Legge regionale 6 Luglio 1984, n. 26

Provvedimenti regionali per l' istruzione, art. 1

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
06/07/1984
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

capo I

modifiche alla Legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente "norme regionali in materia di diritto allo studio"

Art. 1-

All' art. 2 della Legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche: il punto c) viene sostituito dal seguente:

"c) fornitura di materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attivita' scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali;"

Il punto e) viene sostituito dal seguente:

"e) iniziative di orientamento, ad integrazione di quelle previste all' art. 3, lettera f), della Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, IV i compresi interventi volti ad attuare uno stretto collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro;"

Il punto g) viene sostituito dal seguente: "g) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale: a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze; a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, IV i compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-con vitti, residenze, o mediante sussidi in denaro";

Il punto n) viene soppresso.

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