Legge regionale 25 Giugno 1996, n. 21
Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 16/11/1996 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della societa' civile e alle istituzioni della Regione
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La Regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalita' degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associative.
3 .
Per conseguire le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunita' conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di eta', individua quali ambiti prioritari di intervento: a) la famiglia; b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali; c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.
4 .
La Regione attiva altresi' forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5 .
Le iniziative assunte ai sensi della presente Legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza Italiana.
Art. 2 - Azioni programmatiche della regione
1 .
Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione prioritariamente coordina con gli indirizzi della presente Legge i piani poliennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano ricaduta sulla condizione dei giovani.
2 .
La Regione attua inoltre le azioni programmatiche seguenti: a) favorisce la Costituzione di forme associative fra i soggetti di livello provinciale che operano nel campo dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale; b) promuove con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale la prosecuzione degli studi per una scolarita' piena dopo l'obbligo; c) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione degli "informagiovani" nelle realta' che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati; d) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali; e) sostiene e promuove progetti e programmi di servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio e alla educazione e informazione in campo sessuale; f) sostiene e valorizza la creativita' e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline; g) promuove e sostiene programmi e iniziative finalizzate alla educazione e alla sicurezza stradale; h) predispone un progetto regionale di "carta giovani", in raccordo con analoghi strumenti a livello nazionale ed europeo; i) favorisce la creazione di "centri tematici" di livello interprovinciale e regionale; l) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro; m) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative per giovani; n) promuove, coordina e sostiene la mobilita' giovanile e gli scambi socio-culturali internazionali.
Art. 3 - Comitato regionale per le politiche giovanili
1 .
La Regione al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalita' dell'art. 1, istituisce un comitato presieduto dall'Assessore regionale delegato alle politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie: a) diritto allo studio, formazione professionale e mercato del lavoro; b) cultura, informazione, sport e tempo libero; c) servizi sociali.
2 .
Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta ed ha le seguenti funzioni: a) coordinare le azioni di cui all'art. 2 anche promuovendo specifici strumenti programmatici; b) promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4; c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi nazionali e transnazionali rivolti ai giovani; d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della Regione; e) recepire le proposte della conferenza di cui all'art. 8, stabilendo settori e modalita' d'intervento prioritari e indicando gli opportuni riferimenti a bilancio.
3 .
Il comitato si avvale di una struttura tecnico-amministrativa che opera presso l'Assessorato dotato di delega specifica e che puo' ricorrere a collaborazioni esterne.
4 .
La giunta, su conforme proposta del comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.
Art. 4 - Progetti pilota
1 .
Costituiscono progetto pilota le iniziative rivolte ai giovani che si caratterizzano prevalentemente per la loro natura di innovazione o di intersettorialita'.
2 .
Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione sostiene: a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per acquisizione di beni, servizi e attrezzature; b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle strutture necessarie.
Art. 5 - Coordinamento delle azioni
1 .
La Giunta regionale istituisce un gruppo di lavoro interassessorile ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, a cui partecipano funzionari degli assessorati con competenze riguardanti le problematiche giovanili, con i seguenti compiti: a) supporto al comitato regionale nella definizione di linee di lavoro coordinate e coerenti con le finalita' della Legge; b) monitoraggio delle strutture, delle tendenze e delle aspettative del mondo giovanile, oltre che delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani.
2 .
Il gruppo di lavoro puo' avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realta' locali, regionali e nazionali del settore.
Art. 6 - Accordi di programma e conferenze dei servizi
1 .
La Regione per attuare le azioni programmatiche di cui all'art. 2, favorisce il piu' ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7 - Convenzioni
1 .
La Regione le province, i comuni e le Comunita' Montane, per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalita' della presente Legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di servizi gestite da giovani e di cooperative sociali.
Art. 8 - Conferenza regionale
1 .
Il comitato regionale di cui all' art. 3 indice, con cadenza almeno biennale, la conferenza regionale per le politiche giovanili, a cui partecipano gli assessori competenti dei comuni, delle province e delle Comunita' Montane.
2 .
La conferenza formula al comitato di cui all'art. 3 proposte di programmi e progetti relativi alle condizioni dei giovani, coordinando e armonizzando gli indirizzi e le iniziative regionali con quelle degli enti territoriali.
Art. 9 - Forum regionale dei giovani
1 .
E' istituito il forum regionale dei giovani di cui fanno Parte I rappresentanti dei forum Provinciali e comunali e delle associazioni riconosciute ai sensi della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 che chiedano di farne parte, la cui attivita' sia rivolta prevalentemente ai giovani.
2 .
Il forum: a) propone progetti al comitato di cui all'art. 3 ed alla conferenza di cui all'art. 8; b) esprime parere in ordine ai progetti, alle azioni ed ai programmi del comitato e della conferenza; c) elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.
3 .
Il forum e' costituito con delibera del Consiglio Regionale, con cadenza triennale.
Art. 10 - Norme finanziarie
1 .
Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
2 .
Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che prevedono interventi di carattere innovativo o intersettoriale e che si sostanziano nella realizzazione dei progetti pilota di cui all'art. 4, la Regione fa fronte: a) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'art. 13-bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Emilia-Romagna.





