Legge regionale 19 Gennaio 1995, n. 669
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 25 24/06/1995 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52
1 .
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituita: .f) due esperti designati rispettivamente uno dalle organizzazioni degli imprenditori ed uno dalle organizzazione dei lavoratori rappresentate all'interno della commissione regionale per l'impiego della Liguria.
2 .
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 e' aggiunto il seguente comma: 1-bis. Le designazioni devodo essere inviate entro un mese dal ricevimento della richiesta. Qualora, entro tale termine, siano pervenute almeno i due terzi dello designazioni il Presidente della Giunta regiornale nomina egualmaente il comitato, salva l'integrazione con le designazioni che dovessero succesivamente pervenire.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
1 .
La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaziode nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





