Decreto Ministeriale 3 Marzo 1992, n. 247

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
03/03/1992

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Procedura per la concessione delle agevolazioni

1) .

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  • Una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero una domanda di concessione del contributo in conto capitale, redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile presso l'Associazione bancaria Italiana, l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione Istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione Italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli Istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna Provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le dichiarazioni o le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o la domanda di contributo devono essere corredate da una certificazione, Rilasciata dal presidente del collegio sindacale redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista Iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali;
  • Una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale, esterni alla struttura dell'impresa richiedente;
  • Certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

2 .

La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati, anteriormente alla data della dichiarazione medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3.

3 .

La domanda di contributo in conto capitale puo' essere inviata sia per gli investimenti effettuati anteriormente alla data della domanda medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, sia per gli investimenti parzialmente o totalmente da effettuare.

4 .

Non e' consentita la richiesta del credito di imposta e del contributo in conto capitale per i medesimi investimenti, ne' congiuntamente ne' con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo quanto disposto dal comma 12. La dichiarazione o domanda di contributo puo' essere riferita ad una sola unita' locale o stabilimento.

5 .

I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con a Vviso di ricevimento e non anteriormente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le dichiarazioni e le domande di contributo trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6 .

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta, delle domande di contributo, delle certificazioni e delle perizia giurate agli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e le domande di contributo secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori.

7 .

L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione Ministeriale di concessione del credito di imposta o di concessione e contestuale erogazione del contributo in conto capitale, invia mediante raccomandata con Avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nonche' la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente decreto ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero (allegato 6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge n. 317/1991. In caso di investimenti non effettuati o effettuati parzialmente, anteriormente alla data della domanda di contributo, l'impresa trasmettera' la predetta documentazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'art. 2. Nessuna documentazione dovra' essere inviata agli istituti od enti convenzionati col Ministero al ricevimento della comunicazione di sola concessione del contributo in conto capitale.

8 .

Una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 e' riservata agli investimenti effettuati in unita' locali ubicate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991.

9 .

Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991, e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge medesima, per la partecipazione ad azioni comunitarie.

10.

Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni e delle domande di contributo aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'.

11.

Le dichiarazioni e le domande di contributo pervenute al Ministero successivamente all'elenco delle dichiarazioni ed all'elenco delle domande di contributo per i quali e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.

12.

Le imprese hanno facolta' di ritirare, mediante raccomandata con Avviso di ricevimento, le dichiarazioni o le domande di contributo inviate. Per i medesimi investimenti, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni o domande successivamente alla ricezione dell'Avviso di ricevimento. Le nuove dichiarazioni o domande sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni o domande medesime.

13.

Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le domande, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione.

14.

Sono motivo di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni:

  • La compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo non originale;
  • La mancata, erronea o anche parziale compilazione del modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/a;
  • Le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce;
  • La mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione in calce alla dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B;
  • La mancanza della perizia giurata di cui all'allegato 1/C, ovvero la non conformita' della stessa allo schema;
  • La mancanza della certificazione prefettizia (o dell'autocertificazione) "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita' della stessa a quanto previsto dalle predette leggi;
  • L'incompatibilita' con i limiti stabiliti dalla legge n. 317/1991 dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della dichiarazione, o della domanda dell'allegato 1/A: A13 (numero dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza a gruppo imprenditoriale);
  • L'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991, al punto A17 (codice attivita') dell'allegato 1/A;
  • L'indicazione di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000 al punto B3 dell'allegato 1/A.

15.

Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In tale caso il controllo sara' affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.

16.

Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che predisporranno appositi sportelli informativi.

Art. 2 - Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale

1 .

La conessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati ai sensi del terzo comma dell'art. 3 determina la contestuale erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria.

2 .

La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina l'impegno da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del relativo ammontare.

3 .

Gli investimenti devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potra' essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purche' conformi alle tipologie di cui all'allegato 2. In tal caso le condizioni stabilite dall'art. 3 si applicano con riferimento a detti beni. Le somme impegnate ma non erogate per mancata o parziale effettuazione degli investimenti affluiscono nuovamente nella disponibilita' generale dei fondi previsti dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 317/1991.

4 .

