione, grava nella misura del 50% sulla Regione e del 50% sull'impresa artigiana nel secondo anno e del 35% sulla Regione e del 65% sull'impresa artigiana nel terzo anno; sono fate salve le assicurazione sociali il cui onere e' a carico della Regione secondo le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 70
Le imprese artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di formazione professionale per l'avviamento al lavoro nel settore artigiano, debbono inviare, entro 15 giorni dalla conclusione di ogni semestre dell'esercizio formativo annuale febbraio e agosto tramite la Provincia competente, al servizio artigianato della Giunta regionale, gli elenchi dei giovani frequentanti corsi di formazione artigiana di cui al presente titolo, con indicati i giorni di frequenza e le assenze di ogni allievo.
Art. 71
La Giunta regionale liquidera' il presalario di cui all'art.69, spettante ad ogni giovane, semestralmente ed in misura proporzionale alle effettive presenze mensili; il presalario sara' erogato tramite la Provincia competente.
Art. omissis
Art. 82
Per gli interventi per l'occupazione giovanile di cui al titolo VII della Legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, non ancora esauriti in relazione alle domande presentate fino al 30 settembre 1985, l'importo del contributo mensile ancora da erogare viene fissato in l.300.000 dal 1 gennaio 1987.
Art. 83
Sono abrogate le seguenti eggi regionali:
- L.r. 15 settembre 1981, n. 41;
- L.r. 21 luglio 1983, n. 45;
- L.r. 3 settembre 1984, n. 60;
- L.r. 4 gennaio 1985, n. 3.
Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le disposizioni statali in materia di artigianato.





