Decreto Ministeriale 19 Maggio 1982, n. 297

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - attribuzione dei compiti e determinazione delle strutture dell'agenzia per l'impiego della campania.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 15234
19/05/1982

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

All'agenzia per l'impiego della Campania sono attribuiti, a norma dell'art. 1bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, i compiti come indicato nei commi seguenti, ripartiti fra tre sezioni. Alla prima sezione e' attribuito il compito di:

A) formulare progetti operativi per la traduzione in occupazione di programmi di spesa pubblica e privata, con particolare riguardo alla utilizzazione delle risorse disponibili per i programmi ordinari, programmi straordinari della cassa per il mezzogiorno, ricostruzione, fondi CEE, credito agevolato, compresa l'utilizzazione dei finanziamenti, anche residuali, previsti nei bilanci regionali e di altri organismi. I progetti opertivi possono riguardare anche lavori socialmente utili, la formazione, la cooperazione, il turismo;

B) stabilire e matenere contatti con organizzazioni sociali, organismi associativi, anche di settore, con str utture produttive e di servizi, con le amministrazioni regionali e locaali per promuovere la ormulazione della commissione regionale stessa, nonche' per verificarne i risultati.

A) svolgere studi e ricerche per documentare lo stato e l'andamento di fenomeni attinenti al mercato del lavoro, gli ostacoli e le soluzioni ipotizzabili, nonche' gli elementi comparativi, in modo da ornire alla commissione regionale per l'impiego elementi dinamici di conoscenza per la gestione attiva del mercato del lavoro;

B) raccogliere e rielaborare, ove necessario, i dati e le inormazioni provenienti dagli uffici e dagli ispettori del lavoro e promuovere l'utilizzazione, in sede di commissione regionale per l'impiego, dei dati raccolti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;

C) verificare l'attuazione delle delibere assunte dalla commissione regionale per l'impiego, segnalandone e documentandone gli adempimenti ed i risultati conseguiti alla commissione stessa.

La terza sezione predispone le bozze di delibere, le relazioni e le documentazioni riguardanti atti da sottoporre all'esame della commissione regionale per l'impiego.

Art. 2

Per lo sviluppo dei compiti di cui al presente decreto, l'agenzia stabilisce contatti con gli organismi, pubblici e privati, che, a livello di scelte politiche o di interventi operativi, interagiscono nell'ambito dei processi produttivi o dei servizi, nonche' con i centri di ricerca, anche non universitari.

Gli organismi ed i centri di cui al comma precedente sono tenuti a fornire all'agenzia un costante flusso di informazioni sulle decisioni e sui provvedimenti in esame o in via di definizione, affinche' possano cogliersi tutte le implicazioni possibili sul piano occupazionale.

Esperti degli organismi e dei centri, di cui ai precedenti commi, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'agenzia per singoli programmi.

Art. 3

Art. 4

Un direttore amministrativo;

Otto per i servizi di supporto, di cui: uno addetto a compiti amministrativi; due operatori di terminali elettronici; un operatore tecnico e quattro dattilografi;

Undici alla sezione prima, di cui: tre addetti alla programmazione di processi produttivi e di servizi; tre alla analisi economica; tre al coordinamento dei progetti operativi e per la veriica dei risultati e due esperti in diritto del lavoro;

Nove alla sezione seconda, di cui: tre addetti alle elaborazioni statistiche; tre allo studio delle dinamiche occupazionali; due all'analisi dei fabbisogni di formazione professionale; un sistemista e un documentarista;

Sette alla sezione terza, di cui: tre addetti all'analisi giuridicoistituzionale; due alle procedure amministrative e due alla documentazione. Il personale di cui al comma precedente svolge attivita' a tempo pieno nell'ambito dell'agenzia stessa.

Art. 5

La direzione amministrativa dell'agenzia e' affidata ad un funzionario dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e dellla previdenza sociale di qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, il quale risponde della gestione dell'agenzia.

La direzione tecnico-scientifica e' affidata ad un esperto di problemi socioe-conomici regionali in possesso di particolare competenza ed attitudini manageriali, il quale risponde della validita' tecnica e scientifica dell'attivita' delle sezioni.

I preposti alle tre sezioni sono scelti fra gli appartenenti alle sezioni stesse.

Il preposto alla seconda sezione deve avere particolare competenza ed attitudine nell'organizzazione dell'attivita' di studio e documentazione volta a finalita' operative. Il preposto alla terza sezione deve essere in possesso di particolari conoscenze nel campo delle procedure giuridico-amministrative.

Art. 6

Il direttore amministrativo ed il settore tecnico-scientifico assicurano la massima integrazione operativa fra le tre sezioni dell'agenzia nonche' l'impegno al rapporto costante e reCiproco dell'agenzia del lavoro con l'ispettorato del lavoro e riferiscono trimestralmente, o ogni qualvolta sia richiesto, alla commissione regionale per l'impiego sull'attuazione del programma e sottopongono all'esame della stessa la valutazione dei progetti definiti.

Nella sede dell'agenzia e' posta a disposizione della Commissione regionale per l'impiego della Campania e dei singoli componenti di questa tutta la documentazione raccolta e le relative elaborazioni.

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