Legge regionale 2 Agosto 1978, n. 50
Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 02/08/1978 |
| Regione | Sardegna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - disposizioni generali
Art. 1
La Regione sarda si pone l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile e di renderla stabile; a tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse ai giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, associati in cooperative che comprendano giovani tra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al 40 per cento del totale dei soci ed ai giovani comunque associati purche' in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. Le provvidenze di cui alla presente legge verranno concesse con priorita' ai giovani associati in cooperative. Le cooperative aventi i requisiti previsti al precedente secondo comma sono successivamente indicate nella presente legge come cooperative giovanili.
Art. 2
Alla concessione ed erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge provvedono, avvalendosi delle assegnazioni disposte in loro favore dall'amministrazione regionale, i presidenti degli organismi comprensoriali o delle Comunita' Montane, su conforme delibera della giunta escutiva. Per l'istruttoria delle domande, per tutti gli atti preliminari e per le verifiche ed i controlli successivi, gli organismi comprensoriali o le Comunita' Montane si avvalgono, di norma, degli uffici periferici dell'amministrazione regionale delle camere di commercio, nonche' degli enti regionali competenti per settore. Gli organismi comprensoriali e le Comunita' Montane, qualora le somme ad esi assegnate non siano sufficienti a garantire la concessione di tutte le provvidenze indicate nella presente legge, possono escluderne uno o piu' tipi tra quelli gravanti, ai sensi del successivo articolo 22, su uno stesso titolo di spesa. Le decisioni di cui al comma precedente, nonche' quelle relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti, dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorita' alle iniziative che presentano maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione alle somme concesse. Sulle domande tendenti all'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gli organismi comprensoriali o le Comunita' Montane si pronunzieranno entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse. Trascorso tale termine, le relative pratiche sono trasmesse all'Assessorato competente che deve provvedere entro 30 giorni.
Art. 3
La ripartizione tra gli organismi comprensoriali e le Comunita' Montane delle somme attribuite nei singoli titoli di spesa della contabilita' speciale di cui al successivo articolo 22 e' deliberata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare per la programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentito il comitato per la programmazione. La ripartizione dovra' tenere conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e quello della popolazione residente secondo i piu' recenti dati istat. Le somme non impegnate a chiusura di ogni esercizio sono attribuite agli organismi comprensoriali ed alle Comunita' Montane che abbiano richieste eccedenti le proprie disponibilita' secondo il criterio di cui al comma precedente.
Art. 4
I presidenti degli organismi comprensoriali e delle Comunita' Montane effettuano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge mediante ordinativi di pagamento emessi su conti correnti intestati alla Regione ed aperti presso le sedi, le filiali, le agenzie e gli uffici locali di corrispondenza degli istituti di credito, incaricati del servizio di tesoreria della Regione piu' vicini al Comune in cui ha sede l'organismo comprensoriale o la Comunita' Montana. Non potranno essere disposti pagamenti per importi superiori alle disponibilita' dei conti.
