Testo Coordinato Decreto Legge 21 Giugno 1995
Testo del decreto legge 21. 04. 1995, n. 120, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236, recante: "disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'"
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 94 21/06/1995 |
tipologia: Stato - Testo coordinato
Avvertenza: il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatt salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40". I dd.ll. Sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella gazzetta ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994, n. 94 del 23 aprile 1994, n. 147 del 25 giugno 1994, n. 197 del 24 agosto 1994, n. 249 del 24 ottobre 1994, n. 299 del 23 dicembre 1994, n. 43 del 21 febbraio 1995 e n. 94 del 22 aprile 1995). Nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
1 .
Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico umberto i, l'universita' "la sapienza" di Roma e' autorizzata a rinnovare per due anni (( non prorogabili, )) previa intesa con la Regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita'-Regione
Art. 2
1 .
Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dai seguenti:
- Nomina a componente delle istituzioni dell'unione europea;
- Nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle nazioni unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".
2 .
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalita' di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di modifica degli stessi, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facolta'. E' altresi' soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.
3 .
Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato c al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, cosi' come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990, n. 319, e' compreso il titolo del diploma di laurea.
4. (( (soppresso dalla legge di conversione). ))
Art. 3
1 .
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.
2 .
Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attivita' universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.
Art. 4
1 .
A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.
2 .
In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle universita', (( attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici. ))
3 .
L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. (( le universita', nel caso in cui si avvalgano della facolta' di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da idoneita' o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. ))
4 .
Le universita' procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. ((resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'universita' giustificato motivo di recesso.))
5 .
L'articolo 28 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato.
Art. 5
1 .
Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le universita' stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonche' il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
2 .
In attesa dell'insediamento della consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, cosi' come rideterminata dalla tabella c della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3 .
I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'universita', per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facolta' universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa universita' per (( gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996, )) a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'universita' medesima.
Art. 6
1 .
Le universita' deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti (( in misura non inferiore al 15 per cento )) .
2 .
L'articolo 48 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
3 .
Per le universita' alle quali e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione e' integrato, qualora gia' non VI appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonche' quelli indicati dagli statuti.
4 .
Le universita' sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalita' vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.
5 .
Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7 (( (soppresso dalla legge di conversione) )) -
Art. 8
1 .
Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle universita' per gli impianti gia' realizzati.
Art. 9
1 .
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
2 .
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3 .
Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia gia' stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
1 .
I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle universita' italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorita' accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i paesi interessati.
2 .
Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonche' le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.
3. (( (soppresso dalla legge di conversione). ))
4. Limitatamente all'anno 1995 e' indetta dal ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Art. 11
(( 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purche' sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle universita' per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le universita' nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello stato.))
Art. 11-bis
(( 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facolta' di scienze politiche dell'universita' degli studi di Trieste e', a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.))
Art. 11-ter
(( 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341. ))
Art. 11-quater
(( 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le universita', compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.))
Art. 12
1 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.





