Legge regionale 2 Luglio 1996, n. 14

Disposizioni in materia di promozione occupazionale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
16/11/1996
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Regione Campania in attuazione delle finalita' e degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attivita' sportive ed agli interventi relativi alla medicina dello sport come prevenzione, nonche' alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attivita' motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

2 .

Gli interventi previsti nella Legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva; b) agli alunni e studenti che svolgono attivita' motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico; c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attivita' a carattere motorio formativo-ricreativo o attivita' con prevalente carattere sportivo ad ogni livello; d) a coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive e/o addestrative-motorie-ricreative ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli stati maggiori delle forze armate; e) ai disabili che praticano o intendono praticare attivita' sportiva ed ai trapiantati di organo.

Art. 2

1 .

Gli interventi relativi all'art. 1 della presente Legge, devono essere finalizzati a favorire le attivita' sportive e motorie della popolazione mediante: a) l'educazione sanitaria relativa all'avviamento ed alla pratica dell'attivita' motoria e sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di mantenimento e di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche e di recupero funzionale; b) l'accertamento e la certificazione di idoneita' alle attivita' fisico-sportive, comunque attuate, svolte dagli alunni nell'ambito scolastico, IV i compresa la partecipazione ai giochi della gioventu' nelle varie fasi; c) l'accertamento e la certificazione dell'idoneita' per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attivita' a carattere, motorio-formativo o fisico-ricreativo o sportivo a qualunque livello; d) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive; e) il controllo antidoping da eseguire secondi i principi della Legge 29 novembre 1995, n. 522, e nei casi e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. La Regione Campania, mediante specifico protocollo d'intesa con l'universita' degli studi, potra' incentivare ogni ricerca scientifica sul doping; f) lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca medico-sportiva, nonche' di aggiornamento professionale del personale.

2 .

Le attivita' di cui al presente articolo si attuano attraverso: a) i distretti sanitari di base (DD.SS.BB.) previsti dall'art. 10 della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32; b) le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, previste dall'art. 28, comma 7, della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, compresa la federazione medico-sportiva Italiana; c) i servizi e/o i servizi speciali di medicina dello sport dell'universita' degli studi di Napoli "Federico II" e della seconda universita' degli studi di Napoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

Art. 3

1 .

I criteri tecnici generali, in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneita' alle attivita' sportive, oltre che dalla presente Legge, sono stabiliti con: a) Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 "norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; b) Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 "norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; c) Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 "determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate"; d) Decreto Ministeriale 13 marzo 1995 "norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti".

2 .

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui agli articoli 3 e 6 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, risulti la non idoneita' alla pratica di un determinato sport, l'interessato puo', nel termine di trenta giorni dalla comunicazione che deve essere fatta entro cinque giorni dalla visita, proporre ricorso alla commissione medica regionale.

3 .

Tale commissione, che emette un giudizio definitivo previa eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche, e' costituito da: a) n. 2 medici specialisti o docenti in medicina dello sport, uno con funzioni di presidente ed uno di Vicepresidente; b) n. 1 medico specialista o docente di medicina interna; c) n. 1 medico specialista o docente in cardiologia; d) n. 1 medico specialista o docente in ortopedia e traumatologia; e) n. 1 medico specialista o docente in medicina legale e della assicurazioni; f) n. 1 specialista o docente in psicologia; g) n. 1 funzionario medico dell'Assessorato regionale della sanita'. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanita'.

4 .

La commissione puo', in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 del Ministero della sanita'.

5 .

Il presidente della commissione, il Vicepresidente ed i componenti della stessa, i cui membri estranei all'amministrazione regionale sono riconfermabili una sola volta, vengono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanita'.

Art. 4

1 .

La commissione, di cui all'art. 3 della presente Legge, dura in carica un biennio ed e' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, su proposta dell'Assessore regionale alla sanita'.

2 .

La Giunta regionale della Campania, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, emanera' apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento della commissione.

Art. 5

1 .

La tutela sanitaria della pratica sportiva e' assicurata attraverso le visite, gli accertamenti ed il rilascio delle certificazioni di idoneita' previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, nonche' dalla presente Legge attraverso le strutture di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

2 .

In occasione degli accertamenti sanitari riflettenti attivita' sportive, si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli a e b, allegati al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982.

3 .

L'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni e manifestazioni sportive, a qualunque livello, sara' effettuata dalle aziende sanitarie locali - AA.SS.LL. - territoriali competenti, su richiesta e con oneri a carico delle societa', federazioni ed enti sportivi interessati.

4 .

Nel caso di impossibilita' contingente delle stesse AA.SS.LL. A fornire tale servizio, le suddette organizzioni sportive potranno provvedervi con onere a loro carico.

