Legge regionale 23 Giugno 1994, n. 25

Disciplina della formazione del podologo.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
05/07/1994
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Formazione professionale del podologo

1.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministero della Sanita' del 26 gennaio 1988, n. 30 la Regione Campania istituisce il corso per la formazione professionale del podologo.

2.

I corsi di cui al precedente comma sono autofinanziati dagli enti gestori.

Art. 2 - Strutture formative

1.

La Regione nel rispetto della Legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e della Legge regionale 29 maggio 1979, n. 30, attua la formazione professionale del podologo attraverso: a)centri di formazione regionale; b)centri di formazione istituiti dai comuni; c)centri di formazione istituiti da enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori autonomi e dipendenti; d)centri di formazione istituiti da enti privati che operano nel campo della formazione professionale ai sensi della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, della Legge regionale 28 marzo 1987, n. 19 e della Legge regionale 29 maggio 1979, n. 30.

Art. 3 - Prova di selezione

1.

L'ammissione al corso avviene previa prova di selezione tendente ad accertare l'attitudine dell'esaminando all'attivita' del podologo.

2.

Le prove di selezione si terranno presso l'ente al quale l'esaminando ha fatto domanda di ammissione al corso.

3.

La commissione esaminatrice e' composta dal direttore del corso, da un docente di discipline teoriche e da un docente di discipline pratiche.

Art. 4 - Domanda di autorizzazione

1.

Ai fini della istituzione del corso di cui al precedente articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 debbono inoltrare apposita domanda all'Assessore regionale per l'igiene e la sanita' producendo la seguente documentazione: a)domanda in carta legale diretta all'Assessore all'igiene e sanita'; b)statuto dell'ente; c)regolamento del corso; d)relazione sulla disponibilita' dei locali da destinare allo svolgimento dell'attivita' didattica recante indicazioni sulla costruzione del fabbricato, materiali di finitura, stato di manutenzione, rispondenza alle norme igienico sanitarie vigenti, misure dei locali, con allegata planimetria firmata da un tecnico abilitato; e)relazione sulla disponibilita' delle attrezzature didattiche con relativo elenco ed attestazione circa la loro rispondenza alle prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche; f)elenco del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche e la documentazione in copia autentica dei titoli di studio specifici e professionali posseduti; g)indicazione delle strutture, di cui al successivo articolo 7 presso le quali gli allievi effettueranno il tirocinio pratico; h)proposta relativa al numero massimo degli allievi da ammettere in relazione alla capacita' delle strutture didattiche; i)adozione del piano orario e dei programmi didattici di cui al successivo articolo 6.

2.

Gli enti di cui al comma 1 lettera d)dell'articolo 2 devono inoltre allegare una relazione sull'attivita' finora svolta e sui programmi futuri.

Art. 5 - Autorizzazione

1.

L'Assessore regionale per l'igiene e sanita', sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione: a)autorizza i corsi di formazione professionale per podologo determinando il numero massimo di allievi da ammettere per ciascun corso; b)revoca tale autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 4.

Art. 6 - Programma del corso

1.

Il corso e' di durata triennale per complessive 3000 ore.

2.

Il piano orario del corso ed i programmi didattici delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche sono riportati nell'allegato 1: piano orario e programma del corso di podologo.

3.

La frequenza al corso e' obbligatoria per il 90 per cento delle ore previste.

Art. 7 - Tirocinio

1.

Le ore di tirocinio vanno svolte in presidi ospedalieri ed in particolare presso divisioni di ortopedia, chirurgia e geriatria.

2.

L'Assessore regionale per l'igiene e sanita', sentita la direzione della struttura sanitaria interessata, autorizza il tirocinio.

3.

L'espletamento del tirocinio e' finalizzato esclusivamente alla preparazione professionale, pertanto gli allievi non possono essere impiegati in sostituzione o ad integrazione del personale delle strutture presso le quali e' effettuato il tirocinio.

Art. 8 - Direzione del corso e personale docente

1.

La direzione del corso e' affidata ad un medico chirurgo nominato dall'ente gestore del corso.

