Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Agosto 1996, n. 621
Regolamento recante modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/cee relativa ad un secondo sisstema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/cee
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 291 12/12/1996 |
tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.
Art. 1
1. Gli allegati a e b del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati a e b del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato a
1. Settore paramedico e sociopedagogico
I seguenti corsi di formazione:
In Germania
- infermiere(a) puericultore(trice) ("kinderkrankenschwester/ kinderkrankenpfleger")
- esperto(a) di cinesiterapia ("krankengymnast(in)/ physiotherapeut(in)"[1])
- ergoterapeuta ("beschaftigungs und arbeitstherapeut(in)")
- ortofonista ("logopade(in)")
- ortottico(a) ("orthoptist(in)")
- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo stato ("staatlich anerkannte(r) erzieher(in)")
- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo stato ("staatlich anerkannte(r) heilpadagoge(in)")
- assistente tecnico di laboratorio ("medizinisch-technischer(e) laboratiums-assistent(in")
- assistente tecnico medico in radiologia ("medizinisch-technischer(e) radiologie-assistent(in")
- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ("medizinisch-technischer(e) assistent(in) fur funktionsdiagnostik")
- assistente tecnico in medicina veterinaria ("veterinarmedizinisch-technischer(e) assistent(in")
- dietista ("diatassistent(in)")
- tecnico farmaceutico ("pharmazieingenieur") (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei lander che ad essa appartenevano)
- infermiere(a) psichiatrico(a) ("psychiatrische(er) krankenschwester/ krankenpfleger")
- logoterapeuta ("sprachtherapeut(in)")
In Italia
- odontotecnico,
- ottico,
- podologo;
In Lussemburgo:
- assistente tecnico medico in radiologia
- assistente tecnico medico di laboratorio
- infermiere(a) psichiatrico(a)
- assistente tecnico medico in chirurgia
- infermiere(a) puericultore (puericultrice)
- infermiere(a) anestesista
- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a)
- educatore (educatrice)
Nei Baesi Bassi:
- assistente veterinario ("dierenartassistent"),
Qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:
I) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,
II) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una cuola specializzata, che si conclude con un esame ed e' completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,
III) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed e' completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o
Iv) nel caso degli assistenti veterinari ("dierenartassistent") nei Baesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "mbo") o, in alternativa, almeno tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("llw"), che si concludono in entrambi i casi con un esame.
I seguenti corsi di formazione:
In Austria
Corsi di formazione per:
- ottico specializzato in lenti a contatto ("kontaktlinsenoptiker")
- podologo ("fufpfleger")
- tecnico audioprotesista ("horgerateakustiker")
- rivenditore di prodotti farmaceutici ("drogist")
Cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,
- massaggiatore ("masseur")
Cicli di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,
- maestro/a di scuola materna ("kindergartner/in")
- educatore ("erzieher")
Cicli di formazione che hanno una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si concludono con un esame.
2. Settore dei mastri artigiani ("mester/"meister"/"maitre") che rappresenta formazioni relative alle attivita' artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato a
I seguenti corsi di formazione:
In Danimarca
- ottico ("optometrist"),
Il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attivita' artigianale e da' diritto al titolo di "mester";
- ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopaedimedkaniker"),
Il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attivita' artigianale e da' diritto al titolo di "mester;
- calzolaio ortopedico ("ortopaediskomager"),
Il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, die cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attivita' artigianale e da' diritto al titolo di "mester".
I seguenti corsi di formazione:
In Germania:
- ottico ("augenoptiker")
- meccanico dentista ("zahntechniker")
- ortopedico ("bandagist")
- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici ("horgerate-akustiker")
- meccanico ortopedico ("orthopadiemechaniker")
- calzolaio ortopedico ("orthopaedieschuhmacher")
In Lussemburgo
- ottico ("opticien")
- meccanico dentista ("mecanicien dentaire")
- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici ("audioprothesiste")
- meccanico ortopedico ("mecanicien orthopediste/bandagiste")
- calzolaio ortopedico ("orthopediste-cordonnier"),
Cicli di formazione che hanno una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione e' in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilita' di livello comparabile, un'attivita'considerata artigianale.
I seguenti corsi di formazione:
In Austria
- ortopedico bendaggi ("bandagist")
- bustaio ortopedico ("miederwarenerzeuger")
- ottico ("optiker")
- calzolaio ortopedico ("orthopadieschuhmacher")
- meccanico ortopedico ("orthopadietechniker")
- odontotecnico ("zahntechniker")
- giardiniere ("gartner"),
I cui cicli di formazione hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da' diritto al titolo di "meister".
Corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:
- perito agrario ("meister in der landwirtschaft")
- perito in economia domestica rurale ("meister in der landlichen hauswirtschaft")
- perito orticoltore ("meister im gartenbau")
- perito in orticoltura estensiva ("meister im feldgemusebau")
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("meister im obstbau und in der obstverwertung"
- perito in tecnica viticola ed enologica ("meister im weinbau und in der kellerwirtschaft")
- perito in tecnologie lattiero-casearie ("meister in der molkerei- und kasereiwirtschaft")
- perito in tecnologie dell'allevamento equino ("meister in der pferdewirtschaft")
- perito in tecniche della pesca ("meister in der fischereiwirtschaft")
- perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("meister in der geflugelwirtschaft")
- perito in tecnica apistica ("meister in der bienenwirtschaft")
- perito in scienze forestali ("meister in der forstwirtschaft")
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("meister in der forstgarten - und forstpfle - gewirtschaft")
- perito in magazzinaggio agricolo ("meiste rin der landwirtschaftlichen lagerhaltung"),
Ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionali, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da' diritto al titolo di "meister".
3. Settore marittimo
A) navigazione marittima
I seguenti corsi di formazione:
In Danimarca
- comandante della marina mercantile ("skibsfoerer")
- secondo ufficiale ("overstymand")
- timoniere, ufficiale di guardia ("enestyrmand, vagthavende stryrmand")
- ufficiale di guardia ("vagthavende stryrmand")
- direttore di macchina ("maskinchef")
- primo ufficiale di macchina ("1. Maskinmester")
- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia ("1. Maskinmester/vagthavende maskinmester")
In Germania
- comandante "am" ("kapitaen am")
- comandante "ak" ("kapitaen ak")
- ufficiale di coperta "amw" ("nautischer schiffsoffizier amw")
- ufficiale di coperta "akw" ("nautischer schiffsoffizier akw")
- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina "ct" ("schiffsbetriebstechniker ct - leiter von maschinenlagen")
- macchinista "cma" - primo ufficiale di macchina ("schiffsmaschinist cma - leiter von maschinenlagen")
- direttore di macchina "ctw" ("schiffsbetriebstechniker ctw")
- macchinista "cmaw" - ufficiale di macchina unico responsabile "schiffsmaschinist cmaw - technischer alleinoffizier")
In Italia
- ufficiale di coperta
- ufficiale di macchina
Nei Baesi Bassi
- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) ("stuurman kleine handelsvaart (met sanvulling)")
- motorista diplomato per la navigazione costiera ("diploma motordrijver")
- ufficiale vts ("vts-functionaris")
Qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:
- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:
I) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata;
II) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;
- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo in mare di un anno, seguito da uno due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;
- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;
- nel Baesi Bassi
I) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met sanvullin)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;
II) per gli ufficiali vts ("vts-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("hbo") o di formazione professionale intermedia ("mbo"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame;
E che sono riconosciuti nel contesto della convenzione stcw (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).
B) pesca marittima
I seguenti corsi di formazione:
In Germania
- comandante "bg/pesca" ("kapitaen bg/fischerei")
- comandante "bk"pesca ("kapitaen bk/fischerei")
- ufficiale di coperta "bgw"/pesca ("nautischer schiffsoffizier bgw/fischerei")
- ufficiale di coperta "bkw/pesca) ("nautischer schiffsoffizier bkw/fischerei")
Nei Baesi Bassi
- pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige v")
- meccanico IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart")
- pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart")
- pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige vi")
Che sono formazioni:
- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;
- nei Baesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;
E che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di torremolinos (convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).
4. Settore tecnico
I seguenti corsi di formazione:
In Italia
- geometra
- perito agrario
Che sono cicli di studio tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarita' obbligatoria piu' cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di aturita' tecnica e completati:
I) nel caso del geometra o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni;
II) nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni seguito dall'esame di stato.
I seguenti corsi di formazione:
Nei Baesi Bassi
- ufficiale gidiziario ("gerechtsdeurwaarder")
- odontotecnico ("tandprotheticus")
Che sono cicli di studi e di formazione professionale
I) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarita' obbligatoria piu' otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione sancita da un esame di stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;
II) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame.
I seguenti corsi di formazione:
In Austria
- guardia forestale ("forster")
- consulente tecnico ("technisches buro")
- intermediario lavoro ad interim ("uberlassung von arbeitskraften - arbeitsleihe")
- agente di collocamento ("arbeitsvermittlung")
- consulente finanziario ("vermogensberater")
- investigatore privato ("berufsdetektiv")
- agente di sicurezza ("bewachungsgewerbe")
- agente immobiliare ("immobilienmakler")
- amministratore di stabili ("immobilienverwalter")
- agente pubblicitario ("werbeagentur")
- fiduciario immobiliare ("bautrager, bauorganisator, baubetreuer)"
- agente per il recupero di crediti ("inkassoinstitut")
Cicli di formazione che hanno una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria piu' un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturita' tecnica o commerciale, ed e' completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;
- consulente di assicurazioni ("berater in versicherungsangelegenheiten") ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;
- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("planender baumeister")
- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("planender zimmermeister"),
Cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").