Art. 6

1 .

Le prestazioni e gli accertamenti sanitari di cui alla presente Legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.

2 .

Le societa' e le associazioni sportive sono tenute a subordinare la partecipazione alle attivita' sportive dei propri atleti alla presentazione della certificazione di idoneita' prevista dalla presente Legge.

Art. 7

1 .

Per le visite e gli accertamenti relativi al rilascio delle certificazioni di idoneita' all'attivita' sportiva le AA.SS.LL. Si avvalgono delle proprie unita' operative afferenti ai DD.SS.BB. E delle strutture accreditate per la medicina dello sport.

2 .

Il rilascio della certificazione d'idoneita' alla pratica sportiva e' subordinato all'effettuazione degli accertamenti previsti dalle leggi in vigore ed a quanto altro ritenuto necessario dal sanitario responsabile.

3 .

Nelle strutture accreditate il sanitario specialista in medicina dello sport e' responsabile, a tutti gli effetti, del rilascio della certificazione di idoneita' sportiva.

4 .

E' fatta salva, comunque, la facolta', per gli iscritti all'albo professionale nazionale e/o provinciale degli specialisti in medicina dello sport, di rilasciare la certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva, previa documentazione degli accertamenti specialistici previsti dalla Legge, da allegarsi alla certificazione, cio' a precisa integrazione dell'art. 2, comma 2, della presente Legge.

Art. 8

1 .

Per essere ammessi agli accertamenti necessari di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 coloro i quali intendano praticare attivita' sportiva devono presentare richiesta nominativa, su apposito modello conforme all'allegato n. 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della sanita' e successive disposizioni, o richiesta del medico di base.

Art. 9

1 .

La visita e gli accertamenti per il giudizio d'idoneita' alla pratica sportiva saranno tariffati in adesione all'art. 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/92 ed all'art. 28, comma 7, della Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 della presente Legge.

Art. 10

1 .

Ai fini dell'adeguata preparazione del personale, la Regione Campania, mediante stipula di specifici protocolli d'intesa con l'universita' (scuole di specializzazione in medicina dello sport, cattedre di medicina dello sport e di fisiologia dello sport e dipartimento o istituti cui le stesse afferiscono), con l'organo regionale del C.O.N.I. E con la collaborazione del comitato regionale della federazione medico-sportiva Italiana, promuove corsi annuali per aggiornamento del personale medico e tecnico sanitario abilitato per Legge ad operare nel servizio della medicina dello sport.

2 .

La Regione per l'adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature occorrenti per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nonche' per la effettuazione di corsi di formazione per massaggiatori sportivi, concede contributi agli organi di cui al precedente primo comma.

Art. 11

1 .

Presso l'Assessorato regionale alla sanita' e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive.

2 .

La predetta commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica un biennio ed e' composta: a) dall'Assessore regionale alla sanita', che la presiede, o da un suo delegato; b) da un funzionario medico dell'Assessorato regionale alla sanita'; c) dall'Assessore regionale al turismo ed allo sport, o da un suo delegato; d) dall'Assessore regionale alla cultura, o da un suo delegato; e) da un docente universitario di ruolo in medicina dello sport; f) dal presidente regionale del C.O.N.I. G) dal presidente della federazione regionale dell'ordine dei medici o da un suo delegato; h) dal presidente del comitato regionale della federazione medico-sportiva Italiana o da un suo delegato; i) da un rappresentante del consiglio scolastico provinciale per ciascuna Provincia della Campania; l) da un rappresentante del sindacato regionale degli specialisti e docenti in medicina dello sport.

3 .

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanita'.

4 .

Ai membri estranei all'amministrazione regionale, riconfermabili una sola volta, spetta il compenso ed il trattamento economico di missione riconosciuto ai funzionari direttivi della Regione

Art. 12

1 .

All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, stabilito in lire 3,3 miliardi per l'anno 1996, si fara' fronte per lire 3 miliardi con le disponibilita', in termini di competenza e di cassa, previste dal capitolo 7000, per lire 10 milioni con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 108, per lire 290 milioni con il capitolo 7246 di nuova istituzione, con la denominazione: "contributo della Regione Campania agli organi di cui al comma 1 dell'art. 10 della presente Legge", mediante prelievo dell'occorrente somma dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, che si riduce di pari importo, ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 20.

2 .

All'onere derivante per gli anni successivi si provvedera' con apposito stanziamento che sara' determinato con Legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ai sensi del Decreto Legge n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

1 .

La Legge regionale 29 marzo 1984, n. 21, e' abrogata.

2 .

Sono, altresi', abrogate tutte le disposizioni incompatibili, con la presente Legge.

Art. 14

1 .

La presente Legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

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