Legge regionale 27 Luglio 1982, n. 33
Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialita' cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 27/07/1982 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
Nell'ambito degli interventi volti a promuovere l'occupazione, la formazione professionale dei giovani e l'organizzazione sociale del lavoro, la Regione Emilia Romagna con la presente si intende consolidare ed estendere la cooperazione e l'associazionismo fra le giovani generazioni. Al fine di siluppare l'impegno diretto dei giovani nelle diverse forme di imprenditorialita' associata, cooperativa ed autogestita, la presente legge promuove:
- La Costituzione ed il consolidamento economicoimprenditoriale delle cooperative o forme associative giovanili;
- L'inserimento qualificato dei giovani nelle cooperative o forme associative;
- La formazione professionale dei giovani nelle cooperative o forme associative.
Per forme associative devono intendersi i consorzi di societa' cooperative, nonche' i consorzi e le societa' consortili di artigiani o di piccole e medie imprese, costituiti ai sensi delle norme vigenti. Per cooperative e forme associative giovanili devono intendersi le cooperative e le forme associative formate per di piu' da giovani in eta' compresa fra i 18 ed i 29 anni, IV i comprese quelle costituite dai giovani di cui all'art.22 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni. Ai giovani associati nelle cooperative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art.19, comma secondo, della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative giovanili, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, massimo quinquennali, rispondenti alle finalita' di cui al precedente art.1. Tali progetti devono:
- Definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
- Dimostrare che l'organismo proponente e' in grado di produrre beni o servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicita', garantendo quindi la stabilita' del bilancio e la remunerazione del lavoro;
- Prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento o di ricapitalizzazione, che i programmi stessi vengano realizzati per almeno il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci;
- Assicurare ai giovani un'occupazione ed una qualificazione professionale adeguate garantendo a tal fine che i giovani stessi svolgano almeno il 50 per cento dell'attivita' lavorativa complessivamente prevista.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai due anni, in cui:
- Sia prevista, per le finalita' di cui al precedente art.1, l'associazione di almeno 9 giovani fra i 18 e i 29 anni, o il loro inserimento nelle cooperative o forme associative attraverso rapporti di lavoro, rapporti di lavoro parttime e contratti di formazione;
- Sia individuata, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, la specifica ed organica attivita' in cui i giovani stessi saranno inseriti, cosi' che ne venga valorizzata e promossa la professionalita'.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperaative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti relativi ad interventi di formazione professionale dei giovani, da realizzarsi attraverso periodi di tirocinio pratico e di esperienza presso le aziende stesse, o mediante sistemi di alternativa tra studio ed esperienza di lavoro, in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge 14 luglio 1979, n. 19. Le suddette cooperative o forme associative possono presentare i progetti di cui ai commi precedenti solo in quanto non usufruiscano gia' per le medesime iniziative, di altri incentivi previsti da norme regionali, statali o comunitarie. Le suddette cooperative o forme associative decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge, qualora ottengano, per le attivita' previste dai progetti approvati, altri contributi od agevolazioni. I progetti di cui ai commi precedenti devono essere predisposti in modo tale che la Regione emiliaromagna possa usufruire dei contributi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Art. 3 - Spese di avviamento e funzionamento delle cooperative o forme associative giovanili.
Nei primi tre anni di attivita', le cooperative o forme associative giovanili possono ottenere contributi, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessa alla realizzazione dei progetti di sviluppo di cui al primo coma del precedente art.2, se ed in quanto le iniziative ed attivita' previste dai progetti stessi rientrino nelle materie di competenza regionale; tali contributi vengono erogati annualmente in un'unica soluzione.
Art. 4 - Incentivi previsti da leggi di settore
Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, vengono riconosciute prioritarie le domande presentate alle cooperative o forme associative, in relazione ai progetti di cui al precedente art.2, se ed in quanto i progetti stessi promuovano il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani in conformita' ai fini, alle condizioni ed ai requisiti posti dalle suddette leggi di settore. Le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili usufruiscono della priorita' assoluta.
Art. 5 - Investimenti non realizzabili con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art.2, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, le cooperative o forme associative possono ottenere un contributo in conto capitale in misura corrispondente a quella prevista dalle vigenti leggi di settore o di comparto, e comunque in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, se ed in quanto i suddetti investimenti si riferiscano ad iniziative ed attivita' che rientrino nelle materie di competenza regionale. Nella concessione dei suddetti contributi vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili.
Art. 6 - Assistenza alle cooperative o forme associative
L'ente regionale di sviluppo agricolo (e.r.s.a.), l'azienda regionale delle foreste (a.r.f.), l'istituto per i beni artistici e naturali della Regione emiliaromagna e l'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (e.r.v.e.t. S.p.a.), nei rispettivi ambiti di competenza, prestano alle cooperative o forme associative l'assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art.2, nonche' l'assistenza relativa alla presentazione dele domande per i contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi.
