Testo Coordinato Decreto Legge 12 Novembre 1996, n. 203
Testo del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475, coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1996, n. 573, recante : "misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca"
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 265 12/11/1996 |
tipologia: Stato - Testo coordinato
Art. 1
1. Al fine di rimborsare alle universita' le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a ripartire tra le stesse universita', sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, e' assegnata alla terza universita' di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Riferimenti normativi
- il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 331/1985 (provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria) prevede che: sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere gia' realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione..
Art. 2
1. Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalle singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza. Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.
Riferimenti normativi
- i commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.l. N. 120/1995 (disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita') cosi' dispongono:
1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le universita' stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonche' il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
2. In attesa dell'insediamento della consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, cosi' come rideterminata dalla tabella c della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- la legge n. 390/1991 reca norme sul diritto agli studi universitari. Si trascrive il testo del relativo art. 4.
"art. 4 (uniformita' di trattamento):
"art. 4 (uniformita' di trattamento): 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il consiglio universitario nazionale (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
A) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
B) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
C) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
- il comma 20 dell'art. 5 della legge n. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "a decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita' sulla base dei principi di uniformita' definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali gia' sottoscritti con paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato anche nelle more della Costituzione della consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge".
- il testo dell'art. 4 della legge n. 1551/1959 (aumenti dei contributi statali a favore delle universita' e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle sanzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie) e' il seguente:
"art. 4. - con deliberazione del consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.
L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5".
Art. 3
1. In attesa del riordinamento del consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- il comma 1 dell'art. 1 del d.l. N. 4/1995 (disposizioni urgenti concernenti il consiglio universitario nazionale) prevede che: "fino al rinnovo del consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalita' di cui all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
- il comma 5 dell'art. 3 del d.l. N. 26/1995 (disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) cosi' recita: "fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e' prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 4
1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744 e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995. Ai medesimi fini di cui al presente articolo e' riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo.
Riferimenti normativi
- il testo dell'art. 6 del d.lgs. N. 502/1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. N. 517/1993, e' il seguente: "art. 6 (rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita'). - 1. Le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le universita' e le Regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale, le universita' e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reCiproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le Regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla Costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
- la legge n. 341/1990 reca la riforma degli ordinamenti didattici universitari. Si trascrive il testo del relativo art. 9:
1. "art. 9 (ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del consiglio universitario nazionale, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
A) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
B) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
C) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
D) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
E) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
F) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono esssere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso".
- i decreti del Ministro della sanita' numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 e 746 del 1994 approvano i regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali, rispettivamente, dell'infermiere, dell'ostetrica/o, del fisioterapista, del logopedista, dell'ortottista-assistente di oftalmologia, del dietista, del tecnico di laboratorio biomedico e del tecnico di radiologia medica.
Art. 5
1. Per le attivita' connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (garr) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, cosi' come rideterminata dalla tabella c della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- la legge n. 245/1990 reca norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano triennale 1986-1990.
- nella tabella c annessa alla legge n. 550/1995 (Legge Finanziaria 1996), relativa agli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla Legge Finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui sopra e' fissata, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in 135.200 milioni di lire, in 143.200 milioni di lire e in 175.000 milioni di lire.
Art. 6
1. I programmi pluriennali dell'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal cipe, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali.
2. Il contributo dello stato all'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, e' stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'i.n. F.n. , cosi' come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' essere incrementata per un massimo di 120 unita', da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.
3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, e' autorizzato a favore dell'istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e grenoble, e' autorizzato, altresi', il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attivita' del laboratorio di Trieste. Per la realizzazione e l'utilizzo in Comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, e' autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, sentito il consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).
3-bis. Le procedure gia' avviate in applicazione delle delibere )) (( del comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- la Deliberazione CIPE del 3 agosto 1993, riguardante l'approvazione del piano quinquennale 1994-98 dell'istituto nazionale di fisica nucleare, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1993.
- il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: "l'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono determinate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonche' degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita all'attivita' del personale amministrativo di supporto".
- la Deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995, riguardante l'approvazione del piano triennale di ricerca dell'istituto nazionale di fisica della materia, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1995.
- il comma 11 dell'art. 2 del d.l. N. 547/1994 (interventi urgenti a sostegno dell'economia) cosi' recita: "quale concorso dello stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonche' 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di grenoble viene erogata tramite l'istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 506".
- il d.lgs. N. 96/1993 reca: "trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
Art. 7
1. Lo statuto delle universita' e degli istituti superiori non statali e' deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del Senato accademico e sentiti i consigli di facolta' per le materie relative all'ordinamento didattico.





