Legge regionale 7 Gennaio 1978, n. 3

Rifinanziamento delle leggi regionali 8 settembre 1975, n. 51 e 4 giugno 1975, n. 45 con modificazioni ed integrazioni.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
07/01/1978
Regione Piemonte

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 11

Cooperative ex art.8 della legge 1 giugno 1977, n. 285 in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo redatto ai termini del successivo art.19 sia stato approvato dalla Giunta regionale, sono stabilite le seguenti provvidenze:

  • L'estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attivita' comprese nel progetto di sviluppo;
  • Un contributo di avviamento per la messa a coltura delle terre incolte, da determinarsi sino a:

Il contributo di avviamento sara' erogato per 1/3 all'atto della concessione, per 1/3 alla realizzazione di meta' dei lavori progettati e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. La Giunta regionale ha competenza per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo sentito il comprensorio ed eventualmente la Comunita' Montana competenti per territorio. Si prescinde da tali pareri quandoessi non siano espressi entro il termine di 30 giorni dall'avvio degli atti. Alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge regionale 3/76.

Art. omissis

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