Art. 7 - Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale e di delega delle funzioni regionali, nonche' dal successivo art.8, la Giunta regionale:
- Provvede all'approvazione dei progetti di cui al precedente art.2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo art.10, sentito il parere della competente commissione consiliare e della consulta regionale della cooperazione di cui all'art.2 della Legge regionale 17 marzo 1980, n. 17;
- Verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalita' indicate nei progetti, puo' disporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi, previo parere della consulta regionale della cooperazione;
- Accerta le condizioni di cui al quarto comma del precedentre art.2 ed adotta i relativi provvedimenti.
Salvo quanto previsto dal successivo art.8, gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione regionale delle foreste (a.r.f.), dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione emiliaromagna e dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio (e.r.v.e.t. S.p.a.).
Art. 8
Approvazione dei progetti e concessione dei contributi a favore delle cooperative o forme associative agricole. Per quanto attiene alle cooperative e forme associative di cui al precedente art.2 operanti in agricoltura, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art.6, l'ente regionale di sviluppo agricolo:
- Presta l'assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione di progetti di ammodernamento delle strutture agricole e di valorizzazione delle produzioni che rientrino nelle indicazioni dei programmi regionali di settore e nei piani agricoli zonali, nonche' l'assistenza relativa alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi;
- Svolge l'assistenza di cui all'art.9 della Legge regionale 26 ottobre, n. 37, per l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;
- Provvede all'approvazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente art.2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo art.10, previo parere della competente commissione consiliare e della consulta regionale della cooperazione;
- Verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti di sviluppo che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalita' indicate nei progetti, e' tenuto a proporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi alla Giunta regionale, che provvede ai sensi del precedente art.7, lettera b);
- Accerta le condizioni di cui al quarto comma del precedente art.2 e propone alla Giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 9 - Relazione annuale, attivita' di ricerca, schedario delle cooperative e forme associative
La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonche' sulle caratteristiche e sulle prospettive della partecipazione dei giovani alle forme associate, cooperative ed autogestite, in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro. A tal fine la Giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della consulta regionale della cooperazione, degli enti di cui al precedente art.6, degli enti locali e degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; la Giunta regionale, inoltre, per la realizzazione delle suddette iniziative, puo' stipulare convenzioni con istituti o centri di ricerca pubblici o privati. Per gli adempimenti e le attivita' di cui ai precedenti articoli 7 e 8, e' istituito presso la Giunta regionale, che puo' delegare la funzione ad un solo membro, lo schedario delle cooperative e forme associative di cui al precedente art.2. Le suddette cooperative o forme associative vengono iscritte nello schedario alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni relative ai progetti di cui al precitato art.2 lo schedario:
- E' organizzato sulla base degli elementi conoscitivi che le cooperative o le forme associative forniscono ai sensi del comma seguente, e secondo le modalita' definite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo art.10;
- E' tenuto distintamente per sezioni corrispondenti ai settori di attivita' ed e' diviso per Provincie.
La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui alla lettera a) del comma precedente e' condizione per la presentazione delle domande e per l'eventuale successiva erogazione dei benefici previsti dalla presente legge. Per l'organizzazione e l'aggiornamento dello schedario, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' istituita un'apposita segreteria tecnica di cui fanno parte esperti designati dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, e di cui e' nominato responsabile un collaboratore regionale di livello non inferiore al VI, Lo schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 10 - Regolamento di esecuzione
Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, previo parere della consulta regionale della cooperazione, emana il regolamento di esecuzione della presente legge disciplinando:
- I requisiti richiesti per i soggetti ed i progetti di cui al precedente art.2, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge;
- Le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 5;
- Le modalita' di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;
- I criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, nonche' le relative procedure amministrative;
- Le condizioni e le modalita' di liquidazione dei contributi stessi;
- Le procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8;
- Il complesso degli elementi conoscitivi che le cooperative o forme associative sono tenute a fornire alla Giunta regionale ai sensi del sesto comma del precedente art.9, le modalita' tecniche e le cadenze temporali secondo cui tali elementi conoscitivi devono essere comunicati, nonche' i criteri e le procedure relativi all'organizzazione e all'aggiornamento dell0 schedario di cui ai commi terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo del precitato art.9.
Art. 11 - Norma transitoria
Le cooperative o forme associative giovanili ai sensi del precedente art.1 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge anche in relazione ad attivita' od opere gia' iniziate, se ed in quanto le predette attivita' od opere rientrino in progetti di sviluppo che rispondano alle finalita' ed ai criteri generali di cui al primo comma del precedente art.2 la concessione dei suddetti benefici viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8, secondo il regolamento di esecuzione del quarto comma del pecedente art.10, e, ai sensi del quarto comma del precedente art.2, ha carattere sostitutivo rispetto ad eventuali altri contributi od agevolazioni concesse alle cooperative o forme associative giovanili per le medesime iniziative. L'erogazione dei benefici stessi e' subordinata alla condizione che la documentazione giustificativa in possesso delle cooperative o forme associative giovanili risponda ai requisiti fissati dal suddetto regolamento di esecuzione, ed avviene secondo modalita' in esso peviste.





