Legge regionale 19 Agosto 1994, n. 51
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' artigianali.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 30/08/1994 |
| Regione | Valle D'Aosta |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' e soggetti beneficiari
1.
La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la realizzazione di iniziative volte a: a)diffondere l'apprendimento delle tecniche di lavorazione per produzioni di artigianato locale e/o artistico; b)accrescere la professionalita' delle imprese artigiane.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 consistono: a)nell'organizzazione di attivita' di formazione professionale; b)nell'organizzazione di mostre, congressi, seminari, convegni e dibattiti; c)nella partecipazione a corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale; d)in interventi finalizzati a favorire le attivita' istituzionali degli istituti professionali in relazione agli obblighi che il nuovo ordinamento degli stessi impone; e)nell'organizzazione di stages in azienda ad integrazione e completamento della formazione scolastica.
3.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Legge i seguenti soggetti: a)enti locali della Regione Valle d'Aosta; b)enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta ed IV i operanti; c)istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta; d)imprese artigiane singole o associate e organizzazioni regionali dell'artigianato.
Art. 2 - Presentazione delle domande
1.
Le domande per ottenere i contributi di cui all'art.1, sottoscritte dai legali rappresentanti pro tempore dei soggetti richiedenti, devono contenere gli estremi identificativi del richiedente medesimo e l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate all'ufficio lavoro e formazione professionale del servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, corredate di: a)relazione sulle caratteristiche dell'iniziativa e sugli obiettivi della stessa.per le attivita' di formazione professionale, la relazione e' sostituita da apposita scheda progetto; b)previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate; c)dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, non ha beneficiato di altri contributi o che per la medesima iniziativa non sono state presentate richieste per usufruire di analoghe provvidenze previste da altre leggi.
2.
Gli enti privati con sede in Valle d'Aosta ed IV i operanti, le imprese artigiane singole o associate, le organizzazioni regionali dell'artigianato all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 devono produrre l'ultimo bilancio approvato.
3.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 novembre di ogni anno le domande presentate in data successiva non sono prese in considerazione.
Art. 3 - Entita' dei contributi
1.
I contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa complessiva comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile.
2.
Per le attivita' di formazione professionale, qualora le modalita' di realizzazione siano state preventivamente concordate con il servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, e' ammessa la copertura totale del costo dell'iniziativa.
3.
E' parimenti ammessa la copertura totale del costo delle iniziative di cui all'art.1, comma 2, lettere d)ed e), purche' ritualmente deliberate dai competenti organi collegiali scolastici.
4.
Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono ammesse a finanziamento se realizzate, ad integrazione del programma annuale delle attivita' di formazione professionale approvato ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), per le finalita' di cui all'art.1, comma 1, lett.a).
5.
Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati. Le convenzioni devono indicare la struttura organizzativa e didattica dell'attivita' formativa, le modalita' di gestione, dei controlli e della verifica dei risultati.
Art. 4 - Istruttoria e concessione dei contributi.
1i.
Il servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato provvede all'istruttoria delle domande e predispone, tenuto conto della coerenza dell'iniziativa con le finalita' di cui all'art.1, comma 1, il programma annuale delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione in percentuale del contributo da erogare.
2l.
Lo stanziamento annuale di cui all'art.7 e' destinato, nel limite del settanta per cento, a finanziare le iniziative di cui all'art.1, comma 2, lett.a), d)ed e).
3l.
La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di cui al comma 1.
4n.
Non sono ammesse a finanziamento le iniziative che abbiano gia' ottenuto provvidenze o per le quali sia gia' stata presentata domanda per ottenere contributi previsti da altre leggi.
Art. 5 - Erogazione dei contributi.
1i.
I contributi concessi a norma dell'art.4 sono erogati, anche in piu' soluzioni in presenza di particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute e della relazione sui risultati conseguiti e previo accertamento che i contributi medesimi siano effettivamente destinati a iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' artigianali.sono ritenuti idonei i giustificativi di spesa fiscalmente regolari.
2n.
Nel caso in cui l'importo della spesa complessiva regolarmente giustificata sia inferiore a quello della spesa prevista, il contributo e' ridotto in proporzione in relazione alla percentuale ammessa; gli importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.
Art. 6 - Disposizioni finali.
1i.
In sede di prima applicazione della presente Legge, sono ammesse a contributo le iniziative concernenti l'organizzazione di attivita' e di formazione professionale, attuate dai soggetti di cui all'art.1, comma 3, le cui domande siano giacenti presso il servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, alla data di entrata in vigore della Legge medesima.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge, previsti per l'anno 1994 in lire 100 milioni si provvede mediante l'utilizzo, per corrispondente importo, dello stanziamento gia' iscritto al capitolo 47806 (contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attivita' economiche)del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.
2.
A decorrere dall'anno 1995 l'onere sara' determinato annualmente con Legge di bilancio, ai sensi dell'art.15 della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.





