Decreto Ministeriale 20 Ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalita' e le procedure per la cessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 292
15/12/1995

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Convenzioni

1 .

Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o societa' di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2 .

Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reCiproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della Delibera del CIPE del 27 aprile 1995.

3 .

La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4 .

La convenzione prevede inoltre:

  • Le modalita' per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformita' alla Deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;
  • Le modalita' con cui il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni IV i contemplate, ferma restando la responsabilita' civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
  • L'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
  • Il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime;
  • Gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.

5 .

La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Aritigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei Capi I, II, III, e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni

1 .

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni c e d della "classificazione delle attivita' economiche istat '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del trattato di Roma, nonche' le imprese, costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2 .

Una quota non inferiore al 50 delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3, e' riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati in favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono eccedere il 5 delle suddette risorse.

3 .

Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, IV i comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie.

4 .

Qualora una singola impresa presenti piu' domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su piu' unita' produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva, su richiesta dell'impresa medesima, le domande di agevolazione sono unitariamente considerate ai fini delle graduatorie di cui all'art. 6 e della successiva concessione delle agevolazioni. Per l'applicazione del presente comma le domande di agevolazione si riferiscono, quanto all'ubicazione dell'iniziativa, alla medesima graduatoria regionale o per aree di cui all'art. 6, comma 3.

5 .

Ai fini del presente regolamento: a) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: 1a) ha un massimo di 250 dipendenti; 1b) ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu; 1c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: 2a) ha un massimo di 50 dipendenti; 2b) ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu; 2c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; b) per le imprese fornitrici di servizi: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: 1a) ha un massimo di 95 dipendenti; 1b) ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu. 1c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: 2a) ha un massimo di 20 dipendenti; 2b) ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu; 2c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

6 .

Il tasso di conversione lira/ecu da applicare in relazione al presente articolo e' individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 giugno 1993 e agli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto.

7 .

Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al comma 8. Sono considerati:

  • Il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione;
  • Il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente nell'esercizio cui si riferiscono i dati di cui alla lettera a);
  • La composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione.

8 .

Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data.

9 .

Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente sovvenzione netto (esn) o lordo (esl), sono le seguenti: a) imprese ubicate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificate e integrazioni: 1) province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65 per cento, di cui 50 per cento esn e 15 per cento esl, per le piccole e medie imprese e 40 per cento esn per le altre imprese; 2) province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55 per cento, di cui 40 per cento esn e 15 per cento esl, per le piccole e medie imprese e 40 per cento esn per le altre imprese; 3) province della Regione Abruzzo: 30 per cento esn per le piccole e medie imprese e 25 per cento esn per le altre imprese; 4) province della Regione Molise: 55 per cento esn, di cui 40 per cento esn e 15 per cento esl, per le piccole e medie imprese e 40 per cento esn per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; 45 per cento esn per le piccole e medie imprese e 35 per cento esn per le altre imprese, dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40 per cento esn per le piccole e medie imprese e 30 per cento per le altre imprese dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998; 30 per cento esn per le piccole e medie imprese e 25 per cento esn per le altre imprese dal 1 gennaio 1999; b) imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni: 1) nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma: 20 per cento esn per le piccole imprese, 15 per cento esn per le medie imprese e 10 per cento esn per le altre imprese; 2) nelle altre aree: 15 per cento esl per le piccole imprese e 7,5 per cento esl per le medie imprese; c) imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma: 20 per cento esn per le piccole imprese, 15 per cento esn per le medie imprese e 10 per cento esn per le altre imprese.

10 .

Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9 ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea.

11 .

L'operatore richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (esn) o in equivalente sovvenzione lordo (esl) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e' stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'operatore nel modulo di domanda o, nel caso di locazione finanziaria, dalla societa' di leasing in apposito prospetto allegato al modulo stesso e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese.

12 .

Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in esn o in esl e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato dalla somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in esn, della relativa imposizione fiscale.

13 .

Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15 per cento del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'esn o dell'esl, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.

14 .

L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 3 - Progetto

1 .

Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformita' alla Delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento:

  • Costruzione di un nuovo impianto produttivo;
  • Ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;
  • Ammodernamento:l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
  • Ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
  • Riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
  • Riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che e' escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;
  • Trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

2 .

Per quanto concerne le iniziative di trasferimento, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento.

Art. 4 - Spese ammissibili

1 .

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

  • Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
  • Suolo aziendale, con esclusione delle spese notarili, nonche' i costi sostenuti dall'impresa richiedente per le concessioni edilizie, per le sistemazioni del suolo e le indagini geognostiche;
  • Opere murarie e assimilate;
  • Infrastrutture specifiche aziendali;
  • Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, IV i compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
  • Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  • Brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la Parte In cui sono utilizzati per l'attivita'svolta nell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2 .

Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

3 .

Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'iva, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art.5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all'acquisto da parte della societa' di leasing di beni gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci della ditta richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci.

4 .

Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

Art. 5 - Presentazione delle domande di agevolazione

1 .

La domanda di ammissione alle agevolazioni, a valere sulle risorse finanziarie di ciascun anno, e' presentata dall'imprenditore alla banca concessionaria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto specificato all'art. 12, comma 3. Ai fini del rispetto del predetto termine, si considera quale data di presentazione quella del timbro postale di spedizione del plico raccomandato contenente il modulo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 2. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la domanda e' presentata ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, prescelta dall'impresa, per il successivo inoltro alla banca concessionaria.

2 .

La domanda di agevolazioni e' presentata dall'impresa in duplice originale, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, definito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con propria Circolare e reso disponibile anche presso le banche concessionarie, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima.

3 .

Il modulo e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e che l'impresa non ha ottenuto e rinuncia ad ottenere per la stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre, specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.

4 .

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti e' restituita all'imprenditore, unitamente alla documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno trenta giorni prima del termine iniziale di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, con specifica nota contenente le motivazioni della restituzione. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con allegata copia del modulo di domanda incompleto. L'imprenditore puo' ripresentare la domanda completa e la relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra; solo quest'ultima e' considerata a tutti gli effetti domanda di agevolazioni. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria la completezza della domanda di agevolazione viene accertata e specificatamente attestata alla banca concessionaria dalla societa' di leasing che se ne assume pertanto la responsabilita'

Art. 6 - Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie

1 .

Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano:

  • La completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
  • La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova Costituzione, dei soggetti promotori;
  • La validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa mdesima;
  • La sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;
  • L'ammissibilita' e la congruita'delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
  • Gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4;
  • L'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 4.

2 .

Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra l'1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa.

3 .

Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione.

4 .

Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:

  • Si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti tre indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della Delibera CIPE 27 aprile 1995, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:
  • Si sommano,per ciascuna iniziativa, i valori dei tre indicatori suddetti normalizzati;
  • Si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti.

5 .

Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa.

6 .

Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue:

  • Il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11;
  • Il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni;
  • Il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento;
  • Il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art.2, comma 9.

7 .

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.

8 .

Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni.

9 .

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato trasmette i Decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing.

10 .

Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la prima di dette date e' sostituita dal verbale di consegna dei beni.

Art. 7 - modalita' di erogazione

1 .

L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3.

2 .

Ciascuna delle tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa, e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3 .

  • In caso di anticipazione:
  • In caso di stato d'avanzamento, IV i compreso quello finale:
  • Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera b) e' resa con le medesime modalita', dalla societa' di leasing.

4 .

L'erogazione della terza ed ultima quota e' altresi' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9;

5 .

La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonche', al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. All'atto dell'erogazione della terza ed ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in esn o in esl di cui all'art.10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 30 per cento della quota stessa da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica tempestivamente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato l'effettuazione di ciascuna erogazione, allegando le risultanze degli accertamenti di cui sopra.

6 .

Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 8 - Revoca delle agevolazioni

1 .

Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

  • Qualora, per il medesimo programma di investimenti o parte dello stesso, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
  • Qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
  • Qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
  • Qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione; detto termine puo' essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Aritigianato per consentire l'ammissibilita' delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni;
  • Qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  • Qualora, calcolati i primi due indicatori di cui all'art. 6, comma 4, alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, la media degli scostamenti di detti indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 30 punti percentuali in diminuzione;
  • Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della classificazione delle attivita' economiche istat '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato.

2 .

Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi l a revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare. Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo d mancato utilizzo.

3 .

Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

4 .

Nell'ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proposta si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un Avviso contrario.

5 .

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

6 .

In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

Art. 9 - Documentazione di spesa

1 .

Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata.

2 .

Salvi gravi e giustificati motivi,qualora decorso il termine di cui al comma 1 l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la revoca dell'agevolazione.

3 .

La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

  • Fatture e documentazione fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti di cui all'art. 4 comma 3, commesse interne di lavorazione con l'indicazione de materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;
  • Elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
  • Elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati.

4 .

I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'iva.

5 .

Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

  • La data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione;
  • La conformita' degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
  • Che la documentazione prodotta e'regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
  • Che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato nuovi di fabbrica;
  • Che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
  • Che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati;
  • L'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa.

6 .

Per le iniziative con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 sono allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.

7 .

Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a) e sub g), che restano a carico dell'impresa, sono rese con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing.

8 .

Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del Decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresi', ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata.

9 .

Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 3, le banche attestano di essere in possesso delle dichiarazioni di cui al comma 5 regolari e complete.

10 .

Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di ammissibilita' e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonche' le risultanze dell'accertamento da parte delle banche medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa.

Art. 10 - Concessione definitiva delle agevolazioni

1 .

Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della relazione finale da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per le iniziative diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2 .

Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.

3 .

Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 ovvero, per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 10.

4 .

Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 10, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del Decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni.

5 .

A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto, secondo le modalita' di cui all'art. 7, IV i compreso il 30 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6.

6 .

Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 e' emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.

7 .

In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa, la banca concessionaria provvede, con le modalita' e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1, a versare le eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli interessi maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonche' gli interessi, al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi dell'art.7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art.4, comma 6 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 11 - Controlli e ispezioni

1 .

In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1 .

Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilita', ne' ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalita' di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilita' e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.

2 .

Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui al comma 1 il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), si intende automaticamente prorogato di sei mesi.

3 .

Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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