Decreto Ministeriale 23 Aprile 1997, n. 25
Determinazione dei criteri per l'attribuzione alle universita' delle risorse disponibili per i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e delle connesse attrezzature scientifiche
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 15234 03/06/1997 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Programmi di ricerca
Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle universita'. I programmi hanno di norma durata biennale. Ciascun programma e' sviluppato da piu' <<>. I programmi sono svolti, di norma, da <> appartenenti alla stessa universita'. In ogni caso l'universita' proponente e' l'universita' del coordinatore scientifico. Ogni ricercatore puo' comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola <>. I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreche' funzionali e indispensabili alla ricerca programmata;non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.
Art. 2 - Presentazione delle domande
I programmi, corredati della necessaria documentazione tecnica, scientifica ed economica di supporto, sono inviati al MURST dal rettore dell'universita' proponente o che abbia assunto, nel caso di associazione, i compiti di coordinamento, entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso il suddetto termine, nessun programma puo' essere preso in considerazione. I programmi sono presentati tramite supporti informatici, secondo le indicazioni fornite dal MURST. Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare: la base di partenza scientifica, sia nazionale che internazionale; l'articolazione del programma in fase di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase; gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere; gli obiettivi intermedi di ciascuna fase; i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase; le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le universita' prevedono di sostenere il programma; le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma; il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi <>; gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti. Alla documentazione va allegata autocertificazione di impegno del rettore dell'universita' proponente ad utilizzare, con destinazione vincolata, i fondi acquisiti o che si prevede di acquisire. La relativa deliberazione di vincolo da parte degli organi accademici puo' essere trasmessa anche successivamente, ma comunque prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.
Art. 3 - Selezione delle proposte
La selezione delle proposte e' affidata a una commissione che si avvale dell'opera di revisori anonimi. Sia i componenti della commissione che i revisori sono sostituiti di almeno un terzo ogni anno. La commissione e' composta da cinque componenti di alta qualificazione scientifica, scelti dal Ministro entro liste di nomi per uguale numero indicati rispettivamente dal CNST, dalla CRUI e dal CUN. Effettuata, anche in collaborazione con il dipartimento affari economici del MURST, la prima fase di valutazione di conformita' delle proposte, la commissione nomina, per ogni proposta, due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualita' del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruita' dei costi, eventualmente anche sulla base di contraddittorio anonimo, per il tramite della commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma. La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorita', tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4) e previa acquisizione di formale conferma delle disponibilita' finanziarie dichiarate, propone al Ministro i programmi da finanziare. La commissione indica altresi' quanto opportuno e necessario per la valutazione ex post e in itinere dei progetti approvati e finanziati. Tutta la fase di elezione e' conclusa entro il 31 luglio.
Art. 4 - Pecipazione finanziaria
La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, e' uguale: al 40% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;
Art. 5 - Erogazione
Il contributo Ministeriale a ciascun programma e' erogato all'universita' proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento. L'universita' assegnataria e' responsabile dell'attuazione del programma nei tempi e nei modi stabiliti. Le decisioni di spesa sono assunte dal coordinatore scientifico in relazione all'andamento del programma e in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi di programma. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. Qualsiasi importo che il MURST debba recuperare dall'universita' assegnataria puo' essere compensato, in qualsiasi momento, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare alla medesima universita' in base ad ogni altro titolo.
Art. 6 - Responsabilita e recesso
L'universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di associazione, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attivita' indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma. Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'. Il MURST puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato per iscritto da tutti gli altri proponenti, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.
Art. 7 - Valutazione in itinere ed ex post
Il Ministro nomina, per ogni programma, uno o piu' valutatori i quali, anche sulla base degli elementi di verifica e valutazione indicati nella proposta di programma, nei giudizi dei revisori e nell'atto finale della commissione, verificano che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati. Ai valutatori e' affidato anche il compito di valutazione finale del programma. Dei risultati della valutazione si terra' conto per le successive assegnazioni di fondi.
Art. 8 - Norma transitoria
In fase di prima applicazione il termine per la presentazione dei programmi, indicato al punto 2), resta fissato al 30 luglio 1997. Inoltre, per il 1997, a parziale deroga di quanto disposto al punto 4) del presente decreto e con l'esclusione degli atenei di nuova attivazione, le risorse che ciascuna universita' potra' impegnare per i programmi in parola dovranno essere non eccedenti quelle utilizzate per attivita' di ricerca ed esposte nel conto consuntivo 1996.
Art. 9 - Richiesta di informazioni
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - dipartimento per gli affari economici - ufficio III, il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