Titolo II - disposizioni di carattere particolare
capo I
interventi a favore della cooperazione giovanile
Art. 5
Alle cooperative giovanili che abbiano svolto servizi socialmente utili ai sensi del titolo IV della legge 1 giugno 1977, n. 285, e che, al termine del'incarico loro affidato, dimostrino di poter proseguire in regime di mercato e con carattere di stabilita' nella loro attivita', puo' essere concesso, per due anni, un contributo, per ogni socio proveniente dalle suddette liste speciali, che sia pari per il primo anno al 60 per cento e per il secondo anno al 30 per cento del compenso dallo stesso ricevuto durante il periodo di svolgimento del servizio socialmente utile. Il contributo e' concesso con le procedure di cui all'art.2, previo parere favorevole dell'ente responsabile del servizio socialmente utile svolto dalla cooperativa, sulla base di una relazione tecnico economica predisposta dai richiedenti e che evidenzi gli obiettivi della cooperativa, la sua organizzazione, le possibilita' di inserimento nel mercato con carattere di stabilita', nonche' la stima delle spese previste ed il numero dei soci, che deve essere non eccedente rispetto alle reali esigenze richieste dell'attivita' svolta. L'erogazione e' disposta trimestralmente ed e' condizionata all'effettivo svolgimento dell'attivita' da parte della cooperativa. Tale contributo e' incompatibile con tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 6
Alle cooperative giovanili che producono beni o servizi indipendentemente dal settore in cui operano, puo' essere concesso, per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa, ma comunque non superiore ai 50.000.000 di lire. L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e, per la parte residua, in base a stati d'avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati, che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano. Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da un contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione Alle cooperative giovanili di cui al primo comma del presente articolo ed a quelle di produzione e lavoro puo' essere concesso, inoltre, un contributo di importo tale da assicurare a ciascun giovane socio, che esplichi effettiva attivita' lavorativa, una somma pari a lire 100.000 mensili per non piu' di due anni. Qualora a beneficiare di detta provvidenza sia una cooperativa giovanile agricola che fruisca del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285, esso e' ridotto di una somma pari a quanto percepito a tale titolo. L'erogazione e' disposta anticipatamente ogni tre mesi. La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti e' disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico economicoproduttive della cooperativa, il progetto da realizzare e le possibilita' di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato ed al numero e alle attitudini dei soci. I contributi di cui ai commi percedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali.
capo II
interventi per il settore agricolo e per l'acquacoltura
Art. 7
Le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative che operano nel settore agricolo, successivamente indicate come cooperative giovanili agricole, e che provvedono alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione dei servizi tecnici nonche' alle cooperative che, ai sensi del successivo articolo 17, operano in acquacoltura, purche' dette cooperative siano costituite nel rispetto dei requisiti indicati al secondo comma del pecedente articolo 1. Le stesse provvidenze sono concesse anche ai giovani comunque associati, purche' in numero non inferiore a tre, e non superiore a otto, che operino nel settore agricolo dell'acquacoltura.
Art. 8
Allo scopo di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive o creditizie regionali, statali o comunitarie, dovra' essere data la priorita' nell'ordine:
- Alle cooperative di cui al titolo III della legge 1 giugno 1977, n. 285, ed a quelle di cui al precedente articolo 7 della presente legge;
- Ai coltivatori singoli o associati, di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 9
Le cooperative giovanili agricole che intraprendano una attivita' economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio. Il contributo e' concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto, tenuto conto del tipo di coltura, impianto od attivita', risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo e comunque per non piu' di tre anni. Il contributo sara' pari a lire 150.000 mensili per ciascun giovane socio per i primi 2 anni ed a lire 100.000 mensili per ciascun giovane per il terzo anno. Il contributo viene diminuito dell'importo eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285. Detto contributo e' incompatibile con le provvidenze di cui al successivo articolo 10 ultimo comma ed e', invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o altre eventuali provvidenze di origine comunitaria o nazionale. La concessione e' disposta sulla base di una relazione tecnico economica che contenga l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci che dovra' essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano. Dell'utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale, mediante presentazsione di copia della contabilita' aziendale accompagnata da una relazione esplicativa. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai giovani comunque associati, purche' in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura del 75% e vengono erogate con le stesse modalita'.
Art. 10
Alle cooperative giovanili agricole che attuano piano di trasformazione aziendale puo' essere concesso un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a lire 100.000.000. Qualora le cooperative di cui al comma precedente usufruiscano di contributi in conto capitale previsti da altre leggi puo' essere concesso a carico della presente legge un contributo integrativo pari al 10 per cento della spesa ammissibile comunque non superiore a 20.000.000 di lire. La concessione e' disposta sulla base di una relazione tecnico economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 pr cento della spesa ammessa e per la partwe residua in base a stati di avanzamento, per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano. Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione Alle cooperative giovanili che non ottengano il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, puo' essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 100.000 per ogni ettaro coltivato.