Ove gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell'art. 3, entro detto termine perentorio, l'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione del contributo, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  • Una domanda di erogazione redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 7, che fa Parte Integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile presso l'Associazione bancaria Italiana, l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di Mediocredito - Assireme, l'Associazione Italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna Provincia e, d'intesa con queste ultime, le Associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La domanda deve essere corredata da una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali;
  • Una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale;
  • Certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5 .

Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione di cui all'allegato 7 devono essere quelli per i quali e' stato concesso il contributo in conto capitale. In tal caso la perizia giurata non deve essere collegata alla domanda di erogazione. In caso di variazioni, i beni oggetto della domanda di erogazione devono essere funzionalmente equivalenti a quelli oggetto della concessione. Tale equivalenza e' attestata dalla perizia giurata asseverata allegata a detta domanda di erogazione.

6 .

Eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono con- siderate valide in caso di diminuzione.

7 .

I documenti di cui al comma 4 devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione Ministeriale di concessione di cui al comma 6 dell'art. 1, mediante raccomandata con Avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. Le domande trasmesse con mezzi diversi da quello stabilito o successivamente a detto termine perentorio saranno restituite al mittente. Il Ministero, ricevuta detta documentazione, verificata la corrispondenza della documentazione di cui al comma 4 agli schemi di cui all'allegato 7 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'avvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ed all'istituto od ente prescelto per il controllo dall'impresa medesima all'atto dell'invio della domanda di concessione. L'impresa, a seguito della comunicazione di erogazione, si atterra' alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1.

Art. 3 - Investimenti ammissibili

1 .

Gli investimenti possono essere effettuati mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte dell'impresa dei beni di cui all'art. 5 della legge n. 317/1991. In quest'ultimo caso gli investimenti possono essere realizzati, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) dell'allegato 2, tramite forniture e componenti, anche se singolarmente non rientranti nelle tipologie in- dicate nell'allegato medesimo ma costituenti, una volta assemblate, sistemi, macchinari, apparecchiature e comunque beni aventi i requisiti di legge. Tutti i beni acquisiti devono essere di nuova fabbricazione. Il costo agevolabile degli investimenti e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate e da una quota non superiore al 10 per cento dei costi dei materiali prelevati dal magazzino aziendale e del personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo di cui all'allegato 1, sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.

2 .

Il costo dei beni fatturati in valuta estera deve essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella dichiarazione di importazione.

3 .

Gli investimenti si intendono effettuati ove:

  • I beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
  • Il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria, nel caso di acqusizione mediante locazione finanziaria, fatta salva la quota del 10 per cento di cui al comma 1;
  • L'impresa richiedente abbia effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del totale dei beni oggetto della fatturazione.

4 .

I costi per i corsi di formazione sono ammessi al credito di imposta o al contributo in conto capitale se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.

5 .

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, sono considerati ininfluenti:

  • Le date degli ordini, dei contratti e delle bolle di consegna eventualmente antecedenti al 25 ottobre 1991;
  • Il numero dei sistemi, macchinari, apparecchiature o comunque dei beni indicati nella dichiarazione o domanda di contributo di cui all'allegato 1, ammissibili ad agevolazione ai sensi del presente decreto;
  • Il numero dei fornitori o dei produttori dei beni.

6 .

Sono esclusi dalle agevolazioni:

  • I beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo di cui all'allegato 1;
  • Gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991;
  • Gli investimenti non fatturati, fatta salva la quota del 10% di cui al comma 1;
  • Gli investimenti oggetto di autofatturazione;
  • Le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, IV i compresi il trasporto e l'imballaggio. Sono altresi' esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonche' le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
  • Il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature;
  • Gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle comunita' europee.

Art. 4 - Revoca delle agevolazioni

1 .

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 317/1991, provvede alla revoca dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale concessi, qualora:

  • I beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
  • I medesimi beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi ove previsti i benefici finanziari disposti con atti delle Comunita' europee;
  • La documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di 90 giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • I controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 317/1991, evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 12 della legge nonche' del presente decreto.

2 .

In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

3 .

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 317/1991, sara' disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta o del contributo in conto capitale indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1. L'esazione del suddetto importo verra' effettuata per il tramite degli uffici Provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Allegato al file ALe001336arlex1.txt

Allegato al file ALe001336arlex2.txt

Allegato al file ALe001336arlex3.txt

Allegato al file ALe001336arlex4.txt

Allegato al file ALe001336arlex5.txt

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