Decreto Legge 18 Marzo 1994, n. 185

Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 66
21/03/1994

tipologia: Stato - Decreto legge

Art. 1 - Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1.

Il Comitato InterMinisteriale per la Programmazione Economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art.1, comma 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale le competenze del Comitato InterMinisteriale per il Coordinamento della Politica Industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'art.19 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora, con periodicita' trimestrale, relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

3.

Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale e' concesso, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui all'art.5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonche' alla commissione regionale per l'impiego perche' questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa Regione o in piu' Regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4.

Il comma 3 dell'art.1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: <<3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione su territorio.>>. 5. Con effetto dal 1 gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo comma, della Legge 13 agosto 1980, n. 427, e' elevato a lire 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. All'articolo unico, secondo comma, della Legge 13 agosto 1980, n. 427, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

6 .

Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' di cui al comma 2 bis dell'art.1 del Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'art.11, comma 8, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a)e b), dell'art.1 del Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita'.

7 .

A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate. Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appellante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 2 - Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori

1.

All'art.8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, dopo il comma 4, il seguente: <<4 bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilita' venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.>>.

2.

All'art.5, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: <>.

3.

All'art.9, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d)e' aggiunta la seguente: <>.

4.

L'art.9, comma 3, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: <<3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.>>.

5.

All'art.6 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <>.

6.

Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art.16, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire della relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.

Art. 3 - Trattamenti di disoccupazione

1.

La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2.

La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della Legge 13 agosto 1980, n. 427, e dell'art.1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.

Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art.4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, IV i compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'art.11, comma 2, della citata Legge n. 223 del 1991.

4.

Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'art.11, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.7, commi 5, 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di la' dei limiti territoriali IV i previsti.

Art. 4 - Norme in materia di contratti di solidarieta'

1.

All'art.13 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente: <<2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art.19 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.>>.

2.

Il comma 8 dell'art.5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e' sostituito dal seguente: <<8.le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.>>.

Art. 5 - Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali

1.

Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

2.

Nell'art.7, comma 6, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

3.

La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art.7, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

4.

Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art.7, commi 5, 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'art.6, comma 10, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

5.

Le disposizioni dell'art.7, commi 5, 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6.

Le disposizioni di cui all'art.7, commi 5, 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita' successivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che: a)le predette unita' produttive appartengano ad impresa che occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b)vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7 .

La disposizione di cui all'art.6, comma 10 bis, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.

8.

Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'art.1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo' essere fissata, in deroga all'art.1, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale e' prolungato di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale.la somma dovuta ai sensi dell'art.5, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'art.8, comma 1, del Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

9.

All'art.1, comma 3, del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo e' soppresso.

10.

All'art.1, comma 2, del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

11.

Le proroghe di cui all'art.1 del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato art.1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'art.3 del presente decreto.

12.

Il comma 2 dell'art.1 del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario IV i previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'art.1, commi 3, 5 e 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

13.

L'art.1 del Decreto Legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure IV i previste non trova applicazione quanto stabilito dall'art.1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

14.

Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'art.6, comma 9, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonche' per i dipendenti di cui all'art.2 del Decreto Legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilita' cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di Legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita per un periodo di sei mesi.

15.

Per l'applicazione dell'art.1, comma 3, del Decreto Legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'art.7, comma 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992.

16.

Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'art.4 del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giungo 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del predetto art.4.

17.

Per i lavoratori di cui all'art.22, commi 7 e 8, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, e' prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

18.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui al citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro la data del 30 giugno 1994, il medesimo e' prorogato di ulteriori quattro mesi.

Art. 6 - Misure sperimentali in materia di occupazione.

1.

In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2.

Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione ai piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, entro il 31 dicembre 1995.il beneficio e' riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di nuova Costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4 bis dell'art.8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'art.2.

3.

Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4.

I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e' concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo previsto dall'art.11, comma 31, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7 - Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro

1.

In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale, nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art.11, comma 31, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici: a)una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; b)una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'art.12, primo comma, n. 1), della Legge 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni, nonche' una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'art.2 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresi' determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.

2.

Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), puo' essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3.

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

Art. 8 - Disposizioni inerenti il settore siderurgico.

1.

Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unita', un piano per il triennio 1994 1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti di cui al Decreto Legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attivita' al (1)1 gennaio 1994, di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tale fine, ai dipendenti medesimi, e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.

2.

Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994 1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

3.

Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro. (1)[cosi' rettificato in gazz.uff., 24 marzo 1994, n. 69]

Art. 9 - Disposizioni inerenti il trasporto aereo

1.

Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati: a)per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal Decreto Legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1990, n. 210, dal Decreto Legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal Decreto Legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla Legge 20 maggio 1993, n. 151; b)per il biennio 1994 1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti al gruppo AlItalia sulla base dei seguenti criteri: 1)possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianita' contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2)le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS.il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.

2.

Possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonche', nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo AlItalia di eta' non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3.

Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri dei Trasporti e della Navigazione e del Tesoro.

Art. 10

1 .

Al fine di favorire, l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, e' autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unita', un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'art.7, commi 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a)rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze; b)alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, una anzianita' contributiva di almeno 25 anni; c)alla medesima data di cui alla lettera b)aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti una anzianita' contributiva di almeno 30 anni.

2.

Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta', se donne o del sessantesimo anno di eta' se uomini, ovvero del periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianita' contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva.

3.

Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.la domanda puo' congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purche' quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4.

La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilita', deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato.entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

5.

Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui la medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovra' comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6.

La gestione di cui all'art.37 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, IV i compresa la tredicesima mensilita'.

7 .

L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 5, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilita' e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'art.7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. L'impresa ha facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8.

Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unita' previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unita' e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di eta' previsto dall'art.7, comma 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

Art. 11 - Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica

1.

Al fine di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra attivita' produttive e attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, promuove iniziative di attivita', di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

2.

Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare: a)alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico produttive; b)al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.

3.

Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'art.10 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso art.10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, nonche' di consorzi e societa' consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'art.7 della citata Legge n. 46 del 1982.

4.

L'eta' per partecipare alle attivita' di formazione previste dall'art.15, comma 3, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata a 32 anni.

5.

Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nell'ambito del fondo di cui all'art.11, comma 31, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'art.4 della Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art.1, comma 28, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'art.19 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'art.1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

2.

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'art.6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art.2, comma 5.tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

3.

L'onere derivante dall'art.4 bis del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale interessato, e' valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

4.

Il fondo di cui all'art.1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

5.

Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'art.36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6.

Nell'art.2, comma 8, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: <>.

7.

Il termine previsto dall'art.13, comma 2, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' fissato al 30 giugno 1994.

8.

Al comma 2 dell'art.2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: <>.

Art. 13 - Oneri

1.

Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994 1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilita' del fondo per l'occupazione di cui all'art.11, comma 31, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art.11.

2.

Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14 - Entrata in vigore

1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in Legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

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