Legge regionale 3 Agosto 1994, n. 45

Norme di programmazione dell'attivita' di estetista.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 34
07/08/1993
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La presente legge disciplina nell'ambito della Regione Basilicata l'attivita' di estetista femminile e maschile. Nel quadro della vigente legislazione statale. Tale attivita' comprende: a)la pulizia e il trattamento estetico del viso; b)la depilazione a caldo e a freddo; c)il massaggio e il trattamento per solo scopi estetici del viso e del corpo; d)il trucco; e)il manicure e pedicure estetico. Tale attivita' consiste in trattamenti a livello cutaneo ed e' svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, indicate nella tabella di cui allegato I annessa alla presente legge, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.

Art. 2 - Autorizzazione

L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attivita' in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalita' previste dall'art. 26 della Legge regionale 1 agosto 1988, n. 27.

Art. 3 - Qualificazione professionale

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico. Mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico proceduto dallo svolgimento: a)di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annuo; tale periodo dovra' essere eseguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b)oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista. Come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955. N. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c)oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata. A tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c)deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). La qualificazione di estetista e' inoltre conseguita dai soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'art, 8 della legge 4 gennaio 1990. N. 1.

Art. 4 - La regione

La Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle categorie a struttura nazionale, predispone, in conformita' ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978. N. 845. I programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 3. Nonche' dei corsi di aggiornamento di riqualificazione professionale. I programmi dovranno contenere, gli insegnamenti fondamentali tecnico pratico, le materie indicate dal terzo comma dell'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. La Giunta regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all'uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 5

La Regione organizza l'esame di cui all'art. 3 ed il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina la commissione esaminatrice, composta da: a)un componente designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente; b)un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione; c)un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d)due esperti designati dalle organizzazioni Provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e)due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale; f)il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g)due docenti delle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dal terzo comma dell'art 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 6 - Regolamenti comunali

1.

Comuni in conformita' ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l'attivita' di estetista sentita la commissione comunale di cui all'art, 2 bis della legge 14 febbraio 1963. N. 161, come introdotto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142. I regolamenti comunali prevedono: a)le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nella azienda; b)le modalita' del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lettera c); c)la determinazione dei requisiti di agibilita' tecnica, di prevenzione incendi ed idoneita' igienico sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti; d)l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attivita' di estetica.

Art. 7 - Sanzioni amministrative

Nei confronti di chi esercita' l'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 e' inflitta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chi esercita' la attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta la sanzione amministrativi da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione delle domande o delle denunce in materia di tenuta dall'albo delle imprese artigiane, in conformita' a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, vengono inflitte dall'autorita' regionale competente ai trasgressori le sanzioni amministrative con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981,n. 689, in rapporto alla natura ed alla gravita' della violazione.

Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni: a)da lire 500.000 a lire 5.000.000 per coloro che esercitano, anche saltuariamente, una attivita' artigiana senza essere iscritti all'albo e risultino dipendenti dello stato, enti locali, di altri enti pubblici nonche' di imprese private industriali, artigianali, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni; b)da lire 400.000 a lire 4.000.000 per coloro che adottano la denominazione comunque riferita all'artigiano senza essere iscritti all'albo; c)da lire 300.000 a lire 3.000.000 per coloro che esercitano, anche saltuariamente, una attivita' artigiana senza essere iscritti all'albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a); d)da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le imprese che esercitano una attivita' artigiana non essendo iscritte all'albo delle imprese artigiane pur essendo presenti nel registro ditte della Camera di Commercio; e)da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le imprese che non comunicano entro trenta giorni la perdita dei requisiti di qualifica per l'iscrizione all'albo e per la mancata comunicazione entro trenta giorni dalle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo. Per l'applicazione delle suindicate sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori e' competente il Presidente della Giunta regionale che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della Legge regionale n. 36 del 27 dicembre 1983. Alla prima violazione si applica il minimo previsto per ciascuna sanzione, per le violazioni successive si applica il massimo.

Art. 8 - Pubblicazione

La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Azioni sul documento