Legge regionale 19 Gennaio 1995, n. 669

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

Ente 3
Fonte Altro
n. 25
24/06/1995
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52

1 .

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituita: .f) due esperti designati rispettivamente uno dalle organizzazioni degli imprenditori ed uno dalle organizzazione dei lavoratori rappresentate all'interno della commissione regionale per l'impiego della Liguria.

2 .

Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 e' aggiunto il seguente comma: 1-bis. Le designazioni devodo essere inviate entro un mese dal ricevimento della richiesta. Qualora, entro tale termine, siano pervenute almeno i due terzi dello designazioni il Presidente della Giunta regiornale nomina egualmaente il comitato, salva l'integrazione con le designazioni che dovessero succesivamente pervenire.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaziode nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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