5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "national vocational qualifications" o in quanto "scottish vocational qualifications".
I seguenti corsi di formazione:
- funzionario scientifico di laboratorio medico ("medical laboratory scientific officer")
- ingegnere elettrotecnico minerario ("mine electrical engineer")
- ingegnere meccanico minerario ("mine mechanical engineer")
- assistente sociale diplomato - igiene mentale ("approved social worker mental health")
- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in liberta' provvisoria ("probation officer")
- odontoterapeuta ("dental therapist")
- odontoigienista ("dentist hygienist")
- ottico diplomato ("dispensing optician")
- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("mine deputy")
- curatore fallimentare ("insolvency practitioner")
- notaio abilitato ("licensed conveyancer")
- protesista ("prosthetist")
- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("first mate freight/passenger ships-unrestricted")
- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("second mate - freight/passenger ships-unrestricted")
- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("third mate freight/passenger ships-unrestricted")
- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("deck officer - freight/passenger ships-unrestricted")
- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area")
- consulente in materia di marchi ("trade mark agent"), che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "national vocational qualifications" (nvq), o approvate o riconosciute equivalenti dal "national council for vocational qualifications", o ammesse in scozia in quanto "scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "national framework of vocational qualifications" del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
- livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilita' ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilita' personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilita' di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.
Allegato b
Nel Regno Unito
I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "national vocational qualifications" (nvq): dal "national council for vocational qualifications", o ammessi in scozia in quanto "scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "national framework of vocational qualifications" del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
- livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilita' ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
- livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilita' personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilita' di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.
In Germania:
Le seguenti formazioni regolamentate:
- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ("technischer(e) assistent(in)") e di assistente commerciale ("kaufmannischer(e) assistent(in)"), alle professioni sociali ("soziale berufe") nonche' alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ("staatlich geprufter(e) atem-, sprech- und stimmlehrer(in)"), aventi una durata complessiva di almeno 13 anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer bildungsabschluss") e comprendono:
I) o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata ("fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame;
II) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("fuchschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica rofessionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconsciuto;
III) o almeno due anni in una scuola specializzata ("fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.
- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ("techniker(in)"), periti di economia aziendale ("betriebswirte(in)"), progettisti ("gestalter(in)") e assistenti familiari ("familienpfleger(in)") sanciti da un diploma statale ("staatlich gepruft"), per una durata totale di almeno 16 anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di non meno di 9 anni) nonche' il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.
- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno 15 anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (di una durata di non meno di 9 anni) e una formazione professionale completa (in generale 3 anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (3 anni nella maggior parte dei casi) nonche' un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).
Le autorita' tedesche comunicano alla commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.
Nei Baesi Bassi
- i corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria piu' quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("mavo") o di istruzione professionale preparatoria ("vbo") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("mbo"), concludentesi con un esame.
- i corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria piu' quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("vbo") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno uattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.
Le autorita' olandesi comunicano alla commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.
In Austria
- i corsi delle scuole professionali superiori ("berufsbildende hohere schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("hohere land- und forstwirtschaftliche lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschlieblich der sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento e' prova di competenza professionale.
- i corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("meisterschulen"), di altri istituti ("meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarita' obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("meisterschule"), in altri istituti ("meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale e' di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).
Le autorita' Austriache comunicano alla commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato."
Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee (guce).
Note alle premesse:
- il Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca disposizioni di attuazione della direttiva del consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/c/ee.
L'art. 1, comma 3, lettera a) e l'art. 3, comma 1, lettera e), cosi' recitano: " art. 1 (riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle comunita' europee), comma 3, lettera a) - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
A) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso e', di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato a al presente decreto. L'allegato e' modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato c della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992".
L.art. 3 (formazioni professionali non abilitanti nel paese di provenienza), comma 1, lettera e). - 1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine e' necessario che il richiedente, in via alternativa:
A)-d) (omissis)
E) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato b al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).
Le formazioni elencate all'allegato b rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).
- la direttiva del consiglio 92/51/CEE e' pubblicata in g.u.c.e. N. L 209 del 24 luglio 1992.
- la direttiva del consiglio 89/48/CEE e' pubblicata in g.u.c.e. N. L 19 del 24 gennaio 1982.
- il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con Decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interMinisteriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1
- l'allegato a del d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera a) e l'allegato b contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).





