Legge Statale 4 Agosto 1978, n. 79

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351 ,recante modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285 , sull'occupazione giovanile.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
04/08/1978

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Legge

Art. unico

Il decretolegge 6 luglio 1978, n. 351 , concernente norme in materia di occupazione giovanile, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 3, nell'articolo 3bis della legge 1 giugno 1977, n. 285: al quarto comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: " a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle Regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle Regioni.a tal fine ciascuna Regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo "; il nono comma e' sostituito dai seguenti: " le commissioni regionali per la mobilita' di cui all' articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi', compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative. Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati Provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 . Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto La presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il Presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano.i tre rappresentanti della Regione di cui all' articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , debbono essere membri del Consiglio Regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e presso gli uffici regionali del lavoro".

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