Art. 11
Ai giovani comunque associati, purche' in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che attuino piani di trasformazione aziendale puo' essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammessa, non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a lire 8.000.000 per associato. La concessione e' disposta sulla base di una relazione tecnico economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e per la parte residua in base a stati di avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano. Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo concorso nel pagamento degli interessi posto a carico delle leggi applicate dalla Regione Ai giovani comunque associati che non ottengano il contributo ed l mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, puo' essere erogato, per due anni, un contributo pari a lire 100.000 per ogni ettaro coltivato.
Art. 12
Alle cooperative giovanili agricole che lo richiedano puo' essere concesso, per non piu' di tre anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenuti, per effetto dell'assunzione di un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a lire 250.000 mensili o, per il periodo in cui la cooperativa eventualmente usufruisca del contributo di cui all'articolo 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, non superiore a lire 150.000 mensili. Detto contributo e' erogato trimestralmente sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute: all'atto della concessione del medesimo e' erogata una anticipazione di un importo pari a quanto spettante per trimestre. Qualora le cooperative agricole giovanili si avvalgano di uno o piu' soci, aventi le competenze specifiche di cui al primo comma, che forniscano la loro costante assistenza tecnica, possono ottenere, per non piu' di tre anni, un contributo aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'articolo 9 della presente legge pari a lire 100.000 mensili che verra' erogato ogni trimestre posticipatamente. Alle cooperative giovanili agricole, l'ente di sviluppo e gli enti regionali e gli enti presso i quali operano centri di assistenza tecnica agricola finanziati dalla Regione devono prestare assistenza tecnica, economica ed amministrativa.
Art. 13
Le cooperative giovanili che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto, determinati sulla base delle leggi vigenti. Il contributo e' concesso per tre anni ed e' condizionato all'accertamento dell'adeguatezza dei terreni disponibili rispettivamente alle possibilita' di lavorazione da parte della cooperativa. L'erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento previa dimostrazione della effettiva utilizzazione del fondo. I contributi di cui al presente articolo vengono concessi anche ai giovani associati purche' in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che abbiano ottenuto in concessione o in affitto terreni da coltivare. Il contributo verra' erogato con le stesse modalita'.
Art. 14
Le cooperative giovanili agricole possono chiedere la acquisizione al monte dei pascoli dei terreni necessari per la Costituzione di aziende pastorali efficienti ai sensi dell'articolo 26 della Legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.
Art. 15
Le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con le cooperative giovanili agricole e con i giovani comunque associati, purche' in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. A tal fine e' costituito, presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, il "fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole". L'Assessore dell'agricoltura e' autorizzato a stipulare col predetto istituto apposita convenzione per regolare le modalita' di gestione del fondo. L'istituto gestore deve redigere e presentare annualmente il bilancio consuntivo, corredato da una analitica relazione.
Art. 16
I fondi statali che affluiscono al titolo di spesa n. 4 della contabilita' speciale di cui al successivo articolo 22 sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285. Le somme eventualmente disponibili sul predetto titolo di spesa n. 4 dopo la concessione dei contributi di cui al comma precedente verranno utilizzate per la concessione delle provvidenze previste nella presente legge. In tale caso, tuttavia, possono beneficiarne le sole cooperative aventi i requisiti stabiliti dal titolo III della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 17
I contributi previsti dai precedenti articoli 9 e 10, comma primo, e 12, comma primo e terzo, a favore delle cooperative agricole, possono essere concessi anche alle cooperative operanti nell'acquacoltura e costituite ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1. La concessione avviene con le stesse modalita' e per i medesimi importi indicati nei suddetti articoli. I contributi di cui all'articolo 12, tuttavia, sono concessi qualora il tecnico assunto o il socio siano muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore in discipline strumentali rispetto all'attivita' della cooperativa. Sono da considerarsi cooperative operanti nel settore della acquacoltura quelle che abbiano come finalita' statuaria e come oggetto effettivo della propria attivita' l'allevamento artificiale di specie di animali acquatiche d valore alimentare e commerciale. Le provvidenze previste in questa legge a favore delle cooperative che operano nel settore dell'acquacoltura sono cumulabili con quelle previste nelle altre leggi regionali e statali relative al settore della pesca. Le provvidenze di cui al presente articolo, con esclusione di quelle peviste dall'articolo 12, sono estese anche ai giovani comunque assocati, purche' in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. Le provvidenze sono erogate con le stesse modalita'.
