Decreto Ministeriale 21 Luglio 1997, n. 245

Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 175
29/07/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1 - Finalita'

1 .

Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalita' per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunita' per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonche' di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilita' di strutture, attrezzature e servizi, nonche' al numero dei docenti, alla qualita' e alla personalizzazione dell'offerta didattica.

2 .

Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attivita' di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari e' libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5.

3 .

Il dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attivita' di orientamento, svolte dalle universita', nonche' alle preiscrizioni di cui all'art.3.

4 .

Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; b) per Ministero, il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; c) per dipartimento, il dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2; d) per osservatorio, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23; e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g); f) per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali; g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 1, lettere a), b) e c), e art. 7.

Art. 2 - Programmazione e informazione

1 .

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto: a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita', per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari; b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti da parte delle universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'.

2 .

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'osservatorio, nell'ambito delle attivita' di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle universita' Italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonche' alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.

3 .

Il dipartimento e le universita', anche sulla base di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione e le sue strutture periferiche, nonche' con le Regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza: a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2; b) delle modalita' delle preiscrizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2; c) delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3; d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le universita' e delle modalita' di ammissione di cui agli articoli 4 e 5; e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.

4 .

Le universita', in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dall'anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.

Art. 3 - Preiscrizioni e attivita' di orientamento e insegnamento

1 .

Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle universita', gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle universita' secondo modalita' definite con Ordinanza Ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e sentiti la conferenza permanente dei rettori delle universita' Italiane ed il consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8, lettera b). L'ordinanza dispone altresi' l'acquisizione da parte del dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all'art. 2, comma 3 e ad attivita' di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.

2 .

I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle universita' dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilita' di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.

3 .

Le universita', di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o piu' corsi di laurea, organizzano attivita' di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonche' test autovalutativi. Tali attivita' si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.

Art. 4 - Corsi ad accesso limitato

1 .

In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, i, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria: a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilita' di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione Europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonche' alla necessita' di attivita' teorico-pratiche; b) il verificarsi di una documentata impossibilita' di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti; c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici; d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi; e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

2 .

In applicazione dei criteri di cui al comma 1, e' limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari: a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001-2002; b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di architettura, fino all'anno accademico 1999-2000; c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata; d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; e) corsi di specializzazione.

3 .

Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione dei principi di cui all'art. 1 e sulla base di una motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo puo' determinare, con proprio decreto, la limitazione dell'accesso a specifici corsi, sentiti il consiglio universitario nazionale, la conferenza dei rettori delle universita' Italiane e il consiglio nazionale degli studenti universitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati.

4 .

Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le universita'. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art.2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati dalle universita' la predetta determinazione e' Effettuata, a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto art. 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5 .

Per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, le universita' organizzano le attivita' di cui all'art. 3, comma 3, al termine delle quali e' prevista una prova di valutazione, con modalita' di espletamento determinate con Ordinanza Ministeriale.

6 .

In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'autonomia didattica degli atenei, le universita', in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, l'iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a piu' corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attivita' di orientamento e tutorato, nonche' da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi.

7 .

Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le universita' definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicita' e di trasparenza.

Art. 5 - Efficacia delle disposizioni e norme transitorie

1 .

In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'art. 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui all'art. 2, comma 2, redatto entro il 31 gennaio 1998.

2 .

In applicazione dell'art. 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per l'anno accademico 1999-2000 le universita' sono autorizzate in casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del consiglio per la definizione dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, nonche' per le determinazioni del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, commi 5 e 6 hanno efficacia per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000.

3 .

Le universita', possono avviare dall'anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al dipartimento.

4 .

Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), determina con propri decreti le modalita' di svolgimento di prove di ammissione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana'. E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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