Decreto Presidente Repubblica 25 Luglio 1997, n. 306
Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 216 16/09/1997 |
tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica
Art. 1 - Definizioni.
1 .
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- Per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b), c) e 7;
- Per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
- Per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'art. 2 per singolo studente;
- Per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni universita' comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.
Art. 2 - Contribuzione studentesca.
1 .
Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle universita' mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, di cui all'art. 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 5, comma 19, della predetta legge n. 537.
2 .
I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle universita' in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonche' sulla base della specificita' del percorso formativo.
Art. 3 - Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea.
1 .
Le universita' graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equita' e solidarieta', in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressivita', anche allo scopo di tutelare gli studenti di piu' disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2 .
La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonche' dell'ampiezza del nucleo familiare.
3 .
Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le universita' dall'anno accademico 1998-1999.
4 .
Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle universita', sono disciplinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
Art. 4 - Contributi universitari per le scuole di specializzazione.
1 .
Le universita' determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.
2 .
Le universita' determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle Regioni ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3 .
Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle universita', non e' preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'art. 5.
Art. 5 - Limiti della contribuzione studentesca.
1 .
Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'art. 4, la contribuzione studentesca non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2 .
Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non puo' superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.
3 .
Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore puo' essere incrementato esclusivamente con gradualita'.
4 .
Le universita' comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.
Art. 6 - Norme per le universita' non statali
1 .
Le universita' e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.
2 .
Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
3 .
Le universita' e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.
Art. 7 - Revisione del regolamento.
1 .
Il presente regolamento e' soggetto a revisione biennale ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 8 - Abrogazione di norme.
1 .
Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5. Al comma 14 dello stesso art. 5, sono soppresse le parole da: <> fino a: <> e da: <> fino alla fine del comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





