Delibera Consiglio regionale 25 Giugno 1986, n. 223
Disposizioni per l'attuazione del regolamento cee n. 797/1985 del consiglio del 12.3.1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 25/06/1986 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Consiglio regionale
Omissis
2. Aiuti speciali ai giovani agricoltori
2.1. Aiuti per il primo insediamento in una azienda agricola.
2.1.1. Beneficiari requisiti. Possono beneficiare degli aiuti per l'insediamento i giovani agricoltori con eta' compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda che si insediano in una azienda agricola in qualita' di imprenditori a titolo principale e che posseggono una sufficiente capacita' professionale al momento dell'insediamento o, al piu' tardi, 2 anni dopo.
Per il possesso della qualifica di impreditore a titolo principale e del requisito della capacita' professionale si rimanda a quanto previsto ai precedenti punti 1.1.2. E 1.1.3. Della presente deliberazione.
Si considera primo insediamento il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale avvenuto dal 1 aprile 1985, data di entrata in vigore del reg. CEE 797/85, e la dimostrazione del titolo di possesso della disponibilita' della azienda agricola dove avviene l'insediamento.
Possono altresi' beneficiare degli aiuti per l'insediamento i giovani agricoltori con eta' compresa tra i 18 e i 40 anni quali coaduvanti familiari, divenuti tali dal 1 aprile 1985, in aziende a conduzione diretta il cui conduttore abbia superato i 55 anni di eta' al momento della richiesta degli aiuti di 1 insediamento, fermo restando il possesso del requisito della capacita' professionale di cui al 1 comma del presente articolo.
Possono inoltre essere concessi gli aiuti di primo insediamento, su richiesta di persone giuridiche di cui al precedente punto 1.1.2., secondo comma, purche' siano diventati tali dopo il primo aprile 1985, data di entrata in vigore del regolamento 797/85, relativamente al premio di cui al successivo punto 2.1.3., lettera a;
Direttamente alla persona giuridica che richiede l'aiuto, relativamente all'aiuto di cui al successivo punto 2.1.3 lettera b, a fronte di spese effettivamente sostenute e necessarie per consentire l'insediamento dei giovani soci di cui al presente comma di prima linea.
Al fine della corresponsione degli aiuti previsti in questa sezone il giovane agricoltore deve dichiarare di impegnarsi a proseguire l'attivita' agricola per almeno 4 anni.
2.1.2. Condizioni l'aiuto di primo insediamento viene concesso ai beneficiari di cui al precedente articolo a condizione che l'azienda dove avviene l'insediamento richieda un fabbisogno di lavoro equivalente almeno ad una u.l. Per ogni soggetto che si insedia.
Il fabbisogno di lavoro aziendale deve essere dicharato dal richiedente e dimostrato sulla base di una relazione tecnica contenente dimensioni e caratteristiche dell'azienda, eventuali interventi ordinari e straordinari atti a consentire il primo insediamento, ordinamento colturale e calendario, disponibilita' e fabbisogno di lavoro aziendale.
2.1.3. Forma ed entita' degli aiuti gli aiuti per il primo insediamento consistono in:
- Premio unico di primo insediamento di 7.500 ecu sottoforma di contributo;
- Concorso nel pagamento degli interessi del 5% per la durata di 15 anni, fino ad un valore capitalizzato massimo di 7.500 ecu, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese di insediamento nell'azienda.
Su richiesta del beneficiario, tale concorso nel pagamento degli interessi, calcolato nella modalita' di cui sopra e nella misura massima di 7.500 ecu, puo' essere versato sottoforma di contributo direttamente a fronte di spese di insediamento effettivamente sostenute o a fronte di prestiti contratti per coprire le spese di insediamento.
Tale condizione dovra' risultare da apposita relazione, formulata sulla base della modulistica predisposta dalla Regione e presentata insieme alla domanda di cui al successivo punto 2.1.4. Relativamente agli aiuti di cui al presente punto, lettera b), la domanda di aiuto deve essere presentata entro due anni dal primo insediamento.
2.1.4. Procedura
La richiesta dei contributi avviene mediante la presentazione di una domanda, su modello predisposto dalla Regione in duplice copia agli enti delegati competenti per il territorio, da parte dei soggetti richiedenti di cui al precedente punto 2.1.1. Con l'indicazione dei beneficiari dell'aiuto medesimo.
Nella domanda devono essere altresi' indicate e documentate le spese di insediamento sostenute di cui al precedente punto 2.1.3., secondo comma.l 2.2. Aiuto supplementare agli investimenti.
2.2.1. Beneficiari condizioni.
Possono beneficiare dell'aiuto supplementare agli investimenti i soggetti di cui al punto 2.1.1., 1 e 4 comma che presentano un piano di miglioramento entro 5 anni dal primo insediamento che deve essere comunque avvenuto dopo il 1 aprile 1985, data di entrata in vigore del regolamento 797/85.
L'aiuto supplementare agli investimenti viene calcolato nella misura del 25% del contributo concesso agli investimenti previsti dal piano di miglioramento secondo il disposto dei precedenti punti 1.1.11, 1.1.12 e 1.1.15.
La richiesta dell'aiuto supplementare agli investimenti avviene attraverso la presentazione di un piano di miglioramento secondo la procedura di cui ai precedenti punti 1.1.6 e 1.1.16.