capo III
interventi a favore dell'artigianato e del turismo
Art. 18
Le imprese artigiane che effettuano nuovi investimenti in conto capitale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e procedono all'assunzione, per non meno di 24 mesi, di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, possono beneficiare, per ogni giovane occupato, di un contributo pari al 20 per cento dell'investimento effettuato. Detto contributo non puo' essere tuttavia superiore a lire 2.000.000 per nuova unita' lavorativa occupata ed e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di artigianato. A tal fine le imprese richiedenti dovranno presentare una relazione che illustri le caratteristiche, l'importo e la data dell'investimento effettuato e le nuove unita' giovanili occupate; dovranno, inoltre, dimostrare di non aver proceduto, nei mesi precedenti all'assunzione dei giovani provenienti dalle liste speciali, a licenziamento di personale assunto con contratto a tempo indeterminato. All'atto della concessione viene erogato a titolo di anticipazione il 50 per cento del contributo assegnato mentre la parte residua e' erogata in seguito all'accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attivita' per il periodo minimo prescritto. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dei 24 mesi l'impresa artigiana e' tenuta a restituire il contributo percepito per l'unita' licenziata, salvo che la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
Art. 19
Le imprese artigiane costituite da tre o piu' giovani associati provenienti tutti dalle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, fruiscono della medesima priorita' e delle stesse agevolazioni e provvidenze stabilite dalla Legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, a favore delle cooperative, ad eccezione del massimale dell'investimento ammesso a contributo che resta quello stabilito per le imprese non cooperative. In tal caso, tuttavia, i contributi in conto capitale concessi alle impese di cui al comma pecedente sono posti a carico dei fondi di cui alla presente legge. Le altre provvidenze fanno carico, invece, ai fondi di cui alla Legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, ma ai fini della concessione del contributo in conto capitale che grava sulla presente legge, si applica la procedura prevista nel precedente articolo 2.
Art. 20
Alle cooperative giovanili che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale, che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libro, nonche' l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attivita' turistiche possono essere concessi inoltre, contributi in conto capitale fino all'80 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili. A tal fine, le cooperative dovranno presentare, all'organismo comprensoriale o Comunita' Montana competente per territorio, una relazione che illustri analiticamente l'iniziativa che si intende realizzare, le caratteristiche, gli obiettivi e l'importo dell'investimento nonche' le attitudini, le precedenti esperienze dei soci e il loro numero. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non puo' essere, in nessun caso, superiore a lire 80.000.000. La sua erogazione, avviene per il 20 per cento della spesa ammessa, all'atto dell'approvazione della relazione e dell'eventuale progetto, e per la parte residua in base a stati di avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale. Il contributo di cui al presente articolo e' cumulabile con le altre provvidenze statali e regionali, ma in tal caso la somma dei contributi a diverso titolo percepiti per ogni iniziativa non puo' essere superiore al 90 per cento. Le provvidenze di cui al presente articolo sono connesse con assoluta priorita' alle cooperative giovanili e possono essere date anche ai giovani comunque associati, purche' in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura massima, quanto al contributo, del 70 della spesa ammessa e per importo non superiore a lire 8.000.000 per associato. Alle cooperative e alle forme associative di cui al presente articolo puo' essere concesso a valere sulle vigenti leggi un mutuo tale da garantire il raggiungimento della misura del 100 per cento della spesa ammessa.





