Legge regionale 9 Marzo 1996, n. 13
Criteri attuativi per la concessione di incentivi a favore dei consorzi di 1 e 2 grado per le piccole e medie imprese
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 22/06/1996 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Interventi regionali
La Regione in attuazione della Legge 22 agosto 1977 n. 675, art. 19 secondo comma, partecipa e presta assistenza finanziaria mediante concessione di contributi in conto capitale ai consorzi di 1 e 2 grado di garanzia collettiva fidi e alle societa' consortili anche in forma di cooperative costituite tra piccole e medie imprese (pmi) aventi la sede legale ed operativa in Basilicata al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine. Ai fini della presente Legge si considerano pmi le imprese definite tali dalla normativa dell'U.E.
Art. 2 - Destinatari degli investimenti
Sono ammessi ai benefici di cui alla presente Legge, i concorsi di garanzia collettiva fidi costituiti da pmi aventi uno o piu' fondi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati per un ammontare complessivo non inferiore a l. 100.000.000 e che abbiano fra gli scopi statutari quello di prestare garanzie reali per la concessione di finanziamenti da parte di enti creditizi. I singoli consorzi fidi, devono essere costituiti da almeno n. 100 pmi. Beneficiari della presente Legge sono i consorzi fidi in regola con le normative antiriciclaggio ex Legge n. 317/91, con relativo obbligo-requisito di iscrizione, ai sensi della Legge n. 197/91, all'albo competente.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1 della presente Legge, devono essere presentate all'ufficio industria e lavoro della Regione Basilicata entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti l'elenco nominativo dei soci del consorzio iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, comprensivo inoltre di: 1) sede dell'attivita'; 2) tipo di attivita'; 3) numero di iscrizione al registro ditte; 4) data di iscrizione al consorzio; d) copia dell'ultimo bilancio approvato dal consorzio e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; e) elenco degli istituti convenzionati e relative convenzioni autenticate. Per i consorzi di nuova Costituzione si terra' conto delle loro potenzialita' di affidamento presso istituti di credito, da documentare con lettere di intenti; f) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati sul volume degli affidamenti effettuati da ciascun consorzio dalla data di Costituzione al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda. Per i consorzi di nuova Costituzione si terra' conto del loro capitale e delle loro potenzialita' di affidamento presso istituti di credito da documentare con lettere di intenti; g) dichiarazione attestante l'ammontare del fondo o dei rischi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda. In fase di prima attuazione, in deroga al punto g), e' richiesta una dichiarazione attestante il monte affidamenti posto in essere da ogni singolo consorzio dalla sua data di Costituzione e fino alla promulgazione della presente Legge.
Art. 4 - Criteri di ripartizione dei contributi
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3 la Giunta regionale, accertata l'ammissibilita', approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri: 1) il 25% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i consorzi richiedenti
Art. 5 - Utilizzazione dei contributi
I consorzi utilizzeranno i contributi di cui alla presente Legge per la concessione di garanzia su mutui a breve e medio termine (max 5 anni), agevolati, e non agevolati contratti dalle pmi socie. L'importo massimo finanziabile e' di l. 400.000.000. La stessa pmi non puo' essere socio di piu' consorzi fidi. La pmi, al momento di adesione ad uno dei consorzi fidi, deve rendere dichiarazione, nella forma dell'atto sostitutivo di notorieta', di non essere socio di altro consorzio fidi. La pmi che intende candidarsi per ottenere finanziamenti garantiti dal proprio consorzio, deve contestualmente dichiarare, nella forma dell'atto sostitutivo di notorieta' di non godere di analoga agevolazione presso altri consorzi fidi.
Art. 6 - Tipologia dei contributi
I mutui potranno essere concessi per: a) la costruzione, l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' produttiva, compresi i magazzini per deposito e rifornimento merci, con la inclusione dell'area sulla quale detti locali dovranno insistere; b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' produttiva, incluse le dotazioni di ufficio; c) l'acquisto di scorte nei limiti previsti dalle singole leggi; d) gli investimenti che dovessero essere previsti da legislazioni vigenti; e) la ristrutturazione finanziaria; f) la implementazione di laboratori di produzione per il miglioramento della qualita' dei beni o di servizi; g) la certificazione di qualita'; h) l'acquisto di automezzi; i) l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle nuove norme sulla sicurezza; l) lo studio di fattibilita' per la strategia di marketing dei prodotti.
Art. 7 - Vigilanza e controllo
Spetta al competente ufficio l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attivita' dei consorzi per quanto concerne l'utilizzazione dei contributi assegnati in relazione alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 5. La vigilanza si esercita attraverso l'esame di una dettagliata relazione di autocertificazione riguardante la indicazione dei richiedenti e dei beneficiari e la tipologia degli investimenti che i consorzi presentano semestralmente al competente ufficio. In caso di accertata violazione, la Giunta regionale, previa proposta del competente ufficio, revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.
Art. 8 - Comitato tecnico
E' istituito presso il dipartimento AA.PP. Un comitato tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle associazioni imprenditoriali a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, da un rappresentante nominato dalla unione regionale delle camere di commercio e dal dirigente dell'ufficio industria e lavoro. Al comitato tecnico, e' affidato il compito di valutare l'andamento complessivo delle attivita' dei consorzi fidi, la ricaduta sull'economia regionale dei contributi concessi e delle operazioni effettuate tramite ciascun consorzio, nonche' di proporre integrazioni e modifiche alle iniziative di promozione e di sostegno della Regione in materia. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un funzionario del competente ufficio industria e lavoro.
Art. 9 - Norma transitoria
Nella fase di prima applicazione della presente Legge: a) le domande da parte dei consorzi, gia' esistenti, per essere ammessi a godere dei benefici previsti, devono pervenire all'ufficio industria e lavoro della Regione entro le ore 12, del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente Legge; b) per quelli da costituire, le domande devono pervenire all'ufficio industria e lavoro della Regione entro le ore 12 del centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente Legge; c) per il criterio di cui al punto 2. Art. 4 si terra' conto rispettivamente del numero dei consorziati alla data del 31 dicembre 1995 risultante da idonea documentazione esistente negli atti del consorzio; per il criterio del punto 3, art. 4 medesimo si terra' conto del monte fidi attivato da ciascun consorzio dalla data di Costituzione al 31 dicembre 1995.
Art. 10 - Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, si fara' fronte con l'imputazione al cap. 6392 del bilancio corrente ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 11 - Pubblicazione
La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come Legge della Regione Basilicata.