2.

I docenti devono essere in possesso di titolo specifico relativo alla materia di insegnamento.

3.

I docenti "podologi" possono essere sostituiti da medici chirurghi di specializzazione affine.

Art. 9 - Collegio dei direttori di corso

1.

Presso l'Assessorato per l'igiene e sanita' e' istituito il collegio dei direttori di corso con funzioni consultive e propositive per il funzionamento dei corsi, gli aggiornamenti dei programmi didattici, le prove d'esame e quanto altro attiene la corretta gestione dei corsi.

2.

Presidente del collegio dei direttori di corso e' l'Assessore regionale per l'igiene e sanita' che ha funzioni di indirizzo per l'attivita' del collegio.

3.

Il collegio dei direttori di corso e' convocato, dal presidente del collegio, due volte all'anno nel mese di novembre e nel mese di maggio in seduta ordinaria.

Art. 10 - Esami di passaggio

1.

Al termine di ciascun anno scolastico gli allievi devono sostenere una prova di esame per il passaggio all'anno successivo del corso.

2.

L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale.

3.

La commissione e' composta dal direttore del corso, da due docenti di discipline teoriche, da un docente di discipline pratiche.

Art. 11 - Esame finale

1.

Al termine del terzo anno di corso gli allievi, in regola con la frequenza, saranno ammessi a sostenere l'esame finale, diretto all'accertamento delle capacita' professionali, teoriche e pratiche, acquisite dall'allievo durante lo svolgimento del corso, consistente in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

2.

L'argomento delle prove d'esame e' stabilito dall'Assessore regionale per l'igiene e sanita' su proposta del collegio dei direttori di corso.

Art. 12 - Commissioni per l'esame finale

1.

Le commissioni per l'esame finale sono nominate dall'Assessore regionale per l'igiene e sanita' entro il 15 giugno di ogni anno.

2.

Compongono la commissione: a)un rappresentante del Ministero della Sanita'; b)un rappresentante della Regione nominato dall'Assessore regionale per l'igiene e sanita'; c)un rappresentante delle associazioni di categoria; d)il direttore del corso in rappresentanza del collegio dei direttori di corso; e)due docenti delle discipline teoriche; f)un docente delle discipline pratiche.

Art. 13 - Rilascio del diploma

1.

Agli allievi che avranno superato le prove finali verra' rilasciato un diploma attestante la qualifica di podologo, valido ai sensi del punto 2)dell'articolo 1 del decreto 26 gennaio 1988, n. 30 e dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2.

Il diploma sara' vidimato dall'Assessorato regionale per l'igiene e sanita'.

Art. 14 - Vigilanza

1.

I corsi sono sottoposti alla vigilanza della Regione che la esercita a mezzo dell'Assessorato per l'igiene e sanita'.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1.

Coloro i quali hanno frequentato con esito positivo il corso triennale per la formazione professionale di podologo, ad opera dell'universita' popolare di Napoli cosi' come tenutosi presso l'ospedale santa maria del popolo e degli incurabili sito in Napoli alla via m.longo 50, ai sensi del decreto 26 gennaio 1988, n. 30, articolo 1, punto 2, comma 3, ed anche a seguito di presa d'atto da parte dell'Assessore per l'igiene e sanita' della Regione Campania il 22 marzo 1991 con protocollo n. 3233, ed hanno conseguito il relativo diploma prima della data di entrata in vigore della presente Legge, sono riconosciuti a tutti gli effetti della medesima, con ogni diritto conseguenziale.

2.

Per i primi tre anni formativi, successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione istituisce, con le procedure di cui alla presente Legge, corsi speciali di riqualificazione professionale per podologo di durata biennale per complessive 1000 ore, riservati a coloro che esercitano alla data stessa l'attivita' di pedicure o similari da almeno cinque anni chiaramente documentabile.

3.

Il piano orario del corso di riqualificazione professionale per podologo ed i programmi didattici delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche sono riportati nell'allegato n. 2. La presente Legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Campania.

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