Legge regionale 11 Agosto 1983, n. 16

Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
11/08/1983
Regione Sardegna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooprative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere:

  • 1 prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui fondi;
  • 2 crediti di esercizio;
  • 3 garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.

Art. 2 - Fondo regionale

L'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o piu' istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei pestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1. La gestione del fondo sara' definita con apposita convenione stipulata tra l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooprazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti, pevia deliberazione della Giunta regionale. Il fondo e' alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addeebitate le eventualiperdite, nonche' le indennita' per l'istruttoria delle domande.

Art. 3 - Prestiti agevolati

A carico del fondo di cui al presente articolo possono essere concessi prestiti agevolati per:

  • L'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attivita', IV i compresi i magazzini e l'area occorrente;
  • L'acquisto di macchinari ede attrezzature, IV i compresi i mezzi di trasporto per l prsonale ed attrezzature d'ufficio;
  • Credito di esercizio.

Le spese per i fini di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione delladomanda, purche' entro il limite di sei mesi.

Art. 4 - Massimali per spese di investimento

I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 500 milioni di lire per singole cooperative e di 1.000 milioni di lire per loro consorzi. I prestiti sono nuovamente concedibili purche' l'esposizione debitoriae' contenuta nel limite di cui al precedente comma